martedì 1 settembre 2015

DIVORZIO BREVE: IL BILANCIO DEI PRIMI MESI DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 55/2015

Tutti lo volevano e, ora che c’è, si precipitano a farne uso. In questa torrida stagione, non è stato il caldo l’unico protagonista: un’altra anomalia, favorita dalle recenti innovazioni normative, ha reso ancor più bollente – in famiglia – quella che è già stata ribattezzata come “l’estate del divorzio breve”.

Entrato in vigore al termine dello scorso mese di maggio, il divorzio breve si sta confermando la rivoluzione promessa: in appena due mesi, le cartelle di separazione già consegnate avrebbero superato quota 50mila.
Questo, almeno, è il conteggio portato a termine dall’associazione dei matrimonialisti italiani, con la possibilità che entro la fine dell’anno il numero possa quantomeno raddoppiare.

Va considerato, infatti, nel computo dei potenziali accessi alla nuova legge, tutto l’esercito delle cause in via di svolgimento, stimato in 250mila coppie in rottura del vincolo coniugale, che potranno ricorrere al divorzio breve in virtù della retroattività della norma.


Secondo quanto scritto nella legge 55/2015, che regolamenta la disciplina del cosiddetto divorzio breve, infatti, è possibile optare per questo iter più semplice per tutte le coppie in corso di separazione dal 2011 fino a inizio 2015. Dunque, è facile immaginare la rincorsa, con la riapertura degli studi legali, per molte delle situazioni impantanate nelle lungaggini del divorzio tradizionale.

Grazie al nuovo strumento, infatti, sarà possibile giungere a separazione già dopo sei mesi in caso di decisione consensuale, che potranno aumentare di altri sei qualora i due coniugi siano ricorsi in giudizio per la definizione del divorzio, anche se su questo punto – in caso di beni da dividere, oppure di episodi di violenze – lo scetticismo dei professionisti è molto elevato.

Secondo i dati diffusi dall’associazione dei matrimonialisti, poi, è la cifra che riguarda gli over 60 a destare grande stupore: segno che il divorzio non è istituto solo per giovani sposi “pentiti”, ma è in voga anche tra chi vanta alle spalle decenni di convivenza e, ora, cerca di ricominciare una nuova vita.

Tra i divorzi brevi registrati, uno su cinque, riporta l’Ami, appartiene alla fascia anagrafica di chi ha spento oltre 65 candeline. Insomma, il messaggio pare chiaro: se prima, lanciarsi in una pratica di separazione sembrava troppo complicato, ora, nell’orizzonte dei sei mesi, anche i più attempati sembrano convinti che sia giunto il momento propizio per chiudere definitivamente l’esperienza coniugale.

Fonte http://www.leggioggi.it/ 

mercoledì 22 luglio 2015

CONVEGNO "L'ITALIA RIPARTE": POLITICI E TECNICI IN FAVORE DELLA L.3/2012

Si è svolto giovedì 16 luglio a Roma il convegno nazionale dal titolo "L'ITALIA RIPARTE. LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA E DEL CONSUMATORE" organizzato con il contributo di CIA, INAC, Camera di commercio, Ordine degli Avvocati di Roma e SICEA.
 
Alla presenza di una numerosa platea e nella splendida cornice del tempio di Adriano, gli illustri relatori hanno esposto visioni e problematiche legate alla Legge 3/2012 contenente indicazioni su materia di estorsione ed usura e crisi da sovraindebitamento. 

Tutti concordi circa le numerose opportunità e innovazioni contenute nella Legge 3/2012 ma anche sull'applicazione troppo lenta ed ancora poco chiara delle procedure introdotte. 

Particolarmente illuminante in questo senso l'intervento del Senatore Roberto Centaro, tra gli ideatori e promotori della L.3/2012: la Legge nasce dall'urgenza di tutelare il piccolo consumatore, artigiano e la piccola impresa dagli attacchi connessi all'usura ed all'estorsione in caso di insorgenza di crisi economica (personale o aziendale): la razio primaria della legge è quella di tutelare le famiglie dal fallimento per scongiurare il fallimento economico. 
La Legge, presentata inizialmente durante la XV° Legislatura intendeva intervenire tempestivamente sulle situazioni di crisi ma un iter parlamentare travagliato ed il ritardo nell'emanazione di un apposito regolamento, hanno vanificato la tempestività dell'intervento facendone uno strumento che solo ora, nel 2015, inizia ad essere conosciuto ed usato da consumatori e aziende. 

