giovedì 30 aprile 2015

giovedì 9 aprile 2015

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE: PRECISAZIONI TECNICHE



Mediazione e negoziazione, entrambi facenti parte dei sistemi di ADR, non sono strumenti alternativi l'uno all'altro ma possono convivere all'interno di una medesima controversia;

Entrambi gli istituti possono essere facoltativamente utilizzati dalle parti per risolvere la controversia insorta;

Vi sono situazioni tassativamente individuate nelle quali il ricorso all'uno o all'altro istituto è previsto quali condizione di procedibilità della domanda giudiziale;


Non vi è pericolo di sovrapposizione, stante l'espressa previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d.L. 132/2014;


Nelle materie in cui la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti ben possono esperire preliminarmente un tentativo di negoziazione assistita;


Il previo esperimento (facoltativo) di una negoziazione assistita non fa venir meno l'obbligatorietà della mediazione, nei casi in cui essa è prevista come tale, non potendo dirsi avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.


giovedì 19 marzo 2015

LA MEDIAZIONE AIUTA LA GIUSTIZIA: CON L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO C'E' ACCORDO NEL 40% DEI CASI

Riproponiamo un interessante articolo pubblicato in data 5 marzo da Italia Oggi a cura dell'UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ed ESPERTI CONTABILI.

La mediazione civile, fin dalla sua nascita, ha conosciuto diverse vicissitudini che ne hanno bloccato la diffusione, l’evoluzione e il ruolo deflattivo del contenzioso civile che il legislatore aveva voluto attribuirle.
La Commissione «Mediazione, Arbitrato e Riforma della giustizia» dell’Unione nazionale giovani commercialisti ed esperti contabili conduce in modo continuo riflessioni attente sullo stato della Mediazione civile in Italia, rilevando dei recenti risultati positivi nella prassi giurisprudenziale.
Nelle cause civili le motivazioni del contendere, molto spesso, non si fermano al solo aspetto giuridico delle liti, ma nascondono motivazioni emotive e personali di ciascun individuo. Il mediatore è chiamato al difficile lavoro di far giungere le parti a un accordo soddisfacente per tutti, affrontando ostacoli a volte più complessi della sola pretesa economica legata all’esito
della procedura e nella più completa imparzialità.
I numeri della mediazione, però, dimostrano che, molto spesso, al mediatore non viene concessa neanche la possibilità di aprire un dialogo tra le parti; tra fase di incontro preliminare, verbali negativi e assenza delle parti l’istituto viene visto come un ulteriore e fastidioso passaggio burocratico prima di far giungere la causa in tribunale. Tuttavia, a favore dell’effettivo svolgimento della mediazione, sembrano esprimersi diversi giudici di primo grado con alcune ordinanze che prevedono, nella mediazione delegata dal giudice, la presenza delle parti in causa (e non solo degli avvocati che le rappresentano), e un tentativo effettivo di mediazione, non soltanto un primo incontro preliminare svuotato di ogni significato, durante il quale il mediatore deve spiegare agli avvocati l’istituto della mediazione (che già dovrebbero ben conoscere), dopo che il giudice ha già valutato la potenziale mediabilità di quella controversia.

Tale orientamento è stato abilmente tracciato dal Tribunale di Firenze con diverse ordinanze, tra le quali spicca quella del 19 marzo 2014, a firma del giudice Luciana Breggia, nella valutazione di una lite in materia condominiale. Qui il giudice precisa alle parti che esistono «due importanti profili da osservare affinché l’ordine del giudice possa ritenersi correttamente eseguito (e la condizione di procedibilità verificata):
1) la mediazione deve svolgersi con la presenza personale delle parti;
2) l’ordine del giudice di esperire la mediazione ha riguardo al tentativo di mediazione vero e proprio».
Le motivazioni che sottostanno a queste affermazioni sono molteplici. In primo luogo gli avvocati, definiti dalla stessa legge «mediatori di diritto», conoscono già bene la natura
della mediazione e le sue finalità.
Non avrebbe senso imporre un incontro fra mediatore e avvocati per un’informativa su un argomento a tutti già ben noto.
La mediazione, poi, ha lo scopo di riattivare la comunicazione fra le parti. Appare evidente che, affinché ciò avvenga, queste debbano essere presenti e non soltanto rappresentate dai loro difensori. Ritenere, infine, che la condizione di procedibilità sia assolta da un primo incontro in cui il mediatore si limiti a chiarire le funzioni e le modalità di svolgimento della mediazione, significa «ridurre ad un’inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori».

