mercoledì 5 agosto 2015
mercoledì 22 luglio 2015
CONVEGNO "L'ITALIA RIPARTE": POLITICI E TECNICI IN FAVORE DELLA L.3/2012
Si è svolto giovedì 16 luglio a Roma il convegno nazionale dal titolo "L'ITALIA RIPARTE. LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA E DEL CONSUMATORE" organizzato con il contributo di CIA, INAC, Camera di commercio, Ordine degli Avvocati di Roma e SICEA.
Tutti concordi circa le numerose opportunità e innovazioni contenute nella Legge 3/2012 ma anche sull'applicazione troppo lenta ed ancora poco chiara delle procedure introdotte.
Particolarmente illuminante in questo senso l'intervento del Senatore Roberto Centaro, tra gli ideatori e promotori della L.3/2012: la Legge nasce dall'urgenza di tutelare il piccolo consumatore, artigiano e la piccola impresa dagli attacchi connessi all'usura ed all'estorsione in caso di insorgenza di crisi economica (personale o aziendale): la razio primaria della legge è quella di tutelare le famiglie dal fallimento per scongiurare il fallimento economico.
La Legge, presentata inizialmente durante la XV° Legislatura intendeva intervenire tempestivamente sulle situazioni di crisi ma un iter parlamentare travagliato ed il ritardo nell'emanazione di un apposito regolamento, hanno vanificato la tempestività dell'intervento facendone uno strumento che solo ora, nel 2015, inizia ad essere conosciuto ed usato da consumatori e aziende.
Si affianca alle riflessioni il Dott. Ciro Lenti, presidente SICEA S.p.A., che, pur sottolineando l'importanza di questo nuovo strumento nella gestione delle crisi economiche, si sofferma sugli aspetti pratici dell'applicazione della norma: oltre al ritardo nell'emanazione del regolamento viene segnalato un ulteriore ritardo nella pubblicazione della modulistica necessaria per gli Organismi di composizione della crisi (disponibile solo dal 17 luglio 2015).
L'intervento del Dott. Lenti intende però sopratutto evidenziare le opportunità inserite nella L.3/2012, in particolare il cambiamento nella visione della crisi, momento di difficoltà da gestire e non da subire attraverso strumenti che permettano di recuperare la capacità dell'azienda di produrre ricchezza ed evitare la liquidazione.
martedì 14 luglio 2015
CONVEGNO DEDICATO AL SOVRAINDEBITAMENTO - ROMA 16 LUGLIO
Interessante articolo pubblicato da "L'Opinione" sul Convegno dedicato alla gestione delle crisi da sovraindebitamento che si svolgerà giovedì 16 luglio al Tempio di Adriano: tra gli illustri relatori anche il Presidente SICEA Ciro Lenti.
Il sovraindebitamento al Tempio di Adriano
di Ruggiero Capone
11 luglio 2015POLITICA
La crisi ha preso forma nel 2008, e dopo sette anni ha
salutato circa mille suicidi per motivi economici: 135 solo nel primo
semestre del 2015. Dall’inizio della crisi sono fallite in Italia 82mila
imprese, con la perdita di un milione di posti di lavoro (dati raccolti
dall’Osservatorio Cerved su fallimenti, procedure e chiusure delle
imprese in Italia); lo stesso Cerved calcola nel 2014 un picco di oltre
15mila fallimenti (dato record per il sistema italiano).
A livello settoriale, le aziende del terziario sono quelle più
coinvolte: 29mila posti persi nei servizi non finanziari e 27mila nella
distribuzione. In ambito manifatturiero, nel settore della moda si è
verificata la perdita di 9mila posti di lavoro. Una vera e propria
ecatombe. L’Italia ha cambiato volto, l’insicurezza economica attanaglia
le famiglie e scongiura l’impresa artigianale come quella commerciale. A
questo va aggiunto che le nuove normative in campo artigianale hanno
favorito il sommerso: nel 2008 il rapporto tra opifici a norma e abusivi
era di otto a due, oggi è l’esatto contrario. Ed alcune sentenze della
magistratura già parlano di evasione ed abusivismo di necessità.
Ma pochi sanno che c’è una legge (la cosiddetta 3 del 2012) che
permette di salvare famiglie ed imprese dalla sovraesposizione
debitoria. Questa legge reca la firma di Roberto Centaro (nella foto),
che da senatore ha cercato così di rispondere all’estinzione per via
fallimentare della piccola impresa italiana. Il provvedimento reca
“Disposizioni in materia di usura e di estorsione”, nonché di
composizione di crisi da sovraindebitamento: mira, come dice lo stesso
titolo della legge, a disciplinare quelle “situazioni di difficoltà di
alcune categorie di debitori”.
