giovedì 21 febbraio 2013

LE VIGNETTE DI SICEA: L'ESCALATION DELLA VIOLENZA

Spesso accade che un singolo episodio di violenza, di per sè marginale, scateni una serie di reazioni a catena che portano alla cosiddetta "escalation della violenza": le violenze avvengono in un contesto a spirale dove l’escalation della tensione e l’esplodere della violenza si ripetono nella stessa sequenza.
Il vignettista Michele Benvenuti interpreta e spiega questa spirale in una storia a vignette non priva di humor.
 












sabato 16 febbraio 2013

LE VIGNETTE DI SICEA

Michele Benvenuti, vignettista, ci ha omaggiato di questa simpatica vignetta che ben rappresenta i tempi lunghi della Giustizia italiana.
MEDIATE GENTE, MEDIATE
e.....................................................................buon fine settimana!

martedì 5 febbraio 2013

NOI LA PENSIAMO COSI': LE RISPOSTE SICEA AL LIBRO VERDE SULLA MEDIAZIONE. SERIETA' ED INDIPENDENZA DELL'ORGANISMO E RUOLO DEL MEDIATORE

SICEA ha partecipato e spedito le risposte al Libro Verde sulla mediazione al Ministero e, come è nostra tradizione di trasparenza, vogliamo condividere con il nostro pubblico le risposte che abbiamo fornito e che ben enunciano il nostro pensiero sulla mediazione civile in Italia.
 
Nella speranza che possa fornire uno spunto di riflessione per tutti gli interessati al settore ed un punto di partenza per un proficuo confronto con le forze politiche, pubblichiamo di seguito tutte le risposte SICEA al questionario sul Libro Verde suddivise per argomento.
Quesiti concernenti la stabilità, serietà, riservatezza ed indipendenza dell’organismo di mediazione

Quesito 1: quali parametri ritieni debbano essere presi in considerazione, oltre al numero minimo di dieci procedure di mediazione da svolgere in un biennio, al fine di valutare il rispetto del requisito della stabilità dell’organismo di mediazione?
Considerazione della diversità specifica tra organismi pubblici e privati, disponibilità e professionalità dei mediatori (effettuando eventualmente verifiche sulla regolarità degli aggiornamenti …), adeguatezza della struttura amministrativa

Quesito 2: quale attività dovrebbe essere consentita nelle sedi, principali e distaccate, dell’organismo di mediazione?
Tutte le sedi dell’organismo dovrebbero avere la struttura necessaria per lo svolgimento fisico della mediazione a meno che l’organismo non sia dotato di un ottimo sistema di ODR, inoltre tutte le sedi dovrebbero avere una struttura atta almeno a ricevere le istanze presentate ed effettuare l’accettazione delle domande, l’iter successivo della pratica può esser seguito anche da una struttura unica centralizzata.

Quesito 3: in che termini deve essere configurato il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo di mediazione e l’ente di cui eventualmente costituisce articolazione interna?

L’organismo di mediazione dovrebbe essere autonomo

Quesito 4: quali requisiti ritieni di dovere identificare per la valutazione della serietà degli organismi di mediazione?
Affidabilità societaria
Trasparenza di amministrativa
Dotazione di una struttura organizzativa minima
Competenza e multiculturalità del corpo mediatori

Quesito 5: quali requisiti ritieni di dovere identificare al fine del rispetto della trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo di mediazione?
Ogni organismo deve regolare in modo puntuale nel proprio organismo il proprio processo amministrativo. Gli organismi che abbiano almeno 10 sedi di mediazione devono operare nel rispetto di un sistema di qualità. 

Quesito 6: in quali aree ritieni indispensabile vi debba essere trasparenza oltre a quelle indicate?
Sullo stato di gestione della mediazione e sui criteri di scelta del mediatore

Quesito 7: attraverso quali indicatori ritieni possa concretamente pervenirsi al rispetto del principio di indipendenza dell’organismo di mediazione? Quali procedimenti di mediazione dovrebbero essere preclusi all’organismo di mediazione di espletare in considerazione del principio di indipendenza?