Queste considerazioni vengono sottolineate anche dall’ordinanza del 21 gennaio 2015 del giudice Ranieri del Tribunale di Roma. Qui, in una vertenza in materia di locazione, il magistrato ha disposto la «celebrazione» dell’incontro, ammonendo che nella «eventuale udienza» si sarebbe discusso, nel merito, dei temi concretamente affrontati nella mediazione e
dell’esito della stessa, da illustrare e sottoscrivere nel verbale di mediazione. Il giudice,
inoltre, ha segnalato come la mediazione obbligatoria preveda la irrogazione di sanzioni economiche per eventuali comportamenti non leali e non corretti tenuti in sede di mediazione.

La mediazione, lasciata a se stessa, richiede tempi lunghi per affermarsi, si tratta di un cambiamento culturale e, come tale, ha bisogno di «tempo e pazienza». Ordinanze come quelle del Tribunale di Firenze aiutano ad accelerare questo processo e le accogliamo
positivamente, per il ruolo propulsivo che possono avere nell’affermazione della cultura
della mediazione.

Un maggior equilibrio tra giurisdizione e mediazione non può che giovare all’una e all’altra.
Se il sistema della mediazione funzionerà, meglio anche la giustizia civile. E la giustizia civile
può aiutare la mediazione a funzionare più correttamente.
La mediazione demandata dal giudice è una forma di conciliazione che si inserisce in un processo già instaurato, dove il giudice invita le parti a risolvere la lite con l’aiuto di un mediatore. Deve esserci, da parte del giudice, una valutazione concreta della lite e il giudice deve essere consapevole del modo in cui la parte percepisce il conflitto. Per questi motivi appare necessario a chi scrive che anche i giudici debbano essere adeguatamente formati. La cultura della mediazione deve estendersi a tutti i soggetti coinvolti. Non è una questione che riguarda soltanto i mediatori ma riguarda tutti i protagonisti del processo. La formazione diventa essenziale, su di essa si fondano le garanzie di neutralità, imparzialità e riservatezza del mediatore, della competenza dei consulenti che accompagnano le parti, della sensibilità del giudice nella selezione dei casi nei quali la mediazione può essere utile.
E deve essere formazione per tutti, mediatori, avvocati e giudici.
 
A supporto di questa tesi è utile osservare lo studio promosso dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze e dal Luam, il Laboratorio congiunto di ricerca «Negoziazione e mediazione dei conflitti per le imprese e per le organizzazioni complesse Un altro mondo» che, all’interno del «Progetto Nausicaa2», ha cercato di costruire un percorso che potesse dare piena effettività alla mediazione demandata dal giudice nel corso del processo.
Si tratta di un monitoraggio completo e puntuale. I magistrati che hanno aderito al progetto hanno potuto usufruire del supporto operativo e scientifico degli stagisti dell’Università di Firenze che hanno analizzato 2.753 fascicoli, ritenendo mediabili 1.122 controversie. I giudici hanno disposto, quindi, inviti/ordini di mediazione per 507 ordinanze.
L’83% di tali procedure è stato depositato in mediazione, di queste la percentuale di procedure svolte o in corso di svolgimento al termine del periodo di osservazione si attesta intorno al 56%. È stato dimostrato come, in presenza di effettivo svolgimento della mediazione, ben il 40% delle procedure giunga ad un accordo.
Lo studio avvalora, poi, la tesi di come il ricorso alla mediazione generi un effetto deflattivo «indiretto» sulle procedure civili anche se non si giunge all’accordo: il 28% circa delle liti che dovrebbero ritornare in tribunale per proseguire il processo, dopo il tentativo di mediazione, risultano cessate. Questo significa che, probabilmente, la mediazione ha messo in moto dei meccanismi comunicativi che hanno portato comunque alla cessazione della materia del contendere. E anche di questo il legislatore dovrebbe tenere conto nella fase di analisi dei risultati prodotti dalla mediazione come strumento deflattivo del contenzioso civile, essendo il dato certamente non trascurabile.
Anche altri tribunali di primo grado sembrano accogliere positivamente il ricorso alla mediazione delegata; a tal proposito si segnala l’ordinanza del Tribunale di Monza, a firma del presidente della I Sezione civile, dott. Litta Modignani, del 20 ottobre 2014, nella quale il Tribunale non si limita a ordinare la mediazione, bensì stabilisce che «le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo» e, inoltre, precisa che «per mediazione disposta dal Giudice» si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti, anziché limitarsi al formale primo incontro, adempiano effettivamente all’ordine del giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione».

Accanto a tutti i risvolti positivi fin qui segnalati, si vuole sottolineare anche che il legame fra mediazione e processo nasconde in sé anche dei «pericoli»: si corre il rischio di arrivare a una eccessiva burocratizzazione e proceduralizzazione della mediazione che la snaturerebbe, rendendo difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi ad essa preposti. E questo non è accettabile. Affinché ciò non avvenga è necessario che i giudici abbiano una chiara conoscenza dell’istituto, dei suoi strumenti e delle sue potenzialità, non andando a chiedere ai mediatori qualcosa che essi non possono dare.
I mediatori svolgono una funzione molto delicata, non sono giudici né, tantomeno, loro ausiliari ed è proprio qui che si annida il pericolo di un’eccessiva formalizzazione e giurisdizionalizzazione della mediazione. La mediazione riconosce alle persone la capacità di diventare autrici della risoluzione dei conflitti che le riguardano. La mediazione non risolve le controversie ma i conflitti sottostanti ad esse, per questo ci piace definirla una forma di «Giustizia Alta», una giustizia più umana e accessibile.
Questo punto deve essere chiaro al giudice che voglia avvicinarsi alla cultura della mediazione e per farlo dev’essere anch’egli formato correttamente.
Affinché i mediatori possano svolgere il loro ruolo nel modo migliore possibile, devono essere anch’essi adeguatamente formati e, affinché lo siano e siano spronati ad esserlo sempre e a migliorarsi, è necessario che non svolgano questo ruolo in modo quasi gratuito. Deve essere riconosciuto il valore del lavoro che essi svolgono che deve essere retribuito in modo adeguato.

L’obiettivo che la Commissione «Mediazione, Arbitrato e Riforma della giustizia» dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili si pone, a partire dall’esperienza delle ordinanze già esistenti (e che si augura possano costituire un esempio anche per altri
Tribunali) e dei risultati che dimostrano la validità e l’utilità della mediazione, è quello di sensibilizzare i soggetti che operano ai livelli locali per intraprendere l’attività di promozione della mediazione nei tribunali tra i giudici e negli ordini professionali tra gli iscritti, con l’obiettivo di aumentare la qualità della giustizia e ridurre i tempi di svolgimento dei giudizi stessi, per accelerare quel cambiamento culturale di cui la mediazione è portatrice.