Ma cosa s’intende per sovraindebitamento? Ai sensi del secondo comma
dell’articolo 6 della legge n. 3/2012, per sovraindebitamento si intende
“una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la
definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie
obbligazioni”. Esempio da manuale è il debitore che deve onorare debiti
per migliaia di euro, per farlo dovrebbe liquidare parte del proprio
patrimonio, costituito prevalentemente da beni immobili e mobili,
attrezzature, tecnologie... Me c’è anche il caso del lavoratore
dipendente o autonomo che ha contratto molti debiti e perde il lavoro:
anche questi casi potranno fare ricorso alla legge sul
sovraindebitamento.
A spiegare l’utilità di questo strumento giuridico provvederà lo
stesso Roberto Centaro (magistrato ieri prestato alla politica) giovedì 16 luglio (dalle 14,30) presso il Tempio di Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma, con il convegno nazionale intitolato “L’Italia riparte: la composizione della crisi d’impresa e del consumatore”.
Con lui gli onorevoli Nicola Bono e Cosimo Ferri (sottosegretario alla
Giustizia), Antonio Barile (presidente Inac), Dino Scanavino (presidente
Cia, Confaderazione italiana agricoltori), Ciro Lenti (presidente
Sicea), modererà Massimilano Massari (studioso di comunicazione
televisiva). Saranno presenti inoltre il Cardinale Cocco Palmerio
(avvocato della Santa Sede) e don Aldo Ottomanelli (diacono, presidente e
fondatore dell’Associazione Opera dell’amore trinitario).
Il valore dell’impresa e del lavoro è per la Chiesa inscindibile da
quello della famiglia. Nei primi nove mesi del 2014 sono fallite in
media 61 imprese ogni giorno, più di due imprese ogni ora: questa la
fotografia dell’Analisi dei fallimenti in Italia aggiornata al terzo
trimestre 2014. Ed il 2015 non promette certo meglio. Il fallimento
dell’impresa nell’80 per cento dei casi porta alla deflagrazione dei
nuclei familiari che dipendono economicamente dall’iniziativa economica
decotta. Dal 2009 ad oggi si contano 70.673 imprese che hanno portato i
libri in tribunale: numeri che sottolineano uno scenario economico
ancora preoccupante per il 2015. Analizzando il numero dei fallimenti
registrati si evidenzia un trend in costante aumento: 1.730 nel 2009,
2.058 nel 2010, 2.205 nel 2011, 2.397 nel 2012, 2.647 nel 2013. Record
negativo per il 2014 con 3.002 casi. Fino al 2008 era la locomotiva
economica d’Italia, ma la Lombardia nei primi 9 mesi del 2014 si è
confermata la regione d’Italia in cui si è registrato il maggior numero
di fallimenti, con 2.457 casi pari al 22,1 per cento del totale
nazionale (dal 2009 ad oggi si contano 15.656 imprese lombarde fallite).
La seconda regione più colpita è il Lazio, con 1.164 imprese chiuse nel
2014 e un’incidenza sul totale italiano del 10,5 per cento. Segue la
Campania con 966 casi e relativa incidenza dell’8,7 per cento. In
difficoltà anche il Veneto con 933 fallimenti. Il commercio e l’edilizia
sono i macrosettori più colpiti nei primi nove mesi del 2014: il primo
con 3.340 fallimenti, mentre il secondo raggiunge i 3.022. E sulla
non-ripresa dell’edilizia hanno pesato le nuove tasse sulla casa, agendo
nel contempo da fattore stagnante e deprimente.
Ma l’indebitamento medio familiare, abbinato alla contrazione dei
consumi, ha creato l’effetto stagflazione economica: ancora oggi
risentiamo del periodo 2012-13, contrazione record dei consumi di -7,8%
(fonte: Federconsumatori). Il risultato ha portato alla caduta
complessiva della spesa delle famiglie di circa 56 miliardi di euro.
Intanto la povertà ha colpito il 6,8 per cento delle famiglie e l’8 per
cento degli individui. I poveri in senso assoluto si sono raddoppiati
dal 2005 e triplicati nelle regioni del Nord (dal 2,5% al 6,4%).
È quanto emerge dal quarto Rapporto sulla Coesione sociale presentato da
Inps, Istat e ministero del Lavoro. E i senzatetto italiani sono
tornati ai valori percentuali del quinquennio 1948-1953. E sono circa
mille i suicidi d’incerta motivazione dal 2008 ad oggi, su 439 è ormai
certa la motivazione legata alla crisi economica, e il fenomeno non
conosce più differenze geografiche tra Sud e Nord del Paese.
