lunedì 22 dicembre 2014

SICEA NELLA RETE DI AFFARISENZASOLDI.IT : SCOPRI LE NUOVE POSSIBILITA'

Un regalo di Natale speciale per tutti i nostri clienti: da oggi SICEA è entrata nella rete di affarisenzasoldi.it il primo sito che si occupa di generare benessere senza soldi. 
Come funziona affarisenzasoldi.it ?
Lo spieghiamo con un esempio: la ditta ALFA produttrice di bici elettriche, bighe elettriche, luci a led ed energie rinnovabili.
ALFA vende i propri prodotti ai clienti del circuito Affari Senza Soldi, per esempio, per 100.000,00 euro. Non li riscuote effettivamente, ma avrà accreditato sul proprio conto corrente un importo di 100.000,00.

Gli euro che non vengono pagati dai clienti e che vengono spesi nel circuito si chiamano “crediti” per comodità, perché costituiscono letteralmente un “credito verso clienti”.

ALFA potrà spendere i propri 100.000,00 crediti come meglio crede all’interno del circuito. Potrà strutturarsi con una rete vendita, fatta di rappresentanti e concessionari. Esistono aziende del circuito specializzate in questo servizio. Potrà anche acquistare materie prime, come biomasse, per produrre energia o strutture in metallo per produrre energia eolica o termosolare.

I 100.000,00 crediti di vendite costituiscono un incremento del fatturato per ALFA e questo incremento viene reinvestito all’interno dell’azienda. I titolari possono prelevare i crediti, a titolo di utile aziendale, per i propri acquisti personali. In fondo, è quello che un’azienda vorrebbe fare col denaro: incrementare il proprio fatturato e reinvestirlo per migliorarsi.

Nella pratica, lo scambio nella formula “Senza Soldi” avviene sempre in maniera ibrida, ovvero in parte in euro e in parte in crediti.  La caratteristica di Affari Senza Soldi è di tenere molto bassa la percentuale di euro che serve a fare gli scambi. La media generale è di appena il 30%. Quando un’azienda fa il suo ingresso nel mondo “Senza soldi”, viene calcolato quanto fatturato può mettere a disposizione del circuito, in base alla propria struttura, al costo delle materie prime e ad altri fattori. La cifra, definita “indice sociale”, rappresenta il potenziale di crescita di fatturato che l’azienda può sopportare.

Tutto questo è possibile grazie a due forti leve: costruiamo ogni giorno la fiducia tra le aziende “Senza soldi” e il meccanismo amministrativo supera in un sol colpo i problemi della crisi di liquidità e degli insoluti.

Il link alla pagina di SICEA su affarisenzasoldi.it: http://www.affarisenzasoldi.it/author/sicea-s-p-a/

mercoledì 17 dicembre 2014

FINE ANNO, TEMPO DI BILANCI: I DATI STATISTICI SULLA MEDIAZIONE DAL 1 GENNAIO – 30 GIUGNO 2014 (FONTE Ministero della Giustizia)

Il Ministero della Giustizia ha reso noti i nuovi dati sulla diffusione della mediazione civile e commerciale relativi ai primi due trimestri del 2014 .

Relativamente ai procedimenti di mediazione iscritti, la rilevazione statistica su proiezione nazionale conferma, rispetto al 2013, il trend di crescita delle iscrizioni iniziato nel 2014.


Le controversie maggiormente trattate nei primi due trimestri in oggetto sono quelle relative ai contratti bancari (circa il 25%). Tra le altre materie si ricordano le controversie in tema di diritti reali (circa 14%), locazione (circa 11%) e condominio (circa 10%).

L’aderente compare nel 40% dei casi, ma solo nel 26% di tali casi, poi, si giunge all’accordo conciliativo (dato nei quali sono compresi anche gli aderenti che partecipano solo al primo incontro). L’esito della mediazione con aderente che prosegue oltre il primo incontro conduce invece all’accordo conciliativo nel quasi il 40 % dei casi.

Nei primi due trimestri del 2014 quasi il 93 % dei procedimenti riguarda la mediazione obbligatoria, dato non certo incoraggiante relativamente alla concreta diffusione della cultura della mediazione nel nostro Paese.

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia: questo il link
https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20civile%20al%2030%20giugno%202014.pdf

giovedì 20 novembre 2014

5 DICEMBRE: "CONVEGNO SU ANOMALIE BANCARIE E FINANZIARIE. TUTELA DELL’AZIENDA E DEL CONSUMATORE"

VENERDI’ 5 DICEMBRE DALLE ORE 16:00 SI SVOLGERA’ IL SEMINARIO DI STUDI DAL TITOLO “ANOMALIE BANCARIE E FINANZIARIE. TUTELA DELL’AZIENDA E DEL CONSUMATORE: DIALOGARE CON LE BANCHE SENZA FARSI SOPRAFFARE”  PRESSO ACCADEMIA ITALIANA DEL GIARDINO – GRUPPO MATI VIA BONELLINA 49 PISTOIA.


Destinatari e obiettivi del seminario
Il Seminario intende fornire conoscenze di base in materia di anomalie bancarie e finanziarie. Queste conoscenze possono essere di grande utilità per imprenditori, professionisti e consumatori nel relazionarsi con gli istituti di credito, come banche e società finanziarie.
Il rapporto tra chi concede prestiti e chi li riceve è spesso di “amore e odio”; per coloro che hanno già ricevuto prestiti in passato o intendono richiedere nuovi prestiti o rinegoziare i prestiti in corso è fondamentale conoscere i propri diritti ed i termini tecnici come anatocismo, usura, TAG, TAEN, ecc…. Specie in situazioni di difficoltà finanziarie personali o di crisi di impresa le suddette conoscenze possono consentire all’interessato di dialogare con gli istituti di credito senza farsi sopraffare .
Contenuti del Seminario
Si parla di anomalie bancarie e finanziarie tutte le volte che dall’applicazione di norme contrattuali lecite scaturiscono effetti illeciti poiché, nei fatti, si contravviene sistematicamente a norme imperative. L’aspetto più preoccupante da rilevare è la frequenza con cui vengono rilevate anomalie negli strumenti di finanziamento e di gestione della finanza d’impresa più diffusi: contratti di conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti o sullo sconto di portafoglio commerciale. Tuttavia non è raro riscontrare anomalie nei contratti di mutuo, di leasing e nei finanziamenti a medio e lungo termine. Come si nota i tipi di contratti potenzialmente forieri di anomalie sono tutti contratti quotidianamente utilizzati per operazioni ordinarie di credito e dove, di norma, le parti sono da un lato una banca o società finanziaria e dall’altro un’impresa gestita da una società o da un imprenditore singolo.
Tra le anomalie più diffuse sui contratti finanziari troviamo l’anatocismo e l’usura. Ma proprio per tenere fede alla definizione sopra riportata di anomalia ci corre l’obbligo di menzionare altre anomalie quali l’applicazione delle “commissioni di massimo scoperto” in modo difforme a quanto le clausole contrattuali prevedono e nel rispetto delle linee guida fissate dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Di anomalie si deve parlare anche nel caso di contratti stipulati per fronteggiare dei rischi: contratti spesso siglati dal contraente più “debole” perché “forzatamente consigliati” dagli emittenti e che, sovente, oltre a fronteggiare “malamente” il rischio, nascondono “costi e commissioni occulte” che non sono state valutate compiutamente dal contraente imprenditore.
Programma
Ore 16.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Ore 16.20 BENVENUTO Ing. Claudio Nobler Ore 16.30 INTRODUZIONE Avv. Isabella Mati Ore 16.45 ANOMALIE BANCARIE E FINANZIARIE: TUTELA DELL’AZIENDA E DEL CONSUMATORE Dott. Ciro Lenti Ore 19.00 Domande e risposte Ore 19.30 APERICENA Ristorante Agrituristico Toscana Fair – Gruppo Mati
Relatori
Prof. Dott. Ciro Lenti, Presidente SICEA S.p.A., Professore a contratto Università di Pisa, Dottore Commercialista, Dottore di Ricerca in Economia Aziendale, conciliatore societario e mediatore professionista. Esperto in Finanza e Valutazioni Aziendali, esperto di   internazionalizzazione verso paesi europei.
Avv. Isabella Mati, del foro di Pistoia, esperta in diritto civile, contratti, appalti tra privati, diritto familiare, recupero crediti. Collabora con Unione Artigiani Italiani per la consulenza legale alle aziende associate.
Prof. Dott. Ing. Claudio Nobler, dottore di ricerca in Ingegneria, ha coordinato e svolto vari progetti di formazione e di ricerca locali e nazionali in materia di sicurezza del lavoro collaborazione con ISPESL (oggi INAIL), CGIL, CISL, UIL, ARPAT e ASL. Svolge consulenza a enti e aziende per la salute e sicurezza sul lavoro, assumendo anche il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi sul lavoro (RSPP) e di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri. E il responsabile della sede territoriale di Firenze della Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese, coordinatore per le province di Firenze, Prato e Pistoia dell’Ente Bilaterale EBAFoS, amministratore di Polisoluzioni s.r.l.. e titolare dello Studio di ingegneria Nobler.
Per info e iscrizioni: tel. 055.430574 o compilare il seguente modulo ed inviarlo via fax. allo 178 2201716 o all’indirizzo e-mail segreteria@polisoluzioni.it

mercoledì 29 ottobre 2014

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI: PISA

In partenza i Corsi di Aggiornamento per Mediatori professionisti su PISA

PISA - sabato 13 dicembre 2014 e sabato 10 gennaio 2015 - 18 ore - inizio lezioni h.9:00




Sede: Aula Formazione SICEA, Via Santa Maria, 19 - 56126 Pisa


Riconosciuti 15 crediti formativi agli Avvocati partecipanti.

DETTAGLI CORSO:

I corsi di aggiornamento e specializzazione sono obbligatori per tutti coloro che, avendo già conseguito il titolo di Mediatore civile professionista ai sensi del D.M. 180/2010, vogliono mantenere l'abilitazione professionale e devono essere frequentati entro i due anni successivi al conseguimento del titolo.

OBIETTIVI
I corsi di aggiornamento, con frequenza obbligatoria di 18 ore, sono volti a fornire ai Mediatori professionisti le conoscenze necessarie al loro aggiornamento professionale e alla loro specializzazione nelle principali materie nell'ambito della mediazione civile, ai sensi dell'art 18 Dlgs 28/2010.
La frequenza al corso è valida ai fini del mantenimento dell'iscrizione alle liste di conciliatori degli organismi societari e camerali.
REQUISITI

Il corso si rivolge a tutti i laureati (anche laurea breve triennale) in qualsiasi materia o professionisti iscritti ai rispettivi albi o collegi professionali, che abbiano già acquisito il titolo di mediatore/conciliatore professionista.
PROGRAMMA

Il percorso formativo si articola in 2 giornate, per un totale di 18 ore.
Contenuti del corso:

    Decreto n.69/2013 convertito in L. 98/2013

    Tecniche di negoziazione: focus on Negoziazione verso Enti pubblici, grandi organizzazioni
    e sistema bancario

    Regolamento dell'organismo

    Tecniche avanzate di mediazione

    Quale futuro per la Mediazione

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valevole ai sensi di legge.

COSTO
150,00€ i.e.

