Settembre
2013 si apre all’insegna delle novità e del rilancio della mediazione civile e
commerciale: il "Decreto del fare" ha reintrodotto l'obbligatorietà in via sperimentale (4 anni) ma numerose sono le novità inserite.
LE NOVITA’ IN FATTO DI MEDIAZIONE:
La competenza territoriale
Viene introdotta la competenza territoriale per gli organismi di mediazione:
la domanda di mediazione dovrà essere presentata depositando un'istanza presso
un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia (una norma analoga è stata inserita in materia di liti
condominiali con la riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013).
Materie
Dal catalogo delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria sono escluse quelle relative alla «responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» mentre rientrano nell'obbligo non solo le liti derivanti da responsabilità «medica» ma anche «sanitaria».
Le materie assoggettate alla mediazione obbligatoria sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Dal catalogo delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria sono escluse quelle relative alla «responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» mentre rientrano nell'obbligo non solo le liti derivanti da responsabilità «medica» ma anche «sanitaria».
Le materie assoggettate alla mediazione obbligatoria sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
L'ordine del giudice
Il giudice ha il potere di
prescrivere la mediazione alle parti nel corso del processo (in precedenza il
giudice poteva solo invitarle a svolgere un tentativo stragiudiziale di
mediazione). Si introduce così una nuova condizione di procedibilità
(sopravvenuta) per ordine del giudice che potrà operare anche nel giudizio di
appello.
L'obbligatorietà, quindi, corre su due binari: il primo prevede l'obbligo per legge, è necessariamente ristretto solo ad alcune materie ed è limitato nel tempo per una fase di sperimentazione; l'altro si affida alla valutazione discrezionale del giudice e, per questo, non è vincolato nei contenuti né nei tempi della sperimentazione, ma viene inserito strutturalmente nei poteri istruttori del giudice. L'opzione volontaria
L'obbligatorietà, quindi, corre su due binari: il primo prevede l'obbligo per legge, è necessariamente ristretto solo ad alcune materie ed è limitato nel tempo per una fase di sperimentazione; l'altro si affida alla valutazione discrezionale del giudice e, per questo, non è vincolato nei contenuti né nei tempi della sperimentazione, ma viene inserito strutturalmente nei poteri istruttori del giudice. L'opzione volontaria
Resta poi, la possibilità delle
parti di vincolarsi alla mediazione mediante forme pattizie che precedono
l'insorgenza della lite o di avviare procedimenti di mediazione
volontariamente, senza, cioè, che vi sia un obbligo legale né contrattuale. In
questi casi la mediazione seguirà anche regole diverse sulla base dei
regolamenti di procedura degli organismi di mediazione.
Il ruolo dei legali
Agli avvocati è riconosciuto lo
status di mediatori di diritto e le parti dovranno essere necessariamente
assistite da un legale durante tutta la procedura. Nel caso di accordo
conciliativo tra le parti, l'avvocato potrà certificare la conformità
dell'accordo stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico, attribuendogli
così efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna
e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l'iscrizione
di ipoteca giudiziale.
Durata
La durata del procedimento non potrà eccedere i tre mesi e già nel primo incontro, qualora fosse dichiarata l'indisponibilità delle parti a proseguire la mediazione, il tentativo svolto sarà ritenuto compiuto per poter procedere giudizialmente.
La durata del procedimento non potrà eccedere i tre mesi e già nel primo incontro, qualora fosse dichiarata l'indisponibilità delle parti a proseguire la mediazione, il tentativo svolto sarà ritenuto compiuto per poter procedere giudizialmente.
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