I relatori parlano di maratona nazionale contro il
sovraindebitamento, e sembra davvero una corsa contro il tempo, visto e
considerato che nell’Ue c’è chi vorrebbe introdurre una tassa
sull’esposizione debitoria col fine di ripianare il debito greco.
Incertezza e debito sembrano davvero gli ingredienti di questo decennio,
rievocando i fantasmi che trascinarono gli imperi centrali nel
1915-‘18. Non dimentichiamo quanti italiani scappano all’estero per
debiti, ripercorrendo i passi di chi s’imbarcava da Napoli per le
Americhe. Intanto qualcuno ci suggerisce che cent’anni fa a nessuno
passava per la mente di suicidarsi per la mancanza di lavoro, ma
l’Italia è cambiata. Tanto.
giovedì 2 luglio 2015
AECI - convegno sovraindebitamento - Nola
Si è svolto a Nola il Convegno organizzato dall'Associazione Europea
Consumatori Indipendenti sul sovraindebitamento: tra i relatori presente anche il Presidente
SICEA Dott. Ciro Lenti.
Guarda il video
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martedì 16 giugno 2015
CORSI D'AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI - LE NUOVE DATE DA SETTEMBRE 2015
Ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. g, del D.M. 180/2010 i corsi di aggiornamento e specializzazione sono obbligatori per
tutti coloro che, avendo già conseguito il titolo di Mediatore civile
professionista, vogliono mantenere
l'abilitazione professionale e devono essere frequentati entro i due
anni successivi al conseguimento del titolo.
SICEA come ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia organizza periodicamente corsi di aggiornamento per mediatori professionisti presso le proprie sedi, aperti a tutti i mediatori civili e commerciali che deisderino mantenere la qualifica.
CALENDARIO CORSI DA SETTEMBRE 2015
PISA - Via Santa Maria, 19 - 56126
venerdì 25 e sabato 26 settembre 2015
CASERTA - Via F. Daniele, 43 - 81100
venerdì 4 e sabato 5 dicembre 2015
ROMA - Via di Vigna Murata, 27/A - 00143
venerdì 20 e sabato 21 novembre 2015
Il percorso formativo si articola in 2 giornate, per un totale di 18 ore.
Le iscrizioni ai corsi sono aperte on line al link http://www.sicea.info/it/formazione/corsi/1-corsi/2-corsi-di-specializzazione-e-aggiornamento-professionale-obbligatorio-per-mediatori-abilitati-2014
SICEA come ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia organizza periodicamente corsi di aggiornamento per mediatori professionisti presso le proprie sedi, aperti a tutti i mediatori civili e commerciali che deisderino mantenere la qualifica.
CALENDARIO CORSI DA SETTEMBRE 2015
PISA - Via Santa Maria, 19 - 56126
venerdì 25 e sabato 26 settembre 2015
CASERTA - Via F. Daniele, 43 - 81100
venerdì 4 e sabato 5 dicembre 2015
ROMA - Via di Vigna Murata, 27/A - 00143
venerdì 20 e sabato 21 novembre 2015
Il percorso formativo si articola in 2 giornate, per un totale di 18 ore.
Contenuti del corso:
- Decreto n.69/2013 convertito in L. 98/2013
- Tecniche di negoziazione: focus on Negoziazione verso Enti pubblici, grandi organizzazioni e sistema bancario
- Regolamento dell'organismo
- Tecniche avanzate di mediazione
- Quale futuro per la Mediazione
Le iscrizioni ai corsi sono aperte on line al link http://www.sicea.info/it/formazione/corsi/1-corsi/2-corsi-di-specializzazione-e-aggiornamento-professionale-obbligatorio-per-mediatori-abilitati-2014
martedì 9 giugno 2015
CADE L'OBBLIGO DI TRE MESI COME DURATA MASSIMA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
La conciliazione non è vincolata alla durata di tre mesi.
Questa dice il tribunale di Roma con una sentenza che rimette in discussione i tempi entro cui si deve realizzare il tentativo di pacificazione, mettendo in chiaro che l’accordo di mediazione rimane valido anche qualora venga raggiunto fuori tempo.
Dopo la reintroduzione dell'obbligatorietà del ricorso alla mediazione per alcune tipologie di controversie, era stato deciso che qualsiasi tentativo di riavvicinamento tra le parti si sarebbe dovuto concludere entro il limite di tre mesi al massimo.
Così, per garantire un rapido svolgimento delle pratiche di mediazione, che non finissero per prolungare ulteriormente i tempi di arrivo a sentenza delle cause in gioco, era stato fissato come termine perentorio quello dei tre mesi.