L’organismo di mediazione deve essere una società autonoma. Può avere un ramo dedicato alla formazione esclusivamente sulla mediazione, ed alle altre procedure ADR, ma non può esercitare attività commerciali.
L’organismo di mediazione dovrebbe essere in grado di occuparsi di qualsiasi tipo di mediazione, avere tutte le competenze necessarie per diventare specialista nella mediazione a 360°

Quesito 8: quali misure ritieni debbano essere adottate affinché possa verificarsi il rispetto da parte dell’organismo di mediazione del principio di indipendenza?

Valutazione dell’indipendenza dei soci fondatori, assenza di legami con altre società, in particolare studi legali

Quesito 9: quale distorsione o problematica applicativa hai rilevato nell’applicazione della disciplina in materia di indennità per il servizio di mediazione svolto?

L’indennità è trattata come prezzo indicativo. Dato che si parla di tariffa le oscillazioni sulla tariffa devono essere ridotte la minimo. 

Quesito 10: quale ritieni debba essere il corretto criterio da seguire per la determinazione del valore della lite, soprattutto in caso di divergenza delle parti, nonché per la individuazione di un unico centro di interesse?

 In caso di beni il valore economico o di mercato dello stesso. In caso di servizi valutazione di un terzo valutatore. Per l’individuazione del centro d’interesse si dovrebbe adottare il criterio della richiesta. In una controversia più parti possono proporre diverse istanze ogni istanza rappresenta un centro di interesse. La coincidenza della richiesta identifica il centro di interesse. 

Quesiti concernenti i mediatori

Quesito 1: quali sono i parametri che dovrebbero essere considerati per valutare la qualità della prestazione svolta dai mediatori?
Il livello di soddisfazione degli utenti, tempi medi di gestione delle mediazioni. 

Quesito 2: ritieni che si possano individuare dei criteri (numero dipendenti, numero di locali a disposizione ecc) per stabilire un rapporto tra capacità strutturale dell’organismo di mediazione e numero massimo di mediatori che possono essere inserito nell’elenco del medesimo organismo? Se si, quali?
Non credo siano criteri pertinenti per l’individuazione di un numero massimo di mediatori iscritti. Sarebbe utile ci fosse una proporzione tra le mediazioni svolte dall’organismo ed il numero di mediatori iscritti ma non a scapito della varietà del corpo dei mediatori dell’organismo

Quesito 3: come deve essere adeguatamente compiuta l’assegnazione dell’affare di mediazione ai mediatori inseriti presso l’elenco di un organismo di mediazione?
La competenza per materia è la base dell’assegnazione al mediatore dell’affare di mediazione. La turnazione continua tra mediatori è pratica che genera indipendenza ed andrebbe incentivata la presenza di un co-mediatore, in cui almeno uno abbia competenza specifica per materia.

Quesito 4: quale specifico obbligo di controllo deve essere configurato a carico degli organismi di mediazione nei confronti dei propri mediatori e, di conseguenza, quali segnalazioni devono eventualmente essere compiute all’autorità di vigilanza?

Imparzialità e neutralità.
Capacità di gestione delle situazioni.
Trasparenza di gestione della mediazione e riservatezza.

Quesito 5: attraverso quali parametri ritieni possa concretamente garantirsi il rispetto dei principi di neutralità, indipendenza ed imparzialità del mediatore?
Verifica del non coinvolgimento specifico e personale nella mediazione in atto.
Firma di obbligo alla riservatezza e al non coinvolgimento con pena di sanzione.

Quesito 6: quali misure ritieni debbano essere adottate per potere verificare il rispetto da parte del mediatore del principio di riservatezza e neutralità?

Misure sanzionatorie in caso di mancata riservatezza e neutralità

Quesito 7: secondo quali criteri l’organismo di mediazione dovrebbe procedere alla selezione dei mediatori da inserire nei propri elenchi?