LINK PER ISCRIZIONI:

http://www.sicea.info/it/formazione/corsi/1-corsi/2-corsi-di-specializzazione-e-aggiornamento-professionale-obbligatorio-per-mediatori-abilitati-2014

giovedì 25 settembre 2014

D.M. 4 agosto 2014 n. 139: TUTTE LE NOVITA'

 Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2014


Il 23 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 139, recante modifiche al D.M.180/2010.

Diverse sono le modifiche apportate al D.M. 180/2010. Di seguito elenchiamo le più rilevanti:

- E’ stato previsto espressamente che il richiedente debba garantire un capitale minimo di 10.000 euro, in sostituzione di “quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità  limitata”;

- Ciascun organismo iscritto ha l’obbligo di comunicare al Ministero, alla fine di ogni trimestre, i dati statistici inerenti all’attività di mediazione svolta.

- Inoltre all’art. 10 primo comma del decreto sono previste disposizioni sanzionatorio nell’ipotesi di inosservanza della disposizione precedente. Infatti, si dispone la sospensione, per un periodo di dodici mesi, dell’organismo che non abbia effettuato le comunicazioni statistiche e/o dal provvedimento di cancellazione dal registro ove l’organismo medesimo non trasmetta, entro i tre mesi successivi, i dati compreso lo “storico” dei dodici mesi precedenti; 

- Il monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti, sarà effettuato da parte del Ministero con scadenza semestrale e non più annuale.

- All’articolo 14 – bis, sono state introdotte le incompatibilità ed i conflitti di interesse relativi al mediatore.

- Sono state aumentate le indennità spettanti agli organismi relativamente alle spese di avvio dovute da ciascuna parte “per lo svolgimento del primo incontro”, ovvero 80,00 per le controversie di valore superiore a 250.000 euro. Inoltre è stato espressamente previsto che in caso di mancato accordo le parti devono lo stesso corrispondere detti importi.

- Gli organismi di mediazione che alla data dell’entrata in vigore del regolamento non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 4, co. 2, lett. a), D.M. 180/2010, dovranno provvedere all’integrazione entro 120 gg. dall’entrata in vigore medesima, a pena di cancellazione. Ciò è espressamente previsto anche per gli enti di formazione, con riferimento, naturalmente, ai requisiti di cui all’art. 18, co. 2, lett. a), D.M. 180/2010.

- Infine, i mediatori che alla data di entrata in vigore del decreto non abbiano completato l’aggiornamento professionale (tirocinio assistito) di cui all’art. 4, co. 3, lett. b), D.M. 180/2010, sono tenuti a provvedervi entro il termine di un anno decorrente, dal 23 settembre 2014.

martedì 16 settembre 2014

PROFESSIONE MEDIATORE: FACCIAMO CHIAREZZA

Il Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 indica al capitolo 4 comma 3 quali sono i requisiti necessari per l'accesso alla professione di Mediatore civile e commerciale:

" Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18;
c)  il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento; "

Nello specifico l'iscrizione ai seguenti Ordini e Collegi permette l'accesso al Corso di formazione per Mediatori civili e commerciali e, in caso di superamento del corso, l'ammissione alla professione di Mediatore civile e commerciale:

Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Assistenti Sanitarie e Vigilatrici d’Infanzia;
Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali
Consiglio Nazionale degli Attuari
Consiglio Nazionale dei Biologi
Consiglio Nazionale dei Chimici
Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (in cui è confluito il Collegio dei Ragionieri)
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
Consiglio Nazionale Forense
Consiglio Nazionale dei Geologi
Consiglio Nazionale dei Geometri
Ordine Nazionale dei Giornalisti
Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali
Consiglio Nazionale Ingegneri
Federazione Nazionale Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ordine dei Medici Veterinari;
Consiglio Nazionale del Notariato
Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
Consiglio Nazionale degli Psicologi
Federazione Nazionale dei Collegi di Tecnici Sanitari di radiologia medica
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari
Consiglio Nazionale degli Agenti di Cambio

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: IL TESTO APPROVATO. DL 12 settembre 2014, n. 132

Il 12 settembre 2014 è stato approvato il Decreto Legge n. 132 contenente la sospirata Riforma della Giustizia.