Lo scorso 22 ottobre 2014, però, la VIII Sezione civile del tribunale di Roma ha stabilito che il limite dei tre mesi effettivi deve essere correlato alla condizione di procedibilità dell’azione di giudizio, con gli accordi che possono arrivare anche dopo la scadenza.
Allo stesso modo, quel termine non rappresenta un limite per la conclusione dell’accordo.
Così, per garantire un rapido svolgimento delle pratiche di mediazione, che non finissero per prolungare ulteriormente i tempi di arrivo a sentenza delle cause in gioco, era stato fissato come termine perentorio quello dei tre mesi.
Lo scorso 22 ottobre 2014, però, la VIII Sezione civile del tribunale di Roma ha stabilito che il limite dei tre mesi effettivi deve essere correlato alla condizione di procedibilità dell’azione di giudizio, con gli accordi che possono arrivare anche dopo la scadenza.
Allo stesso modo, quel termine non rappresenta un limite per la conclusione dell’accordo.
Quello della mediazione rimane un istituto sempre percorribile dalle parti in causa, anche dopo la conclusione del trimestre, la quale, come detto, non è da intendersi in misura tassativa ma dipende dal contesto in cui le pratiche per lo svolgimento del processo.
Nel caso specifico, era stato aperto un tavolo di mediazione di comunione ereditaria, inizialmente concluso felicemente tramite un accordo sottoscritto da ambo le parti. Però una delle parti in causa, successivamente, ha cercato di annullare l’accordo ricorrendo in giudizio, chiedendo la nullità dell’atto di mediazione. Una domanda che è stata respinta dalla corte romana, la quale ha condannato la richiedente al pagamento delle spese legali pari a circa 65mila euro.
Leggi la sentenza
Nel caso specifico, era stato aperto un tavolo di mediazione di comunione ereditaria, inizialmente concluso felicemente tramite un accordo sottoscritto da ambo le parti. Però una delle parti in causa, successivamente, ha cercato di annullare l’accordo ricorrendo in giudizio, chiedendo la nullità dell’atto di mediazione. Una domanda che è stata respinta dalla corte romana, la quale ha condannato la richiedente al pagamento delle spese legali pari a circa 65mila euro.
Leggi la sentenza
giovedì 21 maggio 2015
MEDIAZIONE ON LINE NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
In questi mesi sta venendo alla luce il progetto “Online Mediation in cross-border civil and commercial matters” (mediazione on line nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale): si tratta di un progetto finanziato dall’Unione europea che coinvolge cinque diversi ordinamenti (italia, Spagna, Inghilterra, Francia e Portogallo).
I partners del progetto sono alcune università dei vari Stati coinvolti ed i referenti nazionali sono docenti di queste università (esperti in diritto processuale civile, diritto dei consumatori, ADR, diritto civile e diritto commerciale).
Il progetto si prefigge due obiettivi:
1) Elaborare un codice europeo di condotta dei mediatori on line (eletronic – mediators) operanti nelle controversie transfrontaliere comunitarie. Questo codice dovrebbe contemplare i requisiti di accesso alla qualifica di mediatore, i diritti, gli obblighi e le responsabilità dei mediatori stessi.
2) Elaborare una proposta di normativa comunitaria sulla mediazione on line (in materia civile e commerciale) che preveda un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie efficiente e al contempo rispettoso delle garanzie processuali.
La proposta dovrebbe servire ad integrare e standardizzare la normativa comunitaria sulla mediazione (anche on line) vigente attualmente in Europa (direttiva UE n. 11/2013 sulle ADR e il regolamento UE n. 514/2013 sull’ODR) il cui ambito di applicazione è limitato ai consumatori.
Tutte le informazioni relative al progetto (incluso un database di leggi, dottrina, giurisprudenza) sono consultabili sul sito: http://www.emedeuproject.eu/
Al fine di elaborare delle proposte che tengano conto delle esigenze dei vari Stati e dei possibili fruitori (anche avvocati) della E-mediation, è stato predisposto dai partners del progetto un questionario da far girare in ciascun ordinamento. Il questionario contiene una serie di domande relative alla conoscenza della mediazione on line da parte dei potenziali utenti ed altre domande volte a raccogliere le opinioni degli intervistati sul tema (in particolare su quale dovrebbe essere il modello di mediazione on line e su come dovrebbe essere regolata la figura dell’e-mediator).
I partners del progetto sono alcune università dei vari Stati coinvolti ed i referenti nazionali sono docenti di queste università (esperti in diritto processuale civile, diritto dei consumatori, ADR, diritto civile e diritto commerciale).