Formazione e cultura generale, mantenimento di un elenco di mediatori vario, multiculturale e multi competente, aggiornamenti formativi obbligatori

Quesito 8: in che misura ritieni che la previsione del tirocinio possa contribuire a migliorare la qualità della formazione del mediatore e della sua prestazione? Come ritieni debba essere organizzato?
Il tirocinio è uno strumento di apprendimento unico nel mondo delle professioni è essenziale per il mediatore poiché la mediazione si impara innanzitutto al tavolo di mediazione. Dovrebbe essere obbligatorio per il conseguimento del titolo nella fase iniziale come quasi tutte le professioni regolamentate.
Nella mediazione però è stato adottato un criterio irrazionale in quanto mediatori esperti con centinaia di mediazioni al proprio attivo si devono sottoporre a tirocinio per tutta la loro carriera. E’ come voler portare alla frequenza di tirocinio l’avvocato abilitato al patrocinio nelle corti superiori. Questa parte del tirocinio necessita di una rapida e decisiva rivisitazione.
Il percorso potrebbe essere: conseguimento del titolo, partecipazione a 10 mediazioni rispondenti alla propria provenienza formativa e particolari expertise come tirocinante, a questo punto il mediatore è “abilitato” a gestire le mediazioni, ma non singolarmente per il primo anno di attività in comediazione. Trascorso questo percorso formativo sarà sufficiente la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione nel triennio di 30 ore.


lunedì 4 febbraio 2013

NOI LA PENSIAMO COSI': LA SECONDA PARTE DELLE RISPOSTE SICEA AL LIBRO VERDE SULLA MEDIAZIONE. PROFESSIONALITA' E CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

SICEA ha partecipato e spedito le risposte al Libro Verde sulla mediazione al Ministero e, come è nostra tradizione di trasparenza, vogliamo condividere con il nostro pubblico le risposte che abbiamo fornito e che ben enunciano il nostro pensiero sulla mediazione civile in Italia.
 
Nella speranza che possa fornire uno spunto di riflessione per tutti gli interessati al settore ed un punto di partenza per un proficuo confronto con le forze politiche, pubblichiamo di seguito tutte le risposte SICEA al questionario sul Libro Verde suddivise per argomento.
Quesiti relativi alla concreta verifica del principio della professionalità e dell’efficienza dell’organismo di mediazione
Quesito 1: in cosa concretamente consiste il principio della professionalità e di efficienza degli organismi di mediazione?
Tutela della privacy
Celerità nell’accogliere, gestire e portare a conclusione le istanze di mediazione
Capacità di fornire informazioni rapide e precise
Assistenza all’utente  presenza di un corpo di mediatori aggiornati e di varia estrazione professionale e culturale presenza di mediatori specializzati

Quesito 2: quali requisiti ritieni debba possedere il personale di segreteria dell’organismo di mediazione? Come deve essere organizzato il personale adibito ai vari compiti di gestione del servizio di mediazione?
Il personale deve avere frequentato un corso di formazione ad hoc nel quale sia dedicata particolare attenzione alla gestione di tutto l’iter dell’istituto. Possibilmente il personale dovrebbe essere mediatore civile.
Buona formazione scolastica, conoscenze amministrative di base, ottime capacità organizzative, autonomia di gestione, ottime doti di lavoro al pubblico
Sono indispensabili una segreteria organizzativa che si occupi di gestire l’istanza di mediazione nella sua interezza e dei rapporti con i mediatori, una sezione rendicontazione per quanto riguarda la gestione dell’aspetto economico, un servizio di assistenza ed informazione all’utente ed un organo di verifica del servizio di mediazione

Quesito 3: quali competenze ritieni debba possedere il responsabile dell’organismo di mediazione?

Buone capacità di gestione d’azienda, attenzione alla qualità del servizio offerto, ottime doti relazionali

Quesito 4: quali caratteristiche ritieni debbano possedere i locali dell’organismo di mediazione rivolti all’utenza nonché quelli dove hanno luogo gli incontri di mediazione ai fini della valutazione della idoneità dei locali destinati alla ricezione del pubblico nonché allo svolgimento delle attività di mediazione?
Pulizia ed ordine, presenza di locali e strutture adatte anche ad utenti disabili, presenza di una comoda zona d’attesa.
Il locale adibito allo svolgimento di attività di mediazione dovrebbe essere luminoso, sufficientemente ampio, dotato di un tavolo preferibilmente circolare e di più possibilità di sedute.