A cura della Commissione
studio UNGDCEC
«Mediazione, Arbitrato,
Riforma della Giustizia»

mercoledì 21 gennaio 2015

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI: CALENDARIO 2015

Aperte le iscrizioni on line ai CORSI DI AGGIORNAMENTO per MEDIATORI PROFESSIONISTI DI SICEA S.p.A.I corsi di aggiornamento e specializzazione sono obbligatori per tutti coloro che, avendo già conseguito il titolo di Mediatore civile professionista ai sensi del D.M. 180/2010, vogliono mantenere l'abilitazione professionale e devono essere frequentati entro i due anni successivi al conseguimento del titolo.


http://www.sicea.info/it/formazione/corsi/1-corsi/2-corsi-di-specializzazione-e-aggiornamento-professionale-obbligatorio-per-mediatori-abilitati-2014

Queste le prime date in programma:

Venerdì 27 e sabato 28 febbraio a Sassuolo

Venerdì 27 e sabato 28 marzo a Fermo

Venerdì 22 e sabato 23 maggio a Castelfranco Veneto

Venerdì 25 e sabato 26 settembre a Pisa


DETTAGLI CORSI

ENTE DI FORMAZIONE: SICEA S.p.A.

DURATA
: 18 ore

DOCENTE: Prof. Ciro Lenti

OBIETTIVI: I corsi di aggiornamento, con frequenza obbligatoria di 18 ore, sono volti a fornire ai Mediatori professionisti le conoscenze necessarie al loro aggiornamento professionale e alla loro specializzazione nelle principali materie nell'ambito della mediazione civile, ai sensi dell'art 18 Dlgs 28/2010.La frequenza al corso è valida ai fini del mantenimento dell'iscrizione alle liste di conciliatori degli organismi societari e camerali.
REQUISITI: Il corso si rivolge a tutti i laureati (anche laurea breve triennale) in qualsiasi materia o professionisti iscritti ai rispettivi albi o collegi professionali, che abbiano già acquisito il titolo di mediatore/conciliatore professionista.

PROGRAMMA:
Il percorso formativo si articola in 2 giornate, per un totale di 18 ore.

    Decreto n.69/2013 convertito in L. 98/2013

    Tecniche di negoziazione: focus on Negoziazione verso Enti pubblici, grandi organizzazioni  e sistema bancario

    Regolamento dell'organismo

    Tecniche avanzate di mediazione

    Quale futuro per la Mediazione

COSTO
: 150,00€ i.e.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valevole ai sensi di legge.

martedì 13 gennaio 2015

LE SOLUZIONI POSSIBILI ALLA CRISI D'IMPRESA

Non tutte le crisi aziendali sono uguali ed anche le soluzioni per il loro superamento non possono essere uguali. La soluzione alla crisi d’impresa va scelta tenendo conto di molteplici fattori, oltre che delle condizioni normative previste per l’accesso ai diversi strumenti di superamento della crisi d’impresa.

La prima scelta da fare è tra l’adozione di una soluzione di tipo manageriale o una di natura concorsuale.
Nel caso in cui non si rendesse praticabile una soluzione di tipo manageriale, l’imprenditore sarà chiamato a scegliere, nell’ambito delle procedure concorsuali, se adottare una soluzione concorsualeextragiudiziale (ossia senza passare per il Tribunale), oppure di tipo giudiziale.
Volendo semplificare la scelta è tra la procedura del piano di risanamento da una parte, e le procedure dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo dall’altra.

La prima soluzione (piano di risanamento) è preferibile nei casi in cui si registra la presenza di un passivo contenuto (sia in termini assoluti, sia in relazione al patrimonio complessivo), e la scarsa propensione dei creditori ad avviare azioni esecutive.