Il progetto si prefigge due obiettivi:
1) Elaborare un codice europeo di condotta dei mediatori on line (eletronic – mediators) operanti nelle controversie transfrontaliere comunitarie. Questo codice dovrebbe contemplare i requisiti di accesso alla qualifica di mediatore, i diritti, gli obblighi e le responsabilità dei mediatori stessi.
2) Elaborare una proposta di normativa comunitaria sulla mediazione on line (in materia civile e commerciale) che preveda un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie efficiente e al contempo rispettoso delle garanzie processuali.La proposta dovrebbe servire ad integrare e standardizzare la normativa comunitaria sulla mediazione (anche on line) vigente attualmente in Europa (direttiva UE n. 11/2013 sulle ADR e il regolamento UE n. 514/2013 sull’ODR) il cui ambito di applicazione è limitato ai consumatori.
Tutte le informazioni relative al progetto (incluso un database di leggi, dottrina, giurisprudenza) sono consultabili sul sito: http://www.emedeuproject.eu/
Al fine di elaborare delle proposte che tengano conto delle esigenze dei vari Stati e dei possibili fruitori (anche avvocati) della E-mediation, è stato predisposto dai partners del progetto un questionario da far girare in ciascun ordinamento. Il questionario contiene una serie di domande relative alla conoscenza della mediazione on line da parte dei potenziali utenti ed altre domande volte a raccogliere le opinioni degli intervistati sul tema (in particolare su quale dovrebbe essere il modello di mediazione on line e su come dovrebbe essere regolata la figura dell’e-mediator).
giovedì 30 aprile 2015
SU SLIDESHARE LA PRESENTAZIONE SICEA
Cosa fa SICEA? Quali sono le sue specializzazioni? Di quali professionalità si avvale?
Ecco una breve presentazione di SICEA S.p.A.
http://www.slideshare.net/sicea/cosa-fa-sicea-una-breve-presentazione-per-conoscerci?related=1
Ecco una breve presentazione di SICEA S.p.A.
http://www.slideshare.net/sicea/cosa-fa-sicea-una-breve-presentazione-per-conoscerci?related=1
giovedì 9 aprile 2015
NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE: PRECISAZIONI TECNICHE
Mediazione e negoziazione, entrambi facenti parte dei sistemi di ADR, non sono strumenti alternativi l'uno all'altro ma possono convivere all'interno di una medesima controversia;
Entrambi gli istituti possono essere facoltativamente utilizzati dalle parti per risolvere la controversia insorta;
Vi sono situazioni tassativamente individuate nelle quali il ricorso all'uno o all'altro istituto è previsto quali condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
Non vi è pericolo di sovrapposizione, stante l'espressa previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d.L. 132/2014;
Nelle materie in cui la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti ben possono esperire preliminarmente un tentativo di negoziazione assistita;
Il previo esperimento (facoltativo) di una negoziazione assistita non fa venir meno l'obbligatorietà della mediazione, nei casi in cui essa è prevista come tale, non potendo dirsi avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
giovedì 19 marzo 2015
LA MEDIAZIONE AIUTA LA GIUSTIZIA: CON L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO C'E' ACCORDO NEL 40% DEI CASI
Riproponiamo un interessante articolo pubblicato in data 5 marzo da Italia Oggi a cura dell'UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ed ESPERTI CONTABILI.
La mediazione civile, fin dalla sua nascita, ha conosciuto diverse vicissitudini che ne hanno bloccato la diffusione, l’evoluzione e il ruolo deflattivo del contenzioso civile che il legislatore aveva voluto attribuirle.
La Commissione «Mediazione, Arbitrato e Riforma della giustizia» dell’Unione nazionale giovani commercialisti ed esperti contabili conduce in modo continuo riflessioni attente sullo stato della Mediazione civile in Italia, rilevando dei recenti risultati positivi nella prassi giurisprudenziale.
Nelle cause civili le motivazioni del contendere, molto spesso, non si fermano al solo aspetto giuridico delle liti, ma nascondono motivazioni emotive e personali di ciascun individuo. Il mediatore è chiamato al difficile lavoro di far giungere le parti a un accordo soddisfacente per tutti, affrontando ostacoli a volte più complessi della sola pretesa economica legata all’esito
della procedura e nella più completa imparzialità.
I numeri della mediazione, però, dimostrano che, molto spesso, al mediatore non viene concessa neanche la possibilità di aprire un dialogo tra le parti; tra fase di incontro preliminare, verbali negativi e assenza delle parti l’istituto viene visto come un ulteriore e fastidioso passaggio burocratico prima di far giungere la causa in tribunale. Tuttavia, a favore dell’effettivo svolgimento della mediazione, sembrano esprimersi diversi giudici di primo grado con alcune ordinanze che prevedono, nella mediazione delegata dal giudice, la presenza delle parti in causa (e non solo degli avvocati che le rappresentano), e un tentativo effettivo di mediazione, non soltanto un primo incontro preliminare svuotato di ogni significato, durante il quale il mediatore deve spiegare agli avvocati l’istituto della mediazione (che già dovrebbero ben conoscere), dopo che il giudice ha già valutato la potenziale mediabilità di quella controversia.