Quesito 5: quali attrezzature, dotazioni tecniche e strumentali ritieni debbano necessariamente essere a disposizione dell’organismo di mediazione per la gestione del servizio di mediazione?
Le normali attrezzature da ufficio: fax/telefono, fotocopiatrice, scanner, computer, connessione internet

Quesito 6: quali informazioni ritieni che l’organismo di mediazione sia tenuto a fornire all’utente nella fase precedente all’avvio del procedimento di mediazione, durante il procedimento e dopo la chiusura del medesimo?

L’utente deve essere informato circa l’andamento della sua istanza dal momento dell’accettazione da parte dell’organismo fino alla sua evasione: se l’istanza è accettata o meno, quale mediatore è designato, quali sono le sue competenze,  giorno ora e luogo degli incontri mediazione, esito degli incontri, esito ed effetti della mediazione conclusa.
Inoltre è bene informare l’utente, sin dall’accettazione dell’istanza, sulla procedura di mediazione nella sua interezza: cos’è e come funziona.
 
Quesiti relativi alla capacità organizzativa dell’organismo di mediazione

Quesito 1: quali registri interni è necessario, o anche solo opportuno, che l’organismo predisponga per la gestione del servizio di mediazione?
Registro dei mediatori
Registro delle istanze ricevute
Registro istanze concluse suddiviso per esito

Quesito 2: quali modalità concrete di registrazione è necessario che l’organismo di mediazione predisponga per la compiuta indicazione delle diverse fasi operative del procedimento di mediazione, in particolare rispetto a:
Determinazione certa, in ordine di tempo, della data di presentazione della domanda;  

registro postale o presentazione on line
Calendarizzazione del procedimento di mediazione;
data di ricezione, disponibilità parti e mediatori, disponibilità sede.

Quesito 3: quali modalità di documentazione e di archiviazione degli atti della procedura devono essere osservati dall’organismo di mediazione?
Elettroniche non modificabile. Obbligo di conservare il cartaceo per 2 anni, l’elettronico per 10.

Quesito 4: quali modalità di comunicazione devono essere seguite dall’organismo di mediazione per la verifica della regolarità del servizio prestato?
Questionario cartaceo od on line all’utente circa la valutazione del servizio offerto. Lo stesso questionario può essere sottoposto a tutti i partecipanti alla mediazione (legali, tecnici…)

Quesito 5: quale deve essere il contenuto della lettera di comunicazione che l’organismo di mediazione è tenuto a compiere a seguito della presentazione della domanda di mediazione?

La sua istanza di mediazione è stata “accettata/non accettata”
Se “non accettata” elencare le motivazioni Se “accettata” indicare il nome e le expertise del mediatore designato
Indicare il giorno, il luogo e l’orario proposto per il primo incontro
Fornire tutti i riferimenti per la risposta ed il contatto del servizio clienti
E’ bene allegare alla lettera un libretto informativo circa la procedura di mediazione (potrebbe essere fatto a cura del Ministero, denoterebbe attenzione all’argomento e fornirebbe autorevolezza automatica all’istituto della mediazione)

venerdì 1 febbraio 2013

NOI LA PENSIAMO COSI': LE RISPOSTE DI SICEA AL LIBRO VERDE SUL MANUALE DI QUALITA' DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Ieri era l'ultimo giorno utile per inviare le risposte al Ministero della Giustizia per contribuire alla stesura del Libro Verde della mediazione civile e commerciale, il Manuale di qualità degli organismi di mediazione.

SICEA ha partecipato e spedito le risposte al Ministero e, come è nostra tradizione di trasparenza, vogliamo condividere con il nostro pubblico le risposte che abbiamo fornito e che ben enunciano il nostro pensiero sulla mediazione civile in Italia.
 
Nella speranza che possa fornire uno spunto di riflessione per tutti gli interessati al settore ed un punto di partenza per un proficuo confronto con le forze politiche, pubblichiamo di seguito tutte le risposte SICEA al questionario sul Libro Verde suddivise per argomento.

Risposte al Libro Verde sul Manuale di qualità degli organismi di mediazione

Quesiti di ordine generale
Quesito 1: quali sono i parametri da verificare al fine di individuare il livello di qualità del servizio prestato da un organismo di mediazione?
La presenza ed efficienza di una segreteria organizzativa con l’individuazione di un responsabile operativo e di una struttura amministrativa che oltre a seguire l’utente supporti i mediatori iscritti.
L’idoneità della struttura al cui interno vengono effettuate le mediazioni.
La presenza di adeguati strumenti di comunicazione ed informazione al pubblico quali: un numero verde, la presenza su internet e l’assistenza via web, la reperibilità telefonica.

