mercoledì 11 settembre 2013

IL 21 SETTEMBRE SI AVVICINA: RIPARTE LA NUOVA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE



Settembre 2013 si apre all’insegna delle novità e del rilancio della mediazione civile e commerciale: il "Decreto del fare" ha reintrodotto l'obbligatorietà in via sperimentale (4 anni) ma numerose sono le novità inserite.

LE NOVITA’ IN FATTO DI MEDIAZIONE:

La competenza territoriale
Viene introdotta la competenza territoriale per gli organismi di mediazione: la domanda di mediazione dovrà essere presentata depositando un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (una norma analoga è stata inserita in materia di liti condominiali con la riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013).

Materie
Dal catalogo delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria sono escluse quelle relative alla «responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti» mentre rientrano nell'obbligo non solo le liti derivanti da responsabilità «medica» ma anche «sanitaria».
Le materie assoggettate alla mediazione obbligatoria  sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L'ordine del giudice
Il giudice ha il potere di prescrivere la mediazione alle parti nel corso del processo (in precedenza il giudice poteva solo invitarle a svolgere un tentativo stragiudiziale di mediazione). Si introduce così una nuova condizione di procedibilità (sopravvenuta) per ordine del giudice che potrà operare anche nel giudizio di appello.
L'obbligatorietà, quindi, corre su due binari: il primo prevede l'obbligo per legge, è necessariamente ristretto solo ad alcune materie ed è limitato nel tempo per una fase di sperimentazione; l'altro si affida alla valutazione discrezionale del giudice e, per questo, non è vincolato nei contenuti né nei tempi della sperimentazione, ma viene inserito strutturalmente nei poteri istruttori del giudice.
L'opzione volontaria

Resta poi, la possibilità delle parti di vincolarsi alla mediazione mediante forme pattizie che precedono l'insorgenza della lite o di avviare procedimenti di mediazione volontariamente, senza, cioè, che vi sia un obbligo legale né contrattuale. In questi casi la mediazione seguirà anche regole diverse sulla base dei regolamenti di procedura degli organismi di mediazione.

Il ruolo dei legali
Agli avvocati è riconosciuto lo status di mediatori di diritto e le parti dovranno essere necessariamente assistite da un legale durante tutta la procedura. Nel caso di accordo conciliativo tra le parti, l'avvocato potrà certificare la conformità dell'accordo stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico, attribuendogli così efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Durata
La durata del procedimento non potrà eccedere i tre mesi e già nel primo incontro, qualora fosse dichiarata l'indisponibilità delle parti a proseguire la mediazione, il tentativo svolto sarà ritenuto compiuto per poter procedere giudizialmente.

martedì 3 settembre 2013

CONTENZIOSO MEDICO LEGALE: LA SOLUZIONE E' LA MEDIAZIONE CIVILE

Il contenzioso medico legale è in costante aumento in Italia e rappresenta un problema per l’intero comparto sanità.
Lo scorso 11 febbraio i ginecologi che, tra i camici bianchi, sono i più bersagliati dalle denunce di risarcimento per danni da colpa medica, hanno indetto uno  sciopero disertando le sale parto. Lo stop ha riguardato anche l’attività dei consultori familiari e gli ambulatori ostetrici. Allo sciopero, proclamato dalla Federazione sindacale medici dirigenti (Fesmed), hanno aderito tutte le associazioni della ginecologia e molte altre sigle professionali. 
È un segnale forte del malessere della categoria per l’aumento del contenzioso medico legale, che getta grandi ombre sul rapporto medico-paziente. 

I numeri in effetti sono allarmanti: la medicina difensiva costa 12 miliardi di euro all’anno, il 62,7% delle strutture sanitarie sono prive di assicurazione per colpa grave, da agosto 2013 è d’obbligo l’assicurazione per medici e chirurghi ma a costi proibitivi, infine il 98,8% delle denunce di eventi avversi viene archiviata perché inconsistente.


Il presidente dell’Aogoi (Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani), Vito Trojano, spiega come il problema principale sia proprio il contenzioso medico-sanitarioCon l’aumento del numero di processi, sia penali che civili e dei costi delle assicurazioni, molte ASL hanno disdetto le polizze e il medico è stato lasciato solo. Per i ginecologi in particolare questa condizione non è sostenibile in quanto devono assumersi una responsabilità più complessa, poiché i pazienti in carico sono due, la madre e il bambino e le figure professionali che operano il sala parto sono tante, ostetriche, infermieri, neonatologo e anestesista". Secondo Nicola Surico, presidente Sigo, "il problema nasce dal decreto Balduzzi, che ha complicato le cose in materia assicurativa". E chiarisce: "Si sono alleggeriti gli aspetti penali, ma resta il problema della responsabilità civile per la quale le assicurazioni non sono obbligate a coprirci e se accettano di farlo a fronte di premi annui altissimi, attorno a 15-20mila euro, improponibili a giovani medici che si affacciano alla carriera".


Per questo il ricorso al tentativo di mediazione per tutte le controversie aventi ad oggetto il risarcimento danni da colpa medica può rappresentare una soluzione ottimale. Innanzitutto la procedura di mediazione è in grado di garantire al paziente ed al medico una privacy inimmaginabile in un pubblico processo, l’intervento di un mediatore specializzato nel settore e, quindi, un notevole risparmio in termini economici e di tempo.

Di seguito un divertente video prodotto da SICEA in cui viene illustrato un caso concreto di mediazione sanitaria: clicca sulla vignetta per vedere il video.




giovedì 29 agosto 2013

NUOVO CORSO PER LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: ECCO LE NOVITA' SALIENTI

E’ in vigore dal 21 agosto 2013 la legge 9 agosto 2013, n. 98 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69” il cosiddetto Decreto del Fare.

In materia di giustizia le novità più importanti sono:
•    la reintroduzione del carattere obbligatorio della mediazione civile e commerciale, anche se solo per un periodo sperimentale di 4 anni
•    la nomina di 400 giudici ausiliari per deflazionare il contenzioso civile pendente presso le Corti d'appello;
•    la nomina, in caso di divisione a domanda congiunta, di un notaio o di un avvocato con potere di autentica delle firme;
•    la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del giudice (art. 185bis c.p.c.), alla prima udienza ovvero fino a quando è esaurita l'istruzione;
•    la semplificazione del contenuto della motivazione della sentenza civile;
•    l'intervento sulla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo per accelerare la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, nell'ipotesi ex art. 163-bis, co. 3 c.p.c..


La Mediazione Stragiudiziale Civile e Commerciale, regolamentata dal D.Lgs. 28/2010, aveva incontrato forti oppositori, fino ad essere dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 272/2012.
Con le novità introdotte nella legge di conversione del Decreto del Fare il Governo, la Camera ed il Senato hanno voluto dare invece un segnale forte a favore dell’introduzione e dello sviluppo in Italia di una cultura e pratica della Mediazione Civile e Commerciale.
Con il nuovo testo approvato la mediazione riparte nel segno della obbligatorietà, ma di una obbligatorietà attenuata da alcune modifiche come la riduzione delle materie assoggettate al tentativo preventivo, la riduzione del termine massimo di durata del procedimento, la previsione di un primo incontro avente funzione di filtro al cui esito negativo diviene procedibile l’azione giudiziale e non comporta il versamento di compenso all’organismo di mediazione.

Il nuovo modello di mediazione si caratterizza inoltre per la decisa valorizzazione del ruolo del Giudice al quale viene assegnato un ruolo fondamentale nella nuova mediazione civile: egli infatti potrà ordinare alle parti di tentare la mediazione anche in fase di appello (ma senza indicare l'organismo di mediazione come era previsto nel Decreto "del fare").

Consulta e scarica la nuova normativa: legge 9 agosto 2013, n. 98

lunedì 6 maggio 2013

SICEA PARTECIPA AL CONVEGNO "MEDIAZIONE ED ACCESSO ALLA GIUSTIZIA". 17 MAGGIO ROMA

Il Centro Internazionale Alti Studi Universitari (CIASU), la Scuola Internazionale di Alta Formazione in Diritto del negoziato e dell’Arbitrato (Presidente scientifico prof. Sergio Chiarloni, professore emerito dell’Università degli Studi di Torino),  l’Università degli studi Roma Tre e l’ Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione, in collaborazione con la rete di organismi di mediazione ed enti di formazione “ADR IN” di cui SICEA è fondatore, organizza a Roma il convegno di studi “Mediazione e accesso alla giustizia.

Il convegno intende discutere il ruolo e la funzione dell’istituto della mediazionecivile e commerciale come strumento di accesso alla giustizia. Obiettivo del convegno “Mediazione e accesso alla giustizia” è quello di creare un’occasione di approfondimento teorico e pratico e di discussione tra studiosi ed operatori del diritto e della mediazione sulle prospettive dell’istituto della mediazione civile e commerciale come strumento di “migliore accesso alla giustizia”.

Il tema del convegno sarà trattato sotto molteplici aspetti e numerosi saranno gli interventi illustri.
I principali temi in discussione saranno:

- L’“accesso alla giustizia” come diritto fondamentale.

- I rapporti tra diritto, mediazione e giurisdizione

- La mediazione convenzionale e la mediazione delegata. Il ruolo dell’avvocato ed il ruolo del giudice

- La mediazione e le pratiche infragiudiziarie nell’esperienza europea

- Il decreto legislativo 4 marzo 2010 e gli effetti della sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale

- Costi della mediazione e costi della giustizia

Alla sessione plenaria farà seguito un workshop tematico (II Sessione) sulle prospettive e proposte di riforma del decreto 28/2010 con particolare riferimento al procedimento di mediazione, alla qualità e professionalità del mediatore e ai programmi di formazione del mediatore.




mercoledì 24 aprile 2013

COME FUNZIONA LA PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Con sempre maggior frequenza accade a privati ed azienda di dover gestire situazioni di sovraindebitamento: SICEA offre ai propri clienti una procedura efficace e trasparente per rientrare della propria situazione debitoria gestendo in toto la situazione di scoperto con i creditori.
Ecco come funziona: i vantaggi di affidarsi a SICEA S.p.A.

VAI ALLE SLIDE DI SICEA

lunedì 15 aprile 2013

DAI SAGGI UN INVITO A RIPARTIRE DALLA MEDIAZIONE PER UNA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DAVVERO EFFICACE

Il Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e composto da Mario Mauro, attuale Capogruppo al Senato della Repubblica di Scelta Civica per l'Italia, Vicepresidente del Parlamento europeo dal 2004 al 2009 e Capo della Delegazione del Popolo della Libertà nel Parlamento europeo, Valerio Onida, Presidente della Corte Costituzionale anni 2004/2005 e professore di Diritto Costituzionale, Gaetano Quagliariello, Senatore per il Popolo delle Libertà e Luciano Violante, deputato per il PD, ha presentato venerdì 12 aprile la Relazione di fine lavori e le raccomandazioni di lavoro per il Parlamento Italiano.

Al Capitolo V della Relazione si possono leggere le indicazioni riguardanti l’Amministrazione della Giustizia: il primo obiettivo importante da raggiungere riguarda l’urgente necessità di ridurre in modo drastico la durata dei processi civili e penali. La prima proposta per lo snellimento dei tempi della Giustizia civile consiste nell’istituzione effettiva di metodi ADR per la risoluzione delle controversie.

Questi i passaggi salienti della relazione:
“Gli obiettivi da perseguire nel campo della amministrazione della giustizia riguardano principalmente:
a) il rispetto effettivo di tempi ragionevoli di durata dei processi, oggi carente (come dimostrato dal moltiplicarsi dei ricorsi in base alla legge “Pinto” nonché alla Corte europea dei diritti) sia sul piano della giustizia penale, amministrativa e contabile, sia sul piano della giustizia civile (dove la lentezza dei procedimenti penalizza lo sviluppo e la competitività del paese);
….
26. Per la giustizia civile si propone:
a) l’instaurazione effettiva di sistemi alternativi (non giudiziari) di risoluzione delle controversie, specie di minore entità, anche attraverso la previsione di forme obbligatorie di mediazione (non escluse dalla recente pronuncia della Corte costituzionale sent. n. 272 del 2012 che ha dichiarato illegittima una disposizione di decreto legislativo che disponeva in questo senso, ma solo per carenza di delega); questi sistemi dovrebbero essere accompagnati da effettivi incentivi per le parti e da adeguate garanzie di competenza, di imparzialità e di controllo degli organi della mediazione;
b) il potenziamento delle strutture giudiziarie soprattutto per quanto attiene al personale amministrativo e paragiudiziario, sgravando i magistrati da compiti di giustizia “minore”;
c) la istituzione del c.d. ufficio del processo;
d) il potenziamento delle banche dati e della informatizzazione degli uffici;
e) l’adozione in tutti gli uffici delle “buone pratiche”  messe in atto da quelli più efficienti;
f) la revisione in un quadro unitario dell’ordinamento, del reclutamento e della formazione dei giudici di pace e degli altri magistrati onorari, anche al fine di ampliarne le funzioni…”

Leggi la Relazione Finale

lunedì 8 aprile 2013

LE SLIDE DI SICEA. COMMISSIONE EUROPEA: ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA NEGLI STATI MEMBRI

Relazione della Commissione Europea contenente i dati circa l'andamento della giustizia negli Stati Membri dell'Unione europea aggiornato al 27 marzo 2013: ecco tutte le tabelle di raffronto.

Un valido strumento per promuovere in tutta Europa una giustizia efficace e una crescita economica e sociale.


Clicca sulla foto per visualizzare solo le tabelle                             Clicca sulla foto per visualizzare la relazione completa
 




                                                              





                                                                                                                                                                                                                                 

mercoledì 3 aprile 2013

IL NUOVO QUADRO DI VALUTAZIONE UE DELLA GIUSTIZIA

Il 27 marzo la Commissione Europea ha elaborato il nuovo "Quadro di valutazione UE della giustizia" che consiste in uno strumento comparativo destinato a promuovere l’efficacia dei sistemi giudiziari nell’Unione europea: fornirà dati oggettivi, affidabili e comparabili sul funzionamento dei sistemi giudiziari nei 27 Stati membri dell’UE.
Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa diffuso dalla Commissione europea.

                                                      Commissione europea
                                                          Comunicato Stampa
                                                      Bruxelles, 27 marzo 2013

La Commissione europea ha presentato oggi un nuovo strumento comparativo destinato a promuovere l’efficacia dei sistemi giudiziari nell’Unione europea e quindi a rafforzare la crescita economica. Il “quadro di valutazione europeo della giustizia” fornirà dati oggettivi, affidabili e comparabili sul funzionamento dei sistemi giudiziari nei 27 Stati membri dell’UE. Il miglioramento della qualità, dell’indipendenza e dell’efficienza dei sistemi giudiziari rientra già nel processo di coordinamento della politica economica dell’Unione nell’ambito del semestre europeo, finalizzato a gettare le basi per un ritorno alla crescita e alla creazione di posti di lavoro.

L’attrattiva di un paese come luogo in cui investire e fare impresa è indubbiamente maggiore se il sistema giudiziario è indipendente ed efficiente”, ha dichiarato Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria UE per la Giustizia. “Per questo motivo è importante che le decisioni delle autorità giudiziarie siano prevedibili, tempestive ed esecutive, e che le riforme nazionali dei sistemi giudiziari siano una componente strutturale essenziale della strategia economica dell’UE. Il nuovo quadro di valutazione europeo della giustizia fungerà da sistema di allarme rapido e servirà all’Unione e agli Stati membri per garantire una giustizia più effettiva al servizio dei cittadini e delle imprese”.

Olli Rehnm, Vicepresidente e Commissario per gli Affari economici e monetari e l’euro, ha dichiarato: “Una giustizia di qualità, indipendente ed efficiente è essenziale ad un contesto imprenditoriale favorevