Con la bocciatura dell’obbligatorietà del ricorso preventivo alla mediazione civile da parte della Corte Costituzionale italiana si aprono scenari tortuosi per il futuro dell’istituto: una possibile ancora di salvezza è rappresentata dall’istituto della mediazione delegata dal giudice. Per discutere sul ruolo centrale del magistrato nel condurre le parti al tavolo della conciliazione e delineare possibilità di collaborazione con i mediatori civili si svolgerà mercoledì 23 gennaio presso l’aula magna del Tribunale di Milano un incontro dal titolo “La mediazione demandata dal giudice” a cui parteciperanno avvocati, magistrati ed addetti ai lavori.
La mediazione delegata dal giudice è prevista dal secondo comma dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010, secondo cui:
“Il giudice, anche in sede d’appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”.
E’ necessario a questo punto riflettere sulla utilità del ricorso alla mediazione delegata per la definizione di quei procedimenti nei quali la mediazione non sia (o non sia più, come oggi dopo la pronuncia della Corte costituzionale) "obbligatoria" ma appaia opportuna per la natura della controversia e/o per i rapporti di "vicinanza" tra i litiganti, i quali potrebbero essere interessati a raggiungere un accordo che consenta loro di proseguire nella relazione piuttosto che a moltiplicare le liti che li riguardano. Inoltre è utile valutare l’opportunità di sottoporre l'istituto (finora utilizzato solo sporadicamente) a una verifica specifica, attraverso il monitoraggio degli esiti e della diffusione dell’istituto: a tal fine verrà presentato il “Progetto mediazione demandata dal giudice” elaborato dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che per un anno monitorerà l’andamento della mediazione delegata presso il Tribunale di Milano.
La mediazione delegata dal giudice è prevista dal secondo comma dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010, secondo cui:
“Il giudice, anche in sede d’appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”.
E’ necessario a questo punto riflettere sulla utilità del ricorso alla mediazione delegata per la definizione di quei procedimenti nei quali la mediazione non sia (o non sia più, come oggi dopo la pronuncia della Corte costituzionale) "obbligatoria" ma appaia opportuna per la natura della controversia e/o per i rapporti di "vicinanza" tra i litiganti, i quali potrebbero essere interessati a raggiungere un accordo che consenta loro di proseguire nella relazione piuttosto che a moltiplicare le liti che li riguardano. Inoltre è utile valutare l’opportunità di sottoporre l'istituto (finora utilizzato solo sporadicamente) a una verifica specifica, attraverso il monitoraggio degli esiti e della diffusione dell’istituto: a tal fine verrà presentato il “Progetto mediazione demandata dal giudice” elaborato dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che per un anno monitorerà l’andamento della mediazione delegata presso il Tribunale di Milano.
Credo fermamente nell'utilità di questo nuovo provvedimento e trovo ch questo articolo rappresenti un ottimo spunto di riflessione soprattutto per chi ha ancora titubanze sull'istituto della mediazione civile e su come lo stesso possa preservare l'aspetto "umano" della causa invitando al dialogo.
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