Quesito 2: attraverso quali concreti parametri deve procedersi per valutare se il servizio prestato abbia adeguatamente tutelato la aspettative dell’utente?
Valutazione dell’apparato di assistenza all’utente: efficienza e tempestività nel fornire informazioni adeguate alle esigenze dell’utenza, assistenza nell’iter dell’istanza sia in presenza che in remoto, rapidità nell’attivare e gestire le mediazioni.
Valutazione dell’apparato di assistenza al mediatore: assistenza organizzativa ed amministrativa, adeguata formazione ed aggiornamento costante dei mediatori, valutazione periodica delle capacità e conoscenze dei mediatori

Quesito 3: quali fattori sono fondamentali per la scelta di un organismo di mediazione?
L’expertise dei mediatori
La presenza e diffusione sul territorio nazionale
La qualità dell’apparato organizzativo

Quesito 4: quali elementi dovrebbero essere inseriti nel questionario di valutazione finale che deve essere compilato dalle parti?

Soddisfazione complessiva del servizio offerto
Assistenza e informazione da parte della segreteria dell’organismo
Capacità del mediatore nel gestire la situazione
Professionalità della struttura dell’organismo e del mediatore

Quesito 5: quali sono i principali problemi pratici e quali distorsioni applicative hai riscontrato nella gestione e nello svolgimento del servizio di mediazione?
Il mancato coinvolgimento della società civile e del mondo delle professioni agisce come freno all’utilizzazione del servizio.
 


lunedì 28 gennaio 2013

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2013: IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE PARLA DEI SISTEMI ADR

In occasione dell'Inaugurazione dell'anno giudiziario 2013 il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Ernesto Lupo legge la Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nell'anno 2012 e dedica un intero paragrafo alla Mediazione Civile. Riportiamo di seguito l'intero capitolo che delinea un profilo assolutamente positivo dell'istituto della mediazione civile.

"Gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione (ADR), pur non potendo essere considerati direttamente come strumenti generali di deflazione del contenzioso, ma costituendo più propriamente forme di risposta a domande di giustizia di particolare natura, possono certamente fornire un contributo alla riduzione dell'accesso alle corti o quanto meno alla riduzione del numero delle decisioni giudiziarie. Nella valutazione di tali strumenti, la CEPEJ ha individuato tre diverse tipologie di procedimento, la
mediazione, la conciliazione e l'arbitrato, non sempre presenti negli ordinamenti di tutti gli Stati e spesso differenziate secondo criteri diversi (ad esempio, il patteggiamento della pena è considerato una forma di mediazione in Francia, ma non in Italia e nei Paesi Bassi). La previsione di ADR è comunque in continua espansione, anche se diverse sono le materie per le quali esse sono previste e le forme nelle quali si realizzano: in particolare, l'ordinamento italiano esclude dalla mediazione gli affari amministrativi e, al pari di quello della Germania e del Regno Unito, anche gli affari penali, mentre l'ordinamento francese e quello spagnolo ammettono la mediazione per tutti gli affari.
Com'è noto, con sentenza n. 272 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, emanato dal Governo in attuazione della delega conferita dall'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui, nel disciplinare la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prevedeva, all'art. 5, comma 1, l'obbligatorietà del ricorso a tale strumento alternativo di definizione delle controversie, condizionando, in numerose tipologie di controversie civili, la procedibilità della domanda giudiziale al preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Nelle precedenti relazioni sull'amministrazione della giustizia, pur esprimendosi qualche riserva in ordine alla disciplina specificamente dettata dal decreto legislativo, in particolare con riguardo alla genericità dell'indicazione delle categorie di controversie assoggettate all'obbligo di mediazione, si era formulato un giudizio complessivamente positivo in ordine all'istituto in esame, evidenziandosi l'idoneità dello stesso a favorire una riduzione della durata dei processi civili attraverso la rimozione della principale causa di tale fenomeno, comunemente individuata nell'incapacità del nostro sistema giudiziario di far fronte ad una domanda di giustizia in costante crescita.
La brevità del periodo in cui la normativa ha avuto applicazione nel suo testo originario non ha consentito di verificare appieno la fondatezza di tali auspici, soprattutto con riguardo alle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per le quali l'obbligo della mediazione è entrato in vigore soltanto il 20 marzo 2012 (a differenza delle controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, per le quali ha trovato applicazione dal 21 marzo 2011). Ciò che può dirsi, peraltro, sulla base dei dati statistici forniti dal Ministero della giustizia (DGStat), è che il procedimento in questione ha avuto ampia applicazione non solo nelle controversie, come quelle in materia di diritti reali (19,3% dei casi), locazione (12,7% dei casi), divisione (5,6% dei casi), successioni ereditarie (3,3% dei casi), in cui il raggiungimento di un accordo tra le parti è agevolato dalla natura personale dei rapporti intercorrenti tra le parti e dal carattere non seriale degli interessi coinvolti, ma anche nelle controversie che, come quelle in materia di contratti bancari (9,1% dei casi) e assicurativi (8,3% dei casi), investono prevalentemente rapporti di massa.
L'efficacia deflativa dell'istituto trova poi conferma nella costatazione che, là dove le parti vi hanno fatto ricorso, esso si è rivelato realmente capace di favorire una soluzione conciliativa della controversia, avendo condotto ad una definizione concordata nel 46,4% dei casi.
Essendo però in quelli penali davanti al giudice di pace prevista invece una forma di conciliazione ad opera del giudice per i reati perseguibili a querela, che può realizzarsi anche attraverso interventi di mediazione di centri e strutture pubbliche (art. 29, commi 4 e 5, d. lgsl. 28 agosto 2000, n. 274).