La soluzione giudiziale
Se la definizione di un piano di risanamento risultasse praticabile, la successiva scelta dovrà focalizzarsi tra l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex. art. 182-bis LF) e il concordato preventivo (artt. 160 e seguenti della LF).
Queste due soluzioni giudiziali presentano varie affinità: identiche condizioni di accesso ed in entrambe le procedure occorre presentare una domanda in Tribunale, i cui contenuti sono sostanzialmente gli stessi, come dimostra il fatto che l’art. 182-bis della Legge Fallimentare, relativo all’accordo, rinvia, per questo aspetto, all’art. 161, che disciplina la domanda del concordato preventivo.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti
è tuttavia una soluzione da preferire quando la crisi, pur essendo grave, è ancora abbastanza gestibile, tanto che è possibile soddisfare integralmente fino al 40% dei propri debiti, requisito non richiesto nella procedura del concordato preventivo.
Un altro elemento da considerare riguarda la volontà dell’imprenditore in crisi di continuare ad impegnarsi nell’azienda in difficoltà, o, in ogni caso, di gestirla personalmente. Se vi è questa volontà, allora la scelta deve ricadere sull’accordo di ristrutturazione dei debiti, visto che con il concordato preventivo la nomina di un commissario giudiziale toglie inevitabilmente autonomia all’imprenditore in crisi.
Ulteriori aspetti che possono rendere preferibile il ricorso all’accordo di ristrutturazione dei debiti sono rappresentati dalla presenza di un numero limitato di debitori, la possibilità di procedere al pagamento di almeno il 40% dei debiti…

Quand’anche il ricorso alle soluzioni concorsuali giudiziali non abbia avuto successo (oppure non si è ritenuto di utilizzarle), e lo stato di scarsa liquidità dell’impresa in crisi è diventato tale da portare l’azienda al fallimento, allora non resta che avvalersi, se vi sono le condizioni, delle soluzioni previste dalla procedura fallimentare, scegliendo tra:
- concordato fallimentare;
- esercizio provvisorio dell’azienda nell’ambito della procedura fallimentare;
- affitto dell’azienda nell’ambito della procedura fallimentare;
- vendita dell’azienda nell’ambito della procedura fallimentare.

lunedì 22 dicembre 2014

SICEA NELLA RETE DI AFFARISENZASOLDI.IT : SCOPRI LE NUOVE POSSIBILITA'

Un regalo di Natale speciale per tutti i nostri clienti: da oggi SICEA è entrata nella rete di affarisenzasoldi.it il primo sito che si occupa di generare benessere senza soldi. 
Come funziona affarisenzasoldi.it ?
Lo spieghiamo con un esempio: la ditta ALFA produttrice di bici elettriche, bighe elettriche, luci a led ed energie rinnovabili.
ALFA vende i propri prodotti ai clienti del circuito Affari Senza Soldi, per esempio, per 100.000,00 euro. Non li riscuote effettivamente, ma avrà accreditato sul proprio conto corrente un importo di 100.000,00.

Gli euro che non vengono pagati dai clienti e che vengono spesi nel circuito si chiamano “crediti” per comodità, perché costituiscono letteralmente un “credito verso clienti”.

ALFA potrà spendere i propri 100.000,00 crediti come meglio crede all’interno del circuito. Potrà strutturarsi con una rete vendita, fatta di rappresentanti e concessionari. Esistono aziende del circuito specializzate in questo servizio. Potrà anche acquistare materie prime, come biomasse, per produrre energia o strutture in metallo per produrre energia eolica o termosolare.

I 100.000,00 crediti di vendite costituiscono un incremento del fatturato per ALFA e questo incremento viene reinvestito all’interno dell’azienda. I titolari possono prelevare i crediti, a titolo di utile aziendale, per i propri acquisti personali. In fondo, è quello che un’azienda vorrebbe fare col denaro: incrementare il proprio fatturato e reinvestirlo per migliorarsi.

Nella pratica, lo scambio nella formula “Senza Soldi” avviene sempre in maniera ibrida, ovvero in parte in euro e in parte in crediti.  La caratteristica di Affari Senza Soldi è di tenere molto bassa la percentuale di euro che serve a fare gli scambi. La media generale è di appena il 30%. Quando un’azienda fa il suo ingresso nel mondo “Senza soldi”, viene calcolato quanto fatturato può mettere a disposizione del circuito, in base alla propria struttura, al costo delle materie prime e ad altri fattori. La cifra, definita “indice sociale”, rappresenta il potenziale di crescita di fatturato che l’azienda può sopportare.