Tale orientamento è stato abilmente tracciato dal Tribunale di Firenze con diverse ordinanze, tra le quali spicca quella del 19 marzo 2014, a firma del giudice Luciana Breggia, nella valutazione di una lite in materia condominiale. Qui il giudice precisa alle parti che esistono «due importanti profili da osservare affinché l’ordine del giudice possa ritenersi correttamente eseguito (e la condizione di procedibilità verificata):
1) la mediazione deve svolgersi con la presenza personale delle parti;
2) l’ordine del giudice di esperire la mediazione ha riguardo al tentativo di mediazione vero e proprio».
Le motivazioni che sottostanno a queste affermazioni sono molteplici. In primo luogo gli avvocati, definiti dalla stessa legge «mediatori di diritto», conoscono già bene la natura
della mediazione e le sue finalità.
Non avrebbe senso imporre un incontro fra mediatore e avvocati per un’informativa su un argomento a tutti già ben noto.
La mediazione, poi, ha lo scopo di riattivare la comunicazione fra le parti. Appare evidente che, affinché ciò avvenga, queste debbano essere presenti e non soltanto rappresentate dai loro difensori. Ritenere, infine, che la condizione di procedibilità sia assolta da un primo incontro in cui il mediatore si limiti a chiarire le funzioni e le modalità di svolgimento della mediazione, significa «ridurre ad un’inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori».
Queste considerazioni vengono sottolineate anche dall’ordinanza del 21 gennaio 2015 del giudice Ranieri del Tribunale di Roma. Qui, in una vertenza in materia di locazione, il magistrato ha disposto la «celebrazione» dell’incontro, ammonendo che nella «eventuale udienza» si sarebbe discusso, nel merito, dei temi concretamente affrontati nella mediazione e
dell’esito della stessa, da illustrare e sottoscrivere nel verbale di mediazione. Il giudice,
inoltre, ha segnalato come la mediazione obbligatoria preveda la irrogazione di sanzioni economiche per eventuali comportamenti non leali e non corretti tenuti in sede di mediazione.
La mediazione, lasciata a se stessa, richiede tempi lunghi per affermarsi, si tratta di un cambiamento culturale e, come tale, ha bisogno di «tempo e pazienza». Ordinanze come quelle del Tribunale di Firenze aiutano ad accelerare questo processo e le accogliamo
positivamente, per il ruolo propulsivo che possono avere nell’affermazione della cultura
della mediazione.
Un maggior equilibrio tra giurisdizione e mediazione non può che giovare all’una e all’altra.
Se il sistema della mediazione funzionerà, meglio anche la giustizia civile. E la giustizia civile
può aiutare la mediazione a funzionare più correttamente.
La mediazione demandata dal giudice è una forma di conciliazione che si inserisce in un processo già instaurato, dove il giudice invita le parti a risolvere la lite con l’aiuto di un mediatore. Deve esserci, da parte del giudice, una valutazione concreta della lite e il giudice deve essere consapevole del modo in cui la parte percepisce il conflitto. Per questi motivi appare necessario a chi scrive che anche i giudici debbano essere adeguatamente formati. La cultura della mediazione deve estendersi a tutti i soggetti coinvolti. Non è una questione che riguarda soltanto i mediatori ma riguarda tutti i protagonisti del processo. La formazione diventa essenziale, su di essa si fondano le garanzie di neutralità, imparzialità e riservatezza del mediatore, della competenza dei consulenti che accompagnano le parti, della sensibilità del giudice nella selezione dei casi nei quali la mediazione può essere utile.
E deve essere formazione per tutti, mediatori, avvocati e giudici.
La Commissione «Mediazione, Arbitrato e Riforma della giustizia» dell’Unione nazionale giovani commercialisti ed esperti contabili conduce in modo continuo riflessioni attente sullo stato della Mediazione civile in Italia, rilevando dei recenti risultati positivi nella prassi giurisprudenziale.
Nelle cause civili le motivazioni del contendere, molto spesso, non si fermano al solo aspetto giuridico delle liti, ma nascondono motivazioni emotive e personali di ciascun individuo. Il mediatore è chiamato al difficile lavoro di far giungere le parti a un accordo soddisfacente per tutti, affrontando ostacoli a volte più complessi della sola pretesa economica legata all’esito
della procedura e nella più completa imparzialità.