Positivo sarebbe potuto risultare il giudizio anche in ordine al livello di adesione delle parti alla procedura, in costante incremento (dal 26% al 35,7%) dall'entrata in vigore del decreto legislativo fino al momento in cui l'obbligo della mediazione è divenuto applicabile anche alle controversie in materia di risarcimento dei danni derivanti da circolazione dei veicoli e natanti, se su tale dato non avesse pesato in misura determinante l'atteggiamento di sfiducia, se non addirittura di preconcetta opposizione, manifestato dalle compagnie di assicurazione, le quali si sono astenute sistematicamente dal comparire dinanzi ai mediatori.
Questi rilievi, unitamente alla considerazione che nel 16% dei casi le parti hanno scelto di percorrere la strada della mediazione senza esservi costrette da alcuna disposizione di legge, dovrebbero indurre a meditare approfonditamente sulla convenienza di abbandonare al proprio destino un istituto la cui disciplina, opportunamente rimodulata alla luce della pronuncia d'illegittimità costituzionale, potrebbe contribuire a fornire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze di tutela nei rapporti tra privati.
In tale prospettiva, pur dovendosi prendere atto che, come ritenuto dal Giudice delle leggi, l'obbligatorietà del ricorso alla mediazione, assunta dal legislatore delegato quale profilo caratterizzante nella disciplina dell'istituto, non trovava adeguato riscontro nei principi e criteri direttivi enunciati dalla legge delega, ispirati invece alla volontarietà dell'iniziativa e all'intento di promuoverne la diffusione mediante la previsione di incentivi di carattere fiscale, non può non osservarsi che la scelta di favorire l'utilizzazione di strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione risponde ad esigenze di deflazione del contenzioso e di miglioramento dell'accesso alla giustizia fatte proprie anche dagli organi dell'Unione europea
Significativa, al riguardo, è la circostanza che, nel rilevare il difetto di delega, la Corte costituzionale abbia avvertito la necessità di sottolineare il legame dell'art. 60 della legge n. 69 del 2009 e del d.lgs. n. 28 del 2010 con i seguenti atti comunitari: a) la risoluzione del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, avente ad oggetto la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea; b) la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, nella quale si afferma esplicitamente che la mediazione «può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale», aggiungendosi che «gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti»; c) la risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011, sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare, nella quale, pur escludendosi l'imposizione generalizzata di un sistema obbligatorio di ADR a livello di UE, si prevede la possibilità di valutare un meccanismo obbligatorio per la presentazione dei reclami delle parti al fine di esaminare la possibilità di ADR; d) la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011, nella quale, passandosi in rassegna le modalità con cui alcuni Stati membri hanno proceduto all'attuazione della direttiva sulla mediazione, si osserva che «nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali». Il problema è che l’aderente non è comparso nel 64,2% dei casi, onde la percentuale di quasi la metà si riferisce soltanto al 31,2% delle mediazioni iscritte.