Tutto questo è possibile grazie a due forti leve: costruiamo ogni giorno la fiducia tra le aziende “Senza soldi” e il meccanismo amministrativo supera in un sol colpo i problemi della crisi di liquidità e degli insoluti.

Il link alla pagina di SICEA su affarisenzasoldi.it: http://www.affarisenzasoldi.it/author/sicea-s-p-a/

mercoledì 17 dicembre 2014

FINE ANNO, TEMPO DI BILANCI: I DATI STATISTICI SULLA MEDIAZIONE DAL 1 GENNAIO – 30 GIUGNO 2014 (FONTE Ministero della Giustizia)

Il Ministero della Giustizia ha reso noti i nuovi dati sulla diffusione della mediazione civile e commerciale relativi ai primi due trimestri del 2014 .

Relativamente ai procedimenti di mediazione iscritti, la rilevazione statistica su proiezione nazionale conferma, rispetto al 2013, il trend di crescita delle iscrizioni iniziato nel 2014.


Le controversie maggiormente trattate nei primi due trimestri in oggetto sono quelle relative ai contratti bancari (circa il 25%). Tra le altre materie si ricordano le controversie in tema di diritti reali (circa 14%), locazione (circa 11%) e condominio (circa 10%).

L’aderente compare nel 40% dei casi, ma solo nel 26% di tali casi, poi, si giunge all’accordo conciliativo (dato nei quali sono compresi anche gli aderenti che partecipano solo al primo incontro). L’esito della mediazione con aderente che prosegue oltre il primo incontro conduce invece all’accordo conciliativo nel quasi il 40 % dei casi.

Nei primi due trimestri del 2014 quasi il 93 % dei procedimenti riguarda la mediazione obbligatoria, dato non certo incoraggiante relativamente alla concreta diffusione della cultura della mediazione nel nostro Paese.

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia: questo il link
https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20civile%20al%2030%20giugno%202014.pdf

giovedì 20 novembre 2014

5 DICEMBRE: "CONVEGNO SU ANOMALIE BANCARIE E FINANZIARIE. TUTELA DELL’AZIENDA E DEL CONSUMATORE"

VENERDI’ 5 DICEMBRE DALLE ORE 16:00 SI SVOLGERA’ IL SEMINARIO DI STUDI DAL TITOLO “ANOMALIE BANCARIE E FINANZIARIE. TUTELA DELL’AZIENDA E DEL CONSUMATORE: DIALOGARE CON LE BANCHE SENZA FARSI SOPRAFFARE”  PRESSO ACCADEMIA ITALIANA DEL GIARDINO – GRUPPO MATI VIA BONELLINA 49 PISTOIA.