I numeri della mediazione, però, dimostrano che, molto spesso, al mediatore non viene concessa neanche la possibilità di aprire un dialogo tra le parti; tra fase di incontro preliminare, verbali negativi e assenza delle parti l’istituto viene visto come un ulteriore e fastidioso passaggio burocratico prima di far giungere la causa in tribunale. Tuttavia, a favore dell’effettivo svolgimento della mediazione, sembrano esprimersi diversi giudici di primo grado con alcune ordinanze che prevedono, nella mediazione delegata dal giudice, la presenza delle parti in causa (e non solo degli avvocati che le rappresentano), e un tentativo effettivo di mediazione, non soltanto un primo incontro preliminare svuotato di ogni significato, durante il quale il mediatore deve spiegare agli avvocati l’istituto della mediazione (che già dovrebbero ben conoscere), dopo che il giudice ha già valutato la potenziale mediabilità di quella controversia.
Tale orientamento è stato abilmente tracciato dal Tribunale di Firenze con diverse ordinanze, tra le quali spicca quella del 19 marzo 2014, a firma del giudice Luciana Breggia, nella valutazione di una lite in materia condominiale. Qui il giudice precisa alle parti che esistono «due importanti profili da osservare affinché l’ordine del giudice possa ritenersi correttamente eseguito (e la condizione di procedibilità verificata):
1) la mediazione deve svolgersi con la presenza personale delle parti;
2) l’ordine del giudice di esperire la mediazione ha riguardo al tentativo di mediazione vero e proprio».
Le motivazioni che sottostanno a queste affermazioni sono molteplici. In primo luogo gli avvocati, definiti dalla stessa legge «mediatori di diritto», conoscono già bene la natura
della mediazione e le sue finalità.
Non avrebbe senso imporre un incontro fra mediatore e avvocati per un’informativa su un argomento a tutti già ben noto.
La mediazione, poi, ha lo scopo di riattivare la comunicazione fra le parti. Appare evidente che, affinché ciò avvenga, queste debbano essere presenti e non soltanto rappresentate dai loro difensori. Ritenere, infine, che la condizione di procedibilità sia assolta da un primo incontro in cui il mediatore si limiti a chiarire le funzioni e le modalità di svolgimento della mediazione, significa «ridurre ad un’inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori».
Queste considerazioni vengono sottolineate anche dall’ordinanza del 21 gennaio 2015 del giudice Ranieri del Tribunale di Roma. Qui, in una vertenza in materia di locazione, il magistrato ha disposto la «celebrazione» dell’incontro, ammonendo che nella «eventuale udienza» si sarebbe discusso, nel merito, dei temi concretamente affrontati nella mediazione e
dell’esito della stessa, da illustrare e sottoscrivere nel verbale di mediazione. Il giudice,
inoltre, ha segnalato come la mediazione obbligatoria preveda la irrogazione di sanzioni economiche per eventuali comportamenti non leali e non corretti tenuti in sede di mediazione.
La mediazione, lasciata a se stessa, richiede tempi lunghi per affermarsi, si tratta di un cambiamento culturale e, come tale, ha bisogno di «tempo e pazienza». Ordinanze come quelle del Tribunale di Firenze aiutano ad accelerare questo processo e le accogliamo
positivamente, per il ruolo propulsivo che possono avere nell’affermazione della cultura
della mediazione.
Un maggior equilibrio tra giurisdizione e mediazione non può che giovare all’una e all’altra.
Se il sistema della mediazione funzionerà, meglio anche la giustizia civile. E la giustizia civile
può aiutare la mediazione a funzionare più correttamente.
La mediazione demandata dal giudice è una forma di conciliazione che si inserisce in un processo già instaurato, dove il giudice invita le parti a risolvere la lite con l’aiuto di un mediatore. Deve esserci, da parte del giudice, una valutazione concreta della lite e il giudice deve essere consapevole del modo in cui la parte percepisce il conflitto. Per questi motivi appare necessario a chi scrive che anche i giudici debbano essere adeguatamente formati. La cultura della mediazione deve estendersi a tutti i soggetti coinvolti. Non è una questione che riguarda soltanto i mediatori ma riguarda tutti i protagonisti del processo. La formazione diventa essenziale, su di essa si fondano le garanzie di neutralità, imparzialità e riservatezza del mediatore, della competenza dei consulenti che accompagnano le parti, della sensibilità del giudice nella selezione dei casi nei quali la mediazione può essere utile.
E deve essere formazione per tutti, mediatori, avvocati e giudici.
