mercoledì 14 novembre 2012

ANDAMENTO DELLA MEDIAZIONE CIVILE IN ITALIA NEL I° SEMESTRE 2012. FONTE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia ad ottobre ha pubblicato i dati relativi all’andamento della mediazione civile e commerciale in Italia nel primo semestre 2012: dopo il comunicato stampa diffuso dalla Corte Costituzionale che annuncia l’illegittimità della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, sono d’obbligo alcune considerazioni.

La rilevazione statistica rilasciata dal Ministero della Giustizia fornisce alcune importanti informazioni sull’andamento della mediazione civile, sia volontaria che obbligatoria.

La prima considerazione da fare si basa sull’andamento quantitativo delle mediazioni: confrontiamo il numero di mediazioni iscritte nel primo semestre 2012 con quelle degli ultimi 8 mesi del 2011.
La riproposizione su base mensile dei dati ci permette di elaborare la tabella seguente:

Tabella 1) – Procedimenti di Mediazione

Come ben evidenzia la tabella 1. nel primo semestre 2012 si registra un incremento, sia per i procedimenti iscritti che per quelli definiti, superiore al 100%, mentre per le controversie pendenti l’incremento supera il 200%. Oltre ad evidenziare il vertiginoso aumento delle mediazioni presentate in un lasso di tempo relativamente breve (6 mesi) la tabella 1 evidenzia anche che è necessario più di un incontro di mediazione.

Le adesioni alla procedura di mediazione nel periodo marzo 2011 – marzo 2012 si assestano al 37%, mentre la mediazione con aderente comparso ha esito positivo (cioè si conclude con un accordo) nel 48% dei casi.

Nonostante la breve esperienza dell’istituto un dato di estrema importanza ci viene fornito dalla presenza degli avvocati in mediazione: tra parte istante e chiamati non vi è alcuna apprezzabile differenza, infatti per l’84% dei casi i proponenti sono assistiti da legali mentre i chiamati nell’86% dei casi.  L’istituto di mediazione, nonostante il breve lasso di tempo dall’entrata in vigore della legge, dimostra una decisiva maturità.

Il dato più interessante a ns. modo di vedere è quello che mette in evidenza il tasso di definizione delle controversie in mediazione per tipologia di organismo.
Questa tabella è illuminante in quanto mette a confronto: a) l’esperienza delle Camere di Commercio, b) il ruolo degli Ordini degli avvocati e degli altri ordini professionali, c) il ruolo ed il relativo peso degli Organismi privati, d) l’attitudine dei chiamati in mediazione a presentarsi, e) il tasso di definizione dell’accordo raggiunto se l’aderente compare.
La tabella che segue fornisce informazioni decisive anche sul modello organizzativo della mediazione introdotta dal D. Lgs. 28/2010. Questa tabella sembra suggerire che la pluralità di tipologie di organismi risponde ad una domanda di conciliazione anch’essa differenziata.

Tabella 2)


Le Camere di Commercio, hanno sicuramente il primato storico della mediazione in Italia, per cultura, tradizione, e ruolo istituzionale. Ma i risultati che possiamo leggere sono davvero “strabilianti” in quanto, un coacervo di organismi privati, alcuni, forse troppi, senza organizzazione, sono riusciti ad ottenere dei risultati non pensabili sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Infatti nel I° semestre 2012 le mediazioni captate dagli Organismi privati rappresentano quasi il 50% della totalità delle istanze presentate da tutti gli organismi nel periodo di riferimento.

E’ stato detto che senza la presenza degli Ordini professionali, con tutta la buona volontà degli Organismi privati, la mediazione non avrebbe potuto avere successo.
Ed ecco che oggi, analizzando i dati del primo semestre 2012, apprendiamo che gli Ordini degli avvocati, apparentemente gli unici professionisti ad avere la preparazione per svolgere al meglio la professione di mediatore, riescono a gestire solo il 24,28% del totale delle mediazioni che si svolgono in Italia.

Il dato che ci deve far pensare, il più importante in quanto misura il potere deflattivo della mediazione e la diffusione nella società dell’istituto, è la percentuale di  risoluzione della controversia con un accordo: si vede bene che gli organismi degli Ordini degli avvocati riescono a concludere la controversia con un accordo solo nel 34,50% dei casi mentre presso gli Organismi di mediazione privati si ha una percentuale di accordo nel 51,40% dei casi!
Non parliamo poi degli Organismi degli altri ordini professionali, solo 214 procedimenti definiti, ossia poco più di 3 mediazioni pro-capite ed una performance in termini di risultato del 28,80%, la più bassa del panorama degli Organismi di mediazione italiana.

Possiamo trarre un altro elemento di analisi di rilievo  dal peso percentuale dei chiamati in mediazione, che, se rispondono in modo convinto ( il 38% aderisce) alle convocazioni delle Camere di Commercio, centri di cultura economica, istituzioni note, diffuse sul territorio, e, perché no, con budget per la comunicazione di cui gli organismi privati non possono nemmeno lontanamente disporre, con non meno convinzione aderiscono alle mediazioni presso gli organismi privati (34,90%).
 
Di segno opposto sono le informazioni che si ottengono dalle performance degli Ordini professionali in genere ed in modo particolare dagli Ordini degli avvocati: istituzioni conosciute, rette da professionisti noti e di esperienza, che potremmo definire “collettori naturali” di tutte le mediazioni (solo il 16% delle istanze vengono proposte senza la presenza dei legali) sono riusciti a richiamare meno di ¼ delle mediazioni totali.
Oltre a ciò si osserva che la performance che gli ordini professionali riescono ad ottenere è deludente anche dal punto di vista qualitativo, infatti in meno del 35% dei casi in cui le parti si presentano si riesce a raggiungere un accordo, contro quasi il 50% delle Camere di Commercio, ed oltre il 51% degli Organismi privati.

Per quanto i dati presentati dal Ministero siano ancora “acerbi” possiamo trarre alcune importanti indicazioni:

a)      Il modello organizzativo introdotto, Organismi privati ed Organismi di espressione pubblica, sembra rispondere in modo molto efficace ed adeguato alle esigenze del mercato. Il cittadino può seguire la tradizione, rivolgendosi alle Camere di Commercio, oppure seguire il proprio consulente, rivolgendosi all’organismo dell’Ordine professionale o rivolgersi agli Organismi privati. Secondo la tabella n. 2 i cittadini che hanno scelto gli organismi privati hanno visto la risoluzione delle proprie controversie nel 51,4% dei casi.

b)      Gli Organismi privati raggiungono maggiori risultati e quindi rispondono alla domanda di giustizia alternativa in modo più efficace, in quanto hanno, almeno nel caso degli Organismi strutturati, programmi aziendali, investono in conoscenza ed osservano la società senza il vincolo della difesa della propria categoria professionale.  

c)      L’Organismo privato, così come l'organismo di emanazione camerale, anche se in misura minore, hanno la possibilità di accogliere una pluralità di mediatori provenienti da esperienze professionali molteplici e riesce a cogliere l’essenza della controversia basando l’analisi della situazione sugli interessi delle parti. Poiché la risoluzione delle controversie in mediazione avviene con approcci multidisciplinari è facilmente comprensibile che il successo di questi due tipi di Organismi è dovuto al tipo di approccio ed alla diversa organizzazione.
Siamo convinti che se gli Organismi di mediazione avranno la possibilità di dimostrare nel tempo le proprie potenzialità, il divario di performance tra Organismi di emanazione professionale ed Organismi privati e delle Camere di Commercio sarà ancora più marcato e non colmabile.  


Ciro Lenti
SICEA
 

lunedì 12 novembre 2012

LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE POUR LA MEDIATION ET LE NEGOCIATION FRANCESE SOSTIENE LA CAUSA DELLA MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA IN ITALIA

Di seguito riportiamo, in lingua originale, il comunicato di solidarietà al Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili, diffuso dalla Chambre Professionnelle pour la Médiation et le Négociation, associazione francese per la mediazione. 

CommCommuniqué de solidarité à l'Italie, pour la sauvegarde de la liberté de décision, par le maintien de la médiation préalable à l'action judiciaire en matière civile et commerciale
En cette fin d'année 2012, le Forum de la médiation en Italie organise des manifestations pour sauvegarder le dispositif de médiation qui a été instauré à l'occasion de la transposition de la directive européenne sur la médiation des différends civils et commerciaux. Fortement attaqués par des lobbys aux intérêts liés à la pratique procédurale, ces textes ont fait l'objet d'une déclaration d'incontitutionnalité. Outre les milliers d'emplois menacés, les centaines de milliers d'euros investis, c'est une démarche témoignant d'une forte évolution sociétale qui est mise en cause, tandis qu'en France et dans de nombreux pays d'Europe et dans le monde, la situation n'est pas si avancée et que les lobbys équivalents empêchent les progrès en noyautant l'environnement de la médiation.
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, CPMN, dont le siège social est en France, à Bordeaux, vient affirmer auprès des acteurs de la médiation en Italie son engagement pour l'instauration de la médiation préalable pour la résolution des différends en matière civile et commerciale, dans tous les pays où les droits humains présentent de fortes garanties de respect, ce qui est le cas de tous les Etats membres de l'Europe.
La CPMN affirme le respect des droits humains comme indissociable de la médiation des différends ; elle affirme notamment l'égalité des droits individuels comme indispensable pour garantir l'équilibre des rapports lors de l'intervention des médiateurs ; la CPMN affirme également la médiation comme une instrumentation au service de l'exercice de la liberté de décision dans les situations où cela semble inimaginable, et de la solidarité des personnes qui élaborent grâce à la médiation des accords pérennes, et donc une instrumentation au service du renforcement de la qualité du contrat social.
La CPMN est favorable au développement de toutes les formes de médiation, et observe que pour que la médiation soit néanmoins efficace, en terme de résultat, il convient d'être attentif à la spécificité des formations en matière de résolution des différends pour développer la profession de médiateur, ce qu'elle fait en France et ce qu'elle soutient avec ses partenaires en Europe.
Sachant d'une part que le système judiciaire consiste à imposer une décision à des parties en conflit, que d'autre part, le fait d'écarter des possibilités de dialogue dans un moment conflictuel, consiste à détourner des parties l'aptitude à rechercher une issue, ce système, le système judiciaire, est contraire à l'exercice de la liberté, puisqu'il est privatif de la liberté de décision. Le recours au système arbitral consiste bien en un abandon de la capacité de réfléchir et de décider. Le système judiciaire doit donc être un ultime recours plaçant les protagonistes sous une tutelle. Le système judiciaire doit être en retrait pour être un garde fou dans les situations où l'incapacité des protagonistes à négocier les conduit à chercher à être départagées par la décision d'un tiers. Au contraire, la médiation, avec sa dimension professionnelle, offre un contexte de garantie d'une opportunité de réflexion et de décision.
Il y a donc tout lieu de promouvoir la médiation préalable à toute action judiciaire pour garantir un contexte d'extension de la liberté de décision dans les relations où cela est devenu inimaginable. La médiation des différends est désormais une identification de l'évolution des pratiques au service d'un pacte social promoteur de la qualité des rapports sociaux, grâce auquel la citoyenneté est mieux exercée.
Alors que l'Europe fait de l'année 2013 l'année de la citoyenneté, c'est l'occasion pour tous les Etats membres de s'engager à ouvrir les droits de tous les citoyens, grâce à des pratiques de renforcement de la qualité des relations dans nos cités. Cette année de la citoyenneté doit commencer brillamment en offrant aux Italiens, par delà des intérêts sectoriels et lobbyistes, une nouvelle pratique de la liberté, en attendant que les choses évoluent de même dans tous les autres pays.
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation salue l'initiative exemplaire prise par l'Italie à l'occasion de la transposition de la directive européenne pour le développement de la médiation.
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, premier syndicat des médiateurs professionnels, s'associe donc avec force à la revendication portée par le Forum de la médiation en Italie pour le maintien et le développement de la médiation préalable à l'action judiciaire civile et commerciale en Italie.
Pour nous exprimer, nous avons choisi notre ami commune, Pauline Schreiber, qui nous a traduit et avec la CPMN, je tiens à remercier tous les acteurs de la médiation en Italie pour leur action exemplaire.
Pour la CPMN, Jean-Louis Lascoux, président
 

giovedì 8 novembre 2012

ANCORA PIU' SEMPLICE CONCILIARE CON L'ON LINE DISPUTE RESOLUTION

A breve SICEA si doterà di un sistema ODR (Online Dispute Resolution) per la risoluzione alternativa delle controversie.
Si parla di ODR quando la risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution o ADR) viene svolta online tramite l’uso della tecnologia. Si tratta di un nuovo modo per risolvere le controversie che consente di risparmiare tempo e denaro. Le regole dell’ADR vengono traslate in modalità “virtuale” grazie all’uso di Internet, consentendo alle parti in causa di raggiungere la soluzione al problema grazie a strumenti Web.
Le modalità principali attraverso cui si volge l’ODR sono la conciliazione assistita e la negoziazione automatica.
Nella conciliazione assistita, la partecipazione è volontaria ed è presente una terza parte neutrale, il conciliatore, che ha il compito di assistere le parti nel tentativo di raggiungere un accordo che sia mutuamente soddisfacente per ciascuno. L’accordo raggiunto diviene effettivo una volta messo per iscritto e firmato dalle parti. Se l’accordo non viene raggiunto attraverso la conciliazione, le parti possono ricorrere all’arbitrato od altro. La procedura ha inizio quando una parte riempie un apposito modulo on line inviandolo all’ODR system. Il segretario del servizio contatta la controparte tramite e-mail o con i mezzi tradizionali e la invita a partecipare al tentativo di conciliazione tramite un apposito modulo di accettazione. La conciliazione è assolutamente volontaria: solo se decide di partecipare, la controparte riempie il modulo e lo invia  via web all’ODR system. Una volta ricevuti i moduli di adesione ed i pagamenti del servizio dalle parti, l’ODR system contatterà un conciliatore e sarà fissata la data e l’orario in cui il tentativo di conciliazione avrà luogo. Il tentativo si svolge in un’area privata del sito web (chat room) accessibile solo alle parti in causa, al conciliatore ed alla segreteria del servizio.
Nella negoziazione automatica, le parti si scambiano offerte e controfferte via e-mail per raggiungere un accordo senza l’ausilio di una terza parte. Il processo si arresta allorché la differenza tra offerta e controfferta rientra in un rango predefinito.