Questo il link al documento completo:
http://www.sicea.info/it/mediazione/cos-e-la-mediazione/normativa


giovedì 11 settembre 2014

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: ORLANDO VS ANM

Il 29 agosto 2014 è stata approvata dal Ministro Orlando la “bozza” per la riforma della Giustizia con misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di Processo Civile.

Le principali novità sono:
Il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria.
 Viene introdotta una “translatio iudicii” dalla sede giurisdizionale a quella arbitrale: su istanza congiunta delle parti, la causa che non abbia ad oggetto diritti disponibili viene trasferita dal giudice al Consiglio dell’Ordine circondariale che provvede al procedimento di arbitrato. 

Procedura di negoziazione assistita da un Avvocato.
 Viene introdotta una “procedura di negoziazione assistita da un avvocato” mediante la quale le parti compongono la lite amichevolmente stipulando una convenzione con l’assistenza dei propri difensori. Il procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità per diverse materie. 

Separazioni consensuali e divorzi su domanda congiunta. 
In assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i coniugi possono separarsi o divorziare mediante procedura di negoziazione assistita da un avvocato. Possono anche concludere accordi di separazione o divorzio davanti ad un ufficiale dello Stato Civile. 

Processo esecutivo. 
Introdotte misure per rendere più efficiente e semplice il processo esecutivo; tra l’altro, introdotta la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Oltre a questo il 29 agosto sono stati portati all’esame del Consiglio dei Ministri altri sei provvedimenti presentati dal Ministro Orlando riguardanti: il disegno di legge sulla riforma della disciplina riguardante la responsabilità civile dei magistrati; il disegno di legge delega recante disposizioni per l’efficienza del processo civile; il disegno di legge delega per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace; il disegno di legge delega per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive; il disegno di legge recante le modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena.
Infine, di concerto con il ministero dell'Interno, il disegno di legge concernente le misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.

In questi giorni l’Associazione Nazionale Magistrati ha parlato di “riforma inefficace e deludente”: "Le notizie finora diffuse sulla riforma della giustizia non possono che suscitare delusione", sottolineano i magistrati, che definiscono gli interventi "di scarso respiro" e contestano alcuni provvedimenti come quello dell'annunciata riduzione delle ferie che, se confermata, "sarebbe un grave insulto non per l'intervento in se stesso ma per il metodo usato e per il significato che esso esprime", anche perché arriverebbe "con un decreto legge a efficacia differita (cioè un ossimoro) quando altre riforme ben più urgenti sono incerte o rimandate al disegno di legge o addirittura alla legge delega". 

Duro l'attacco sulla prescrizione: "L'annunciata modifica", spiega la nota, "non tocca la riforma del 2005, prodotto di una delle varie leggi ad personam: si risolve invece nella debole scelta di introdurre due nuove ipotesi di sospensione temporanea ed eventuale del suo decorso" e rileva come "l'inerzia della politica vada in parallelo con periodiche, violente accuse rivolte ai magistrati di volersi sostituire al legislatore".

mercoledì 27 agosto 2014

A SETTEMBRE RICOMINCIANO I CORSI DI FORMAZIONE DI SICEA: 2 E 3 OTTOBRE A LA SPEZIA CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI

Ricomincia a settembre la programmazione dei corsi di formazione di SICEA S.p.A.

Il primo incontro di formazione organizzato da SICEA si svolgerà giovedì 2 e venerdì 3 ottobre a La Spezia: si tratta del CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 18 ORE PER MEDIATORI PROFESSIONISTI.

Il Corso di aggiornamento e specializzazione è obbligatori per tutti coloro che, avendo già conseguito il titolo di Mediatore civile professionista ai sensi del D.M. 180/2010, vogliono mantenere l'abilitazione professionale e deve essere frequentato entro i due anni successivi al conseguimento del titolo di mediatore.

Il corso è volto a fornire ai Mediatori professionisti le conoscenze necessarie al loro aggiornamento professionale e alla loro specializzazione nelle principali materie nell'ambito della mediazione civile, ai sensi dell'art 18 Dlgs 28/2010.
La frequenza al corso è valida ai fini del mantenimento dell'iscrizione alle liste di conciliatori degli organismi societari e camerali.

Il percorso formativo si articola in 2 giornate, per un totale di 18 ore ed avrà un costo totale di 150€.

Contenuti del corso:

  • Decreto n.69/2013 convertito in L. 98/2013
  • Tecniche di negoziazione: focus on Negoziazione verso Enti pubblici, grandi organizzazioni e sistema bancario
  • Regolamento dell'organismo
  • Tecniche avanzate di mediazione
  • Quale futuro per la Mediazione
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valevole ai sensi di legge.


Per info Tel. 050.23015 oppure scrivere a formazione@sicea.info



mercoledì 23 luglio 2014

MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE: LE ORDINANZE DEI TRIBUNALI DI FIRENZE E MILANO



Negli ultimi mesi si assiste allo sviluppo di una vera e propria giurisprudenza in materia di mediazione, in particolare in riferimento all’esercizio della MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE.


Si tratta di un segno del crescente interesse dei Giudici civili per i nuovi istituti e per le loro potenzialità, attraverso i quali è possibile sviluppare non solo un efficace sistema di risoluzione alternativa delle controversie ma anche, forse, un meccanismo di risoluzione integrata delle controversie, caratterizzato cioè dalla possibilità di un uso articolato di strumenti di risoluzione diversi e non omogenei, all’interno dello stesso procedimento.

 L’ultimo intervento in ordine di tempo in materia è l’ordinanza 21 marzo 2014 del Tribunale di Milano, che combina la proposta conciliativa del Giudice con la riserva di disporre la mediazione, in caso di mancata accettazione della proposta. 


Si riferiscono esclusivamente alla mediazione, ed in particolare alla mediazione disposta dal Giudice, invece, le ordinanze 17 e 19 marzo 2014 del Tribunale di Firenze; queste ultime toccano l’individuazione di due requisiti del tentativo obbligatorio richiesti, secondo il Tribunale, a pena di improcedibilità:
-la partecipazione personale delle parti al tentativo di mediazione
-lo svolgimento di un vero e proprio tentativo di mediazione, e non solo di un primo incontro informativo



Chiunque abbia esperienza di mediazione, in particolare in Italia, sa bene che il problema che il mediatore si trova ad affrontare non è quasi mai l’assenza degli avvocati (anche quando la loro assistenza non era obbligatoria), ma, al contrario, l’assenza delle parti, che determina conseguenze sostanziali sulla fisionomia dello stesso tentativo di mediazione.


L’ordinanza 19 marzo 2014 del Tribunale di Firenze, riassumendo i contenuti dell’istituto si pronuncia con chiarezza su quelli che lo stesso Giudice definisce “…due importanti profili da osservare affinché l’ordine del giudice possa ritenersi correttamente eseguiti (e la condizione di procedibilità verificata). 1. la mediazione deve svolgersi con la presenza personale delle parti; 2. l’ordine del giudice di esperire la mediazione ha riguardo al tentativo di mediazione vero e proprio…”.

Le ordinanze in pratica affermano che la mancata partecipazione personale al tentativo di mediazione (e non solo ad un primo incontro informativo) incide sullo stesso rispetto della condizione di procedibilità.

Tuttavia, allo stato attuale delle norme, come è noto, la parte invitata a comparire, non è tenuta ad accettare l’invito, salve, naturalmente, qualora la mancata partecipazione non sia giustificabile, le conseguenze previste (applicazione dell’articolo 116 cpc e pagamento aggiuntivo di una somma equivalente al contributo unificato) dall’articolo 8, quinto comma, del DL n 28/2010.


Conseguentemente, prevedere, ai fini della procedibilità della domanda, l’obbligo di comparizione personale delle parti, comporta, in pratica, che le parti, se accettano di comparire, lo debbano fare personalmente (tranne “casi eccezionali”, come li definisce l’ordinanza 17 marzo 2014, come la delega al legale rappresentante della società). Si potrebbe peraltro ritenere necessario, sempre in base allo stesso principio, che almeno la parte che propone il tentativo debba comunque comparire sempre personalmente, anche qualora l’altra parte non compaia.


Non meno importante si presenta anche la seconda conclusione alla quale giungono le ordinanze fiorentine, relativa all’obbligo di svolgimento di un vero e proprio tentativo di mediazione.


Secondo l’ordinanza 19 marzo 2014 (così come altra ordinanza dello stesso Tribunale del 17 marzo 2014) “per “mediazione disposta dal giudice” si intende un tentativo di mediazione effettivamente avviato e “…che le parti-anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo alla proposta del mediatore di procedere-adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità”.


L’interpretazione del Tribunale, limita le ragioni della “impossibilità di iniziare la procedura” a questioni di natura pregiudiziale (che l’ordinanza 17 marzo 2014 definisce come questioni di natura pregiudiziale o preliminare) rilevando come la norma non preveda che le parti si esprimano sulla volontà di partecipare alla mediazione vera e propria, ma solo sulla “possibilità” di procedere al tentativo


L’interpretazione del Tribunale, secondo l’ordinanza del 19 marzo 2014, si basa, sul piano strettamente letterale, sull’apparente contrasto tra l’articolo 8, che parla di un primo incontro “…destinato solo alle informazioni date dal mediatore e a verificare la volontà di iniziare la mediazione…”, e l’articolo 5, che parla di “…primo incontro concluso senza l’accordo…” che sembra invece richiamare lo svolgimento di una vera e propria mediazione, un contrasto che imporrebbe, a giudizio del Tribunale, a parte la difficoltà di individuare il confine tra le due fasi, di “…ricostruire la regola avendo presente lo scopo della disciplina, anche alla luce del contesto europeo in cui si inserisce…”. Secondo il Tribunale, un’interpretazione che ritenesse sufficiente, ai fini del rispetto della condizione di procedibilità, un primo incontro nel quale il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le modalità della mediazione, significherebbe ridurre il ruolo del giudice, del mediatore e dei difensori “…ad un’inaccettabile dimensione notarile…”, non giustificando una dilazione del processo, considerando anche che l’informazione sulle finalità della mediazione è già assicurata dall’obbligo previsto per gli avvocati dall’articolo 4 del Decreto n 28/2010, e dalla possibilità di sessioni informative, prevista in generale dalla Direttiva Europea, ed in concreto assicurata dalle strutture esistenti presso il Tribunale di Firenze.


La conclusione che la condizione si verifichi con il solo incontro tra gli avvocati ed il mediatore a scopo informativo, secondo l’ordinanza 19 marzo 2014 “appare particolarmente irrazionale nella mediazione disposta dal giudice…”, nella quale la valutazione è già stata svolta nel colloquio, e segue all’informazione già fornita ai clienti dai difensori. L’individuazione di una fase per così dire preliminare dalla quale si accede poi, dopo l’interpello da parte del mediatore, alla mediazione vera e propria, introduce un elemento di rigidità non necessario, che contrasta con le caratteristiche stesse della mediazione, procedura che, benché “strutturata”, come afferma la direttiva, è caratterizzata da una spiccata elasticità.


Ordinanza del Tribunale di Firenze 17 marzo 2014


Ordinanza del Tribunale di Firenze 19 marzo 2014

Ordinanza del Tribunale di Milano 21 marzo 2014