A supporto di questa tesi è utile osservare lo studio promosso dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze e dal Luam, il Laboratorio congiunto di ricerca «Negoziazione e mediazione dei conflitti per le imprese e per le organizzazioni complesse Un altro mondo» che, all’interno del «Progetto Nausicaa2», ha cercato di costruire un percorso che potesse dare piena effettività alla mediazione demandata dal giudice nel corso del processo.
Si tratta di un monitoraggio completo e puntuale. I magistrati che hanno aderito al progetto hanno potuto usufruire del supporto operativo e scientifico degli stagisti dell’Università di Firenze che hanno analizzato 2.753 fascicoli, ritenendo mediabili 1.122 controversie. I giudici hanno disposto, quindi, inviti/ordini di mediazione per 507 ordinanze.
L’83% di tali procedure è stato depositato in mediazione, di queste la percentuale di procedure svolte o in corso di svolgimento al termine del periodo di osservazione si attesta intorno al 56%. È stato dimostrato come, in presenza di effettivo svolgimento della mediazione, ben il 40% delle procedure giunga ad un accordo.
Lo studio avvalora, poi, la tesi di come il ricorso alla mediazione generi un effetto deflattivo «indiretto» sulle procedure civili anche se non si giunge all’accordo: il 28% circa delle liti che dovrebbero ritornare in tribunale per proseguire il processo, dopo il tentativo di mediazione, risultano cessate. Questo significa che, probabilmente, la mediazione ha messo in moto dei meccanismi comunicativi che hanno portato comunque alla cessazione della materia del contendere. E anche di questo il legislatore dovrebbe tenere conto nella fase di analisi dei risultati prodotti dalla mediazione come strumento deflattivo del contenzioso civile, essendo il dato certamente non trascurabile.
Anche altri tribunali di primo grado sembrano accogliere positivamente il ricorso alla mediazione delegata; a tal proposito si segnala l’ordinanza del Tribunale di Monza, a firma del presidente della I Sezione civile, dott. Litta Modignani, del 20 ottobre 2014, nella quale il Tribunale non si limita a ordinare la mediazione, bensì stabilisce che «le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo» e, inoltre, precisa che «per mediazione disposta dal Giudice» si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti, anziché limitarsi al formale primo incontro, adempiano effettivamente all’ordine del giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione».
Accanto a tutti i risvolti positivi fin qui segnalati, si vuole sottolineare anche che il legame fra mediazione e processo nasconde in sé anche dei «pericoli»: si corre il rischio di arrivare a una eccessiva burocratizzazione e proceduralizzazione della mediazione che la snaturerebbe, rendendo difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi ad essa preposti. E questo non è accettabile. Affinché ciò non avvenga è necessario che i giudici abbiano una chiara conoscenza dell’istituto, dei suoi strumenti e delle sue potenzialità, non andando a chiedere ai mediatori qualcosa che essi non possono dare.
I mediatori svolgono una funzione molto delicata, non sono giudici né, tantomeno, loro ausiliari ed è proprio qui che si annida il pericolo di un’eccessiva formalizzazione e giurisdizionalizzazione della mediazione. La mediazione riconosce alle persone la capacità di diventare autrici della risoluzione dei conflitti che le riguardano. La mediazione non risolve le controversie ma i conflitti sottostanti ad esse, per questo ci piace definirla una forma di «Giustizia Alta», una giustizia più umana e accessibile.
Questo punto deve essere chiaro al giudice che voglia avvicinarsi alla cultura della mediazione e per farlo dev’essere anch’egli formato correttamente.
Affinché i mediatori possano svolgere il loro ruolo nel modo migliore possibile, devono essere anch’essi adeguatamente formati e, affinché lo siano e siano spronati ad esserlo sempre e a migliorarsi, è necessario che non svolgano questo ruolo in modo quasi gratuito. Deve essere riconosciuto il valore del lavoro che essi svolgono che deve essere retribuito in modo adeguato.
L’obiettivo che la Commissione «Mediazione, Arbitrato e Riforma della giustizia» dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili si pone, a partire dall’esperienza delle ordinanze già esistenti (e che si augura possano costituire un esempio anche per altri
Tribunali) e dei risultati che dimostrano la validità e l’utilità della mediazione, è quello di sensibilizzare i soggetti che operano ai livelli locali per intraprendere l’attività di promozione della mediazione nei tribunali tra i giudici e negli ordini professionali tra gli iscritti, con l’obiettivo di aumentare la qualità della giustizia e ridurre i tempi di svolgimento dei giudizi stessi, per accelerare quel cambiamento culturale di cui la mediazione è portatrice.
A cura della Commissione
studio UNGDCEC
«Mediazione, Arbitrato,
Riforma della Giustizia»
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