E' pur vero che dai predetti atti non si desume alcuna opzione esplicita o implicita a favore del carattere obbligatorio della mediazione, in quanto il legislatore comunitario si è preoccupato soltanto di disciplinare le modalità secondo le quali il procedimento può essere strutturato, senza imporre né consigliare l'adozione del modello obbligatorio, ma limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione che rende obbligatorio il ricorso alla mediazione (cfr. art. 5, comma 2, della direttiva 2008/52/CE). Peraltro, come ha rilevato lo stesso Giudice delle leggi, la Corte di giustizia UE, nella sentenza 18 marzo 2012, in causa C-317/08 ha riconosciuto, sia pure come obiter dictum e in riferimento a specifiche fattispecie, quantitativamente limitate e con una struttura peculiare, l'inesistenza di «un'alternativa meno vincolante alla predisposizione di una procedura obbligatoria, perché l'introduzione di una procedura extragiudiziale meramente facoltativa non costituirebbe uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione degli obiettivi perseguiti».
La fine anticipata della legislatura ha impedito l'esame di proposte di modificazione della disciplina della mediazione, idonee a vincere le resistenze culturali nei confronti di modalità innovative di gestione dei conflitti civili, attraverso l'imposizione quanto meno iniziale dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in alcune materie, magari temperata dalla previsione di una procedura meno gravosa nelle liti in cui esso ha minori chances di successo: mi riferisco, in particolare, alla proposta di rendere obbligatorio non il tentativo di conciliazione, ma solo quello di un incontro preliminare con il mediatore, al fine di valutare in concreto l'opportunità di procedere al tentativo, ovvero di porvi termine in quella sede, con costi e tempi decisamente inferiori.
Nell'attesa che il nuovo Parlamento prenda in esame proposte simili ed altre volte a favorire il ricorso alla mediazione, non può che ribadirsi quanto già affermato nelle relazioni sull'amministrazione della giustizia degli scorsi anni, e cioè che il successo d'interventi legislativi volti ad apprestare e promuovere l'utilizzazione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie esige un forte coinvolgimento di tutti i potenziali attori del processo, e quindi non solo delle parti, cui si richiede «una salda fiducia nella possibilità di trovare un accomodamento dinanzi al mediatore», ma anche della classe forense, chiamata a recuperare «la vocazione alla conciliazione delle parti in conflitto, che il nostro ordinamento assegna all'avvocato come fisiologico ruolo funzionale alla piena realizzazione della tutela dei diritti». Neppure va sottovalutata l'importanza dell'iniziativa del giudice, la cui facoltà di invitare le parti a tentare la mediazione, finora sottoutilizzata (2,8% dei casi), potrebbe contribuire a promuoverne la diffusione, soprattutto se accompagnata da un adeguato monitoraggio degli esiti di tale invito.
La praticabilità di questi interventi è testimoniata dagli stessi dati statistici relativi al breve periodo di applicazione del decreto legislativo, dai quali risultano, oltre alla già menzionata disponibilità delle parti ad avvalersi della mediazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, l'ampio ricorso dei contendenti all'assistenza legale (della quale si sono avvalsi l'84% dei proponenti e l'85% degli aderenti), che non ha rappresentato un ostacolo al conseguimento dei risultati positivi già segnalati (raggiungimento dell'accordo nel 46% dei casi), nonché i vantaggi derivanti dalla mediazione in termini di risparmio di tempo, o quanto meno l'inesistenza di svantaggi in termini di dilatazione dei tempi processuali (dal momento che la durata dei procedimenti non è risultata superiore ai 77 giorni, rispetto ad una durata del processo di primo grado che si aggira mediamente sui 1.066 giorni)."

lunedì 21 gennaio 2013

LE SLIDE DI SICEA: SAPER ASCOLTARE

In mediazione il "saper ascoltare" è una qualità fondamentale per condurre a buon esito una conciliazione: la capacità di ascoltare è spesso una qualità innata della persona, tuttavia esistono tecniche e buone prassi che possono esser d'aiuto per migliorare la comunicazione interpersonale e porre l'ascoltatore nella condizione migliore per recepire il messaggio che gli viene inviato dal mittente.
Sicea ha elaborato alcune divertenti slide per scoprire il mondo dell'ascolto.

SAPER ASCOLTARE: LE SLIDE

venerdì 18 gennaio 2013

GIUSTIZIA CIVILE IN ITALIA: URGE UNA RIFORMA



La Banca d’Italia ha stimato che il malfunzionamento della giustizia civile costa agli italiani l’1% del PIL, circa 16 miliardi di euro, inoltre il Centro Studi di Confindustria stima che smaltire l’enorme mole di cause pendenti  frutterebbe alla nostra economia il 4,9% del PIL ma basterebbe abbattere anche del 10% i tempi di risoluzione delle cause per guadagnare lo 0,8% del PIL l’anno.

Il problema principale dell’inefficienza della giustizia in Italia consiste nell’eccessiva durata dei procedimenti. La media della durata dei processi civili di primo grado nei paesi aderenti all’Unione europea è di 287 giorni contro i 493 giorni in Italia. Secondo la classifica “Doing Business 2013” della Banca Mondiale, l’Italia si colloca al 160° posto, sui 185 paesi analizzati, per la durata di una normale controversia di natura commerciale:  paesi come l’Iraq, il Togo e il Gabon sono avanti all’Italia in classifica.

Questa situazione si riflette in particolare in una riduzione degli investimenti, soprattutto dall’estero, e fa sì che il mercato del credito e della finanza siano poco sviluppati e che vi siano asimmetrie nei tassi d’interesse tra diverse regioni del paese, a seconda della durata dei processi. A fronte della situazione disastrosa, il rapporto 2012 del Cepej, European Commission for the Efficiency of Justice del Consiglio d’Europa certifica che la spesa per la giustizia civile in Italia è superiore alla media degli altri paesi. Lo Stato italiano spende per il funzionamento dei tribunali 50,3 euro per abitante, il 36% in più della media europea, ossia 37 euro per abitante. La spesa pubblica per la giustizia civile è di € 3.051.375.987 (se si escludono i pubblici ministeri, il gratuito patrocinio e le carceri), pari allo 0,20% rispetto alla spesa pubblica complessiva e di poco inferiore alla media europea dello 0,24%. Di contro, l’erario incassa, tramite il contributo unificato, solo il 10,7% della spesa pubblica per la giustizia civile, contro una media europea del 28,3%. Infine di fronte ad una spesa pubblica in linea con le medie internazionali, abbiamo circa il 50% in meno dei giudici e del personale amministrativo e, prima dei recenti accorpamenti, il 21% in più di tribunali.

Gli studi di analisi economica della giustizia convergono sulla conclusione che in Italia i tempi dei processi civili sono straordinariamente lunghi a causa di un eccesso di domanda di giustizia, a fronte di una offerta e di investimenti in linea con le medie europee. In Italia vengono iscritte a ruolo 3.958 cause per 100.000 abitanti, il doppio della Germania e il 43% in più della Francia.
L’obiettivo è di  avvicinarsi alla media dei Paesi aderenti al Consiglio d’Europa di 2.738 cause per 100.000 abitanti. L’abuso dello strumento processuale non solo rallenta le cause reali ma ingolfa tutto il sistema rendendo inefficienti le procedure e poco produttivi i magistrati sommersi di fascicoli. 
In quest’ottica il ricordo a metodologie ADR costituisce una grande opportunità per alleggerire il lavoro dei tribunali.


La giustizia è un servizio fondamentale che lo Stato deve assicurare ai cittadini e alle imprese. Una giustizia inefficiente costituisce un fattore di disgregazione per la società e ne limita la crescita economica; per questo riteniamo che, qualunque sia il risultato delle prossime elezioni, il nuovo Governo dovrà avere come priorità una seria e qualificante riforma della giustizia civile.