martedì 6 novembre 2012

ILLEGITTIMITA' MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: POSSIBILI SCENARI FUTURI


Il comunicato stampa della Corte Costituzionale, in attesa della pubblicazione della sentenza, impone una riflessione sull’istituto della Mediazione civile e commerciale e sui possibili cambiamenti che il pronunciamento della Corte potrebbe portare.
E’ facile capire come qualunque presa di posizione prima della pubblicazione della sentenza sia avventata e possa indurre a false posizioni: in ogni caso a distanza di 10 giorni dall’uscita del comunicato stampa è d’obbligo far un poco di chiarezza sulla vicenda.

Il vizio rilevato dalla Corte Costituzionale, l’eccesso di delega, non incide sull’istituto in sé, ma su quella parte, l’obbligatorietà, che, ancorché non prevista nella delega, il governo ha ugualmente legiferato. La Corte ha inviato alcune indicazioni al Governo: una per tutte il lungo periodo, oltre 18 mesi, a disposizione del governo per inserire nei provvedimenti legislativi il correttivo della delega (due gestazioni umane, oppure una di un rinoceronte). Anche l’irrituale modo di comunicare da parte della Corte può essere interpretato come un ulteriore messaggio al Governo, per metterlo di fronte a cosa potrebbe accadere tra qualche giorno a sentenza pubblicata.  

Andiamo ai fatti: esistono numerose associazioni di mediatori che stanno cercando di organizzare azioni a difesa della categoria. Negli ultimi giorni sono emerse alcune posizioni alle quali dobbiamo prestare attenzione: in particolare due posizioni hanno come obiettivo la reintroduzione della condizione di procedibilità, una con il ripristino puro e semplice dell’obbligatorietà mentre l’altra introduce un vincolo di  temporaneità.
Ambedue le proposte si sono concretizzate in altrettanti emendamenti da inserire in due provvedimenti in approvazione in questi giorni in Parlamento: la legge di stabilità ed  il decreto crescita (dl 179/2012).

Nel primo caso si tratta della riproposizione dell’art. 5 con legge ordinaria e quindi superando il vizio rilevato dalla Corte. Nel rinnovato art. 5 vi sarebbero però alcune precisazioni in capo a due materie (condominio e diritti reali) che permetterebbero di meglio identificare alcune fattispecie. Questo emendamento è stato presentato dagli on.li Briguglio (FLI) e Aracu (PDL)
Nel secondo caso, si tratta di un emendamento che varia l’art. 5 del D. Lgs. n. 2010 reintroducendo la condizione di procedibilità a “tempo determinato”, fino al 2017, e prevedendo la presenza obbligatoria, in caso di proposta, dei legali. Questo emendamento è stato presentato da Sen. De Lillo (PDL). 

Entrambe le strade sono in salita e la salita è aggravata dal poco tempo a disposizione in quanto la legislatura volge al termine. Ad oggi inoltre il Ministro Severino non ha preso una posizione chiara e lo farà, si presume,  solo dopo la pubblicazione della sentenza. La posizione del Governo è di fondamentale importanza: la speranza è che la questione venga posta in aggiunta alla razionalizzazione del sistema giudiziario. Se così fosse il tema prenderebbe molto più vigore ed a vantaggio della ns. causa.

Che la condizione di procedibilità venga o meno reintrodotta sarà necessario apportare alcuni correttivi organizzativi al ns. organismo che ci permetteranno di superare la dicotomia procedibilità si / procedibilità no, ed in un certo senso affrancarci da essa.
E’ necessario avere a disposizione più strumenti che vadano ad integrare l’istituto della mediazione, il modello SICEA varia per rafforzarsi: oggi abbiamo una grande opportunità, abbiamo strumenti adeguati, autorevoli  partnership e  progetti innovativi.
Per questo nessuna condizione di procedibilità potrà mettere in crisi il nostro progetto.

Prof. Ciro Lenti
Presidente SICEA