Destinatari e obiettivi del seminario
Il Seminario intende fornire conoscenze di base in materia di anomalie bancarie e finanziarie. Queste conoscenze possono essere di grande utilità per imprenditori, professionisti e consumatori nel relazionarsi con gli istituti di credito, come banche e società finanziarie.
Il rapporto tra chi concede prestiti e chi li riceve è spesso di “amore e odio”; per coloro che hanno già ricevuto prestiti in passato o intendono richiedere nuovi prestiti o rinegoziare i prestiti in corso è fondamentale conoscere i propri diritti ed i termini tecnici come anatocismo, usura, TAG, TAEN, ecc…. Specie in situazioni di difficoltà finanziarie personali o di crisi di impresa le suddette conoscenze possono consentire all’interessato di dialogare con gli istituti di credito senza farsi sopraffare .
Contenuti del Seminario
Si parla di anomalie bancarie e finanziarie tutte le volte che dall’applicazione di norme contrattuali lecite scaturiscono effetti illeciti poiché, nei fatti, si contravviene sistematicamente a norme imperative. L’aspetto più preoccupante da rilevare è la frequenza con cui vengono rilevate anomalie negli strumenti di finanziamento e di gestione della finanza d’impresa più diffusi: contratti di conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti o sullo sconto di portafoglio commerciale. Tuttavia non è raro riscontrare anomalie nei contratti di mutuo, di leasing e nei finanziamenti a medio e lungo termine. Come si nota i tipi di contratti potenzialmente forieri di anomalie sono tutti contratti quotidianamente utilizzati per operazioni ordinarie di credito e dove, di norma, le parti sono da un lato una banca o società finanziaria e dall’altro un’impresa gestita da una società o da un imprenditore singolo.
Tra le anomalie più diffuse sui contratti finanziari troviamo l’anatocismo e l’usura. Ma proprio per tenere fede alla definizione sopra riportata di anomalia ci corre l’obbligo di menzionare altre anomalie quali l’applicazione delle “commissioni di massimo scoperto” in modo difforme a quanto le clausole contrattuali prevedono e nel rispetto delle linee guida fissate dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Di anomalie si deve parlare anche nel caso di contratti stipulati per fronteggiare dei rischi: contratti spesso siglati dal contraente più “debole” perché “forzatamente consigliati” dagli emittenti e che, sovente, oltre a fronteggiare “malamente” il rischio, nascondono “costi e commissioni occulte” che non sono state valutate compiutamente dal contraente imprenditore.
Programma
Ore 16.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Ore 16.20 BENVENUTO Ing. Claudio Nobler Ore 16.30 INTRODUZIONE Avv. Isabella Mati Ore 16.45 ANOMALIE BANCARIE E FINANZIARIE: TUTELA DELL’AZIENDA E DEL CONSUMATORE Dott. Ciro Lenti Ore 19.00 Domande e risposte Ore 19.30 APERICENA Ristorante Agrituristico Toscana Fair – Gruppo Mati
Relatori
Prof. Dott. Ciro Lenti, Presidente SICEA S.p.A., Professore a contratto Università di Pisa, Dottore Commercialista, Dottore di Ricerca in Economia Aziendale, conciliatore societario e mediatore professionista. Esperto in Finanza e Valutazioni Aziendali, esperto di   internazionalizzazione verso paesi europei.
Avv. Isabella Mati, del foro di Pistoia, esperta in diritto civile, contratti, appalti tra privati, diritto familiare, recupero crediti. Collabora con Unione Artigiani Italiani per la consulenza legale alle aziende associate.
Prof. Dott. Ing. Claudio Nobler, dottore di ricerca in Ingegneria, ha coordinato e svolto vari progetti di formazione e di ricerca locali e nazionali in materia di sicurezza del lavoro collaborazione con ISPESL (oggi INAIL), CGIL, CISL, UIL, ARPAT e ASL. Svolge consulenza a enti e aziende per la salute e sicurezza sul lavoro, assumendo anche il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi sul lavoro (RSPP) e di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri. E il responsabile della sede territoriale di Firenze della Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese, coordinatore per le province di Firenze, Prato e Pistoia dell’Ente Bilaterale EBAFoS, amministratore di Polisoluzioni s.r.l.. e titolare dello Studio di ingegneria Nobler.
Per info e iscrizioni: tel. 055.430574 o compilare il seguente modulo ed inviarlo via fax. allo 178 2201716 o all’indirizzo e-mail segreteria@polisoluzioni.it

mercoledì 29 ottobre 2014

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI: PISA

In partenza i Corsi di Aggiornamento per Mediatori professionisti su PISA

PISA - sabato 13 dicembre 2014 e sabato 10 gennaio 2015 - 18 ore - inizio lezioni h.9:00




Sede: Aula Formazione SICEA, Via Santa Maria, 19 - 56126 Pisa


Riconosciuti 15 crediti formativi agli Avvocati partecipanti.

DETTAGLI CORSO:

I corsi di aggiornamento e specializzazione sono obbligatori per tutti coloro che, avendo già conseguito il titolo di Mediatore civile professionista ai sensi del D.M. 180/2010, vogliono mantenere l'abilitazione professionale e devono essere frequentati entro i due anni successivi al conseguimento del titolo.

OBIETTIVI
I corsi di aggiornamento, con frequenza obbligatoria di 18 ore, sono volti a fornire ai Mediatori professionisti le conoscenze necessarie al loro aggiornamento professionale e alla loro specializzazione nelle principali materie nell'ambito della mediazione civile, ai sensi dell'art 18 Dlgs 28/2010.
La frequenza al corso è valida ai fini del mantenimento dell'iscrizione alle liste di conciliatori degli organismi societari e camerali.
REQUISITI

Il corso si rivolge a tutti i laureati (anche laurea breve triennale) in qualsiasi materia o professionisti iscritti ai rispettivi albi o collegi professionali, che abbiano già acquisito il titolo di mediatore/conciliatore professionista.
PROGRAMMA

Il percorso formativo si articola in 2 giornate, per un totale di 18 ore.
Contenuti del corso:

    Decreto n.69/2013 convertito in L. 98/2013

    Tecniche di negoziazione: focus on Negoziazione verso Enti pubblici, grandi organizzazioni
    e sistema bancario

    Regolamento dell'organismo

    Tecniche avanzate di mediazione

    Quale futuro per la Mediazione

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valevole ai sensi di legge.

COSTO
150,00€ i.e.

LINK PER ISCRIZIONI:

http://www.sicea.info/it/formazione/corsi/1-corsi/2-corsi-di-specializzazione-e-aggiornamento-professionale-obbligatorio-per-mediatori-abilitati-2014

giovedì 25 settembre 2014

D.M. 4 agosto 2014 n. 139: TUTTE LE NOVITA'

 Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2014


Il 23 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 139, recante modifiche al D.M.180/2010.

Diverse sono le modifiche apportate al D.M. 180/2010. Di seguito elenchiamo le più rilevanti:

- E’ stato previsto espressamente che il richiedente debba garantire un capitale minimo di 10.000 euro, in sostituzione di “quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità  limitata”;

- Ciascun organismo iscritto ha l’obbligo di comunicare al Ministero, alla fine di ogni trimestre, i dati statistici inerenti all’attività di mediazione svolta.

- Inoltre all’art. 10 primo comma del decreto sono previste disposizioni sanzionatorio nell’ipotesi di inosservanza della disposizione precedente. Infatti, si dispone la sospensione, per un periodo di dodici mesi, dell’organismo che non abbia effettuato le comunicazioni statistiche e/o dal provvedimento di cancellazione dal registro ove l’organismo medesimo non trasmetta, entro i tre mesi successivi, i dati compreso lo “storico” dei dodici mesi precedenti; 

- Il monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti, sarà effettuato da parte del Ministero con scadenza semestrale e non più annuale.

- All’articolo 14 – bis, sono state introdotte le incompatibilità ed i conflitti di interesse relativi al mediatore.

- Sono state aumentate le indennità spettanti agli organismi relativamente alle spese di avvio dovute da ciascuna parte “per lo svolgimento del primo incontro”, ovvero 80,00 per le controversie di valore superiore a 250.000 euro. Inoltre è stato espressamente previsto che in caso di mancato accordo le parti devono lo stesso corrispondere detti importi.

- Gli organismi di mediazione che alla data dell’entrata in vigore del regolamento non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 4, co. 2, lett. a), D.M. 180/2010, dovranno provvedere all’integrazione entro 120 gg. dall’entrata in vigore medesima, a pena di cancellazione. Ciò è espressamente previsto anche per gli enti di formazione, con riferimento, naturalmente, ai requisiti di cui all’art. 18, co. 2, lett. a), D.M. 180/2010.

- Infine, i mediatori che alla data di entrata in vigore del decreto non abbiano completato l’aggiornamento professionale (tirocinio assistito) di cui all’art. 4, co. 3, lett. b), D.M. 180/2010, sono tenuti a provvedervi entro il termine di un anno decorrente, dal 23 settembre 2014.