Dello stesso avviso l'Onorevole Nicola Bono che, oltre a sottolineare l'eticità della norma, che distingue tra debitori "buoni" e "cattivi debitori" tutelando i primi, denuncia non solo la lentezza con cui si è provveduto a emanare il regolamento ma anche i contenuti del regolamento che di fatto complica l'applicazione della norma.

Si affianca alle riflessioni il Dott. Ciro Lenti, presidente SICEA S.p.A., che, pur sottolineando l'importanza di questo nuovo strumento nella gestione delle crisi economiche, si sofferma sugli aspetti pratici dell'applicazione della norma: oltre al ritardo nell'emanazione del regolamento viene segnalato un ulteriore ritardo nella pubblicazione della modulistica necessaria per gli Organismi di composizione della crisi (disponibile solo dal 17 luglio 2015). 

L'intervento del Dott. Lenti intende però sopratutto evidenziare le opportunità inserite nella L.3/2012, in particolare il cambiamento nella visione della crisi, momento di difficoltà da gestire e non da subire attraverso strumenti che permettano di recuperare la capacità dell'azienda di produrre ricchezza ed evitare la liquidazione.


martedì 14 luglio 2015

CONVEGNO DEDICATO AL SOVRAINDEBITAMENTO - ROMA 16 LUGLIO

Interessante articolo pubblicato da "L'Opinione" sul Convegno dedicato alla gestione delle crisi da sovraindebitamento che si svolgerà giovedì 16 luglio al Tempio di Adriano: tra gli illustri relatori anche il Presidente SICEA Ciro Lenti.

Il sovraindebitamento al Tempio di Adriano

di Ruggiero Capone
11 luglio 2015POLITICA
 
La crisi ha preso forma nel 2008, e dopo sette anni ha salutato circa mille suicidi per motivi economici: 135 solo nel primo semestre del 2015. Dall’inizio della crisi sono fallite in Italia 82mila imprese, con la perdita di un milione di posti di lavoro (dati raccolti dall’Osservatorio Cerved su fallimenti, procedure e chiusure delle imprese in Italia); lo stesso Cerved calcola nel 2014 un picco di oltre 15mila fallimenti (dato record per il sistema italiano).

A livello settoriale, le aziende del terziario sono quelle più coinvolte: 29mila posti persi nei servizi non finanziari e 27mila nella distribuzione. In ambito manifatturiero, nel settore della moda si è verificata la perdita di 9mila posti di lavoro. Una vera e propria ecatombe. L’Italia ha cambiato volto, l’insicurezza economica attanaglia le famiglie e scongiura l’impresa artigianale come quella commerciale. A questo va aggiunto che le nuove normative in campo artigianale hanno favorito il sommerso: nel 2008 il rapporto tra opifici a norma e abusivi era di otto a due, oggi è l’esatto contrario. Ed alcune sentenze della magistratura già parlano di evasione ed abusivismo di necessità.

Ma pochi sanno che c’è una legge (la cosiddetta 3 del 2012) che permette di salvare famiglie ed imprese dalla sovraesposizione debitoria. Questa legge reca la firma di Roberto Centaro (nella foto), che da senatore ha cercato così di rispondere all’estinzione per via fallimentare della piccola impresa italiana. Il provvedimento reca “Disposizioni in materia di usura e di estorsione”, nonché di composizione di crisi da sovraindebitamento: mira, come dice lo stesso titolo della legge, a disciplinare quelle “situazioni di difficoltà di alcune categorie di debitori”.

Ma cosa s’intende per sovraindebitamento? Ai sensi del secondo comma dell’articolo 6 della legge n. 3/2012, per sovraindebitamento si intende “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”. Esempio da manuale è il debitore che deve onorare debiti per migliaia di euro, per farlo dovrebbe liquidare parte del proprio patrimonio, costituito prevalentemente da beni immobili e mobili, attrezzature, tecnologie... Me c’è anche il caso del lavoratore dipendente o autonomo che ha contratto molti debiti e perde il lavoro: anche questi casi potranno fare ricorso alla legge sul sovraindebitamento.

A spiegare l’utilità di questo strumento giuridico provvederà lo stesso Roberto Centaro (magistrato ieri prestato alla politica) giovedì 16 luglio (dalle 14,30) presso il Tempio di Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma, con il convegno nazionale intitolato “L’Italia riparte: la composizione della crisi d’impresa e del consumatore”. Con lui gli onorevoli Nicola Bono e Cosimo Ferri (sottosegretario alla Giustizia), Antonio Barile (presidente Inac), Dino Scanavino (presidente Cia, Confaderazione italiana agricoltori), Ciro Lenti (presidente Sicea), modererà Massimilano Massari (studioso di comunicazione televisiva). Saranno presenti inoltre il Cardinale Cocco Palmerio (avvocato della Santa Sede) e don Aldo Ottomanelli (diacono, presidente e fondatore dell’Associazione Opera dell’amore trinitario).

Il valore dell’impresa e del lavoro è per la Chiesa inscindibile da quello della famiglia. Nei primi nove mesi del 2014 sono fallite in media 61 imprese ogni giorno, più di due imprese ogni ora: questa la fotografia dell’Analisi dei fallimenti in Italia aggiornata al terzo trimestre 2014. Ed il 2015 non promette certo meglio. Il fallimento dell’impresa nell’80 per cento dei casi porta alla deflagrazione dei nuclei familiari che dipendono economicamente dall’iniziativa economica decotta. Dal 2009 ad oggi si contano 70.673 imprese che hanno portato i libri in tribunale: numeri che sottolineano uno scenario economico ancora preoccupante per il 2015. Analizzando il numero dei fallimenti registrati si evidenzia un trend in costante aumento: 1.730 nel 2009, 2.058 nel 2010, 2.205 nel 2011, 2.397 nel 2012, 2.647 nel 2013. Record negativo per il 2014 con 3.002 casi. Fino al 2008 era la locomotiva economica d’Italia, ma la Lombardia nei primi 9 mesi del 2014 si è confermata la regione d’Italia in cui si è registrato il maggior numero di fallimenti, con 2.457 casi pari al 22,1 per cento del totale nazionale (dal 2009 ad oggi si contano 15.656 imprese lombarde fallite). La seconda regione più colpita è il Lazio, con 1.164 imprese chiuse nel 2014 e un’incidenza sul totale italiano del 10,5 per cento. Segue la Campania con 966 casi e relativa incidenza dell’8,7 per cento. In difficoltà anche il Veneto con 933 fallimenti. Il commercio e l’edilizia sono i macrosettori più colpiti nei primi nove mesi del 2014: il primo con 3.340 fallimenti, mentre il secondo raggiunge i 3.022. E sulla non-ripresa dell’edilizia hanno pesato le nuove tasse sulla casa, agendo nel contempo da fattore stagnante e deprimente.

Ma l’indebitamento medio familiare, abbinato alla contrazione dei consumi, ha creato l’effetto stagflazione economica: ancora oggi risentiamo del periodo 2012-13, contrazione record dei consumi di -7,8% (fonte: Federconsumatori). Il risultato ha portato alla caduta complessiva della spesa delle famiglie di circa 56 miliardi di euro. Intanto la povertà ha colpito il 6,8 per cento delle famiglie e l’8 per cento degli individui. I poveri in senso assoluto si sono raddoppiati dal 2005 e triplicati nelle regioni del Nord (dal 2,5% al 6,4%). È quanto emerge dal quarto Rapporto sulla Coesione sociale presentato da Inps, Istat e ministero del Lavoro. E i senzatetto italiani sono tornati ai valori percentuali del quinquennio 1948-1953. E sono circa mille i suicidi d’incerta motivazione dal 2008 ad oggi, su 439 è ormai certa la motivazione legata alla crisi economica, e il fenomeno non conosce più differenze geografiche tra Sud e Nord del Paese.

I relatori parlano di maratona nazionale contro il sovraindebitamento, e sembra davvero una corsa contro il tempo, visto e considerato che nell’Ue c’è chi vorrebbe introdurre una tassa sull’esposizione debitoria col fine di ripianare il debito greco. Incertezza e debito sembrano davvero gli ingredienti di questo decennio, rievocando i fantasmi che trascinarono gli imperi centrali nel 1915-‘18. Non dimentichiamo quanti italiani scappano all’estero per debiti, ripercorrendo i passi di chi s’imbarcava da Napoli per le Americhe. Intanto qualcuno ci suggerisce che cent’anni fa a nessuno passava per la mente di suicidarsi per la mancanza di lavoro, ma l’Italia è cambiata. Tanto.

giovedì 2 luglio 2015

AECI - convegno sovraindebitamento - Nola

Si è svolto a Nola il Convegno organizzato dall'Associazione Europea Consumatori Indipendenti sul sovraindebitamento: tra i relatori presente anche il Presidente SICEA Dott. Ciro Lenti.

Guarda il video 


martedì 16 giugno 2015

CORSI D'AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI - LE NUOVE DATE DA SETTEMBRE 2015

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. g, del D.M. 180/2010 i corsi di aggiornamento e specializzazione sono obbligatori per tutti coloro che, avendo già conseguito il titolo di Mediatore civile professionista, vogliono mantenere l'abilitazione professionale e devono essere frequentati entro i due anni successivi al conseguimento del titolo.

SICEA come ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia organizza periodicamente corsi di aggiornamento per mediatori professionisti presso le proprie sedi, aperti a tutti i mediatori civili e commerciali che deisderino mantenere la qualifica.

CALENDARIO CORSI DA SETTEMBRE 2015 

PISA - Via Santa Maria, 19 - 56126
venerdì 25 e sabato 26 settembre 2015


CASERTA - Via F. Daniele, 43 - 81100
venerdì 4 e sabato 5 dicembre 2015

ROMA - Via di Vigna Murata, 27/A - 00143
venerdì 20 e sabato 21 novembre 2015

Il percorso formativo si articola in 2 giornate, per un totale di 18 ore.

Contenuti del corso:

  • Decreto n.69/2013 convertito in L. 98/2013
  • Tecniche di negoziazione: focus on Negoziazione verso Enti pubblici, grandi organizzazioni e sistema bancario
  • Regolamento dell'organismo
  • Tecniche avanzate di mediazione
  • Quale futuro per la Mediazione
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valevole ai sensi di legge.

Le iscrizioni ai corsi sono aperte on line al link http://www.sicea.info/it/formazione/corsi/1-corsi/2-corsi-di-specializzazione-e-aggiornamento-professionale-obbligatorio-per-mediatori-abilitati-2014






martedì 9 giugno 2015

CADE L'OBBLIGO DI TRE MESI COME DURATA MASSIMA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La conciliazione non è vincolata alla durata di tre mesi.
Questa dice il tribunale di Roma con una sentenza che rimette in discussione i tempi entro cui si deve realizzare il tentativo di pacificazione, mettendo in chiaro che l’accordo di mediazione rimane valido anche qualora venga raggiunto fuori tempo.

 


Dopo la reintroduzione dell'obbligatorietà del ricorso alla mediazione per alcune tipologie di controversie, era stato deciso che qualsiasi tentativo di riavvicinamento tra le parti si sarebbe dovuto concludere entro il limite di tre mesi al massimo.

Così, per garantire un rapido svolgimento delle pratiche di mediazione, che non finissero per prolungare ulteriormente i tempi di arrivo a sentenza delle cause in gioco, era stato fissato come termine perentorio quello dei tre mesi.

Lo scorso 22 ottobre 2014, però, la VIII Sezione civile del tribunale di Roma ha stabilito che il limite dei tre mesi effettivi deve essere correlato alla condizione di procedibilità dell’azione di giudizio, con gli accordi che possono arrivare anche dopo la scadenza.

Allo stesso modo, quel termine non rappresenta un limite per la conclusione dell’accordo. 
Quello della mediazione rimane un istituto sempre percorribile dalle parti in causa, anche dopo la conclusione del trimestre, la quale, come detto, non è da intendersi in misura tassativa ma dipende dal contesto in cui le pratiche per lo svolgimento del processo.

Nel caso specifico, era stato aperto un tavolo di mediazione di comunione ereditaria, inizialmente concluso felicemente tramite un accordo sottoscritto da ambo le parti. Però una delle parti in causa, successivamente, ha cercato di annullare l’accordo ricorrendo in giudizio, chiedendo la nullità dell’atto di mediazione. Una domanda che è stata respinta dalla corte romana, la quale ha condannato la richiedente al pagamento delle spese legali pari a circa 65mila euro.


Leggi la sentenza

giovedì 21 maggio 2015

MEDIAZIONE ON LINE NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

In questi mesi sta venendo alla luce il progetto “Online Mediation in cross-border civil and commercial matters” (mediazione on line nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale): si tratta di un progetto finanziato dall’Unione europea che coinvolge cinque diversi ordinamenti (italia, Spagna, Inghilterra, Francia e Portogallo).

I partners del progetto sono alcune università dei vari Stati coinvolti ed i referenti nazionali sono docenti di queste università (esperti in diritto processuale civile, diritto dei consumatori, ADR, diritto civile e diritto commerciale).


Il progetto si prefigge due obiettivi:


1) Elaborare un codice europeo di condotta dei mediatori on line (eletronic – mediators) operanti nelle controversie transfrontaliere comunitarie. Questo codice dovrebbe contemplare i requisiti di accesso alla qualifica di mediatore, i diritti, gli obblighi e le responsabilità dei mediatori stessi.


2) Elaborare una proposta di normativa comunitaria sulla mediazione on line (in materia civile e commerciale) che preveda un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie efficiente e al contempo rispettoso delle garanzie processuali.

La proposta dovrebbe servire ad integrare e standardizzare la normativa comunitaria sulla mediazione (anche on line) vigente attualmente in Europa (direttiva UE n. 11/2013 sulle ADR e il regolamento UE n. 514/2013 sull’ODR) il cui ambito di applicazione è limitato ai consumatori.

Tutte le informazioni relative al progetto (incluso un database di leggi, dottrina, giurisprudenza) sono consultabili sul sito: http://www.emedeuproject.eu/

Al fine di elaborare delle proposte che tengano conto delle esigenze dei vari Stati e dei possibili fruitori (anche avvocati) della E-mediation, è stato predisposto dai partners del progetto un questionario da far girare in ciascun ordinamento. Il questionario contiene una serie di domande relative alla conoscenza della mediazione on line da parte dei potenziali utenti ed altre domande volte a raccogliere le opinioni degli intervistati sul tema (in particolare su quale dovrebbe essere il modello di mediazione on line e su come dovrebbe essere regolata la figura dell’e-mediator).








giovedì 30 aprile 2015

giovedì 9 aprile 2015

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE: PRECISAZIONI TECNICHE



Mediazione e negoziazione, entrambi facenti parte dei sistemi di ADR, non sono strumenti alternativi l'uno all'altro ma possono convivere all'interno di una medesima controversia;

Entrambi gli istituti possono essere facoltativamente utilizzati dalle parti per risolvere la controversia insorta;

Vi sono situazioni tassativamente individuate nelle quali il ricorso all'uno o all'altro istituto è previsto quali condizione di procedibilità della domanda giudiziale;


Non vi è pericolo di sovrapposizione, stante l'espressa previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d.L. 132/2014;


Nelle materie in cui la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti ben possono esperire preliminarmente un tentativo di negoziazione assistita;


Il previo esperimento (facoltativo) di una negoziazione assistita non fa venir meno l'obbligatorietà della mediazione, nei casi in cui essa è prevista come tale, non potendo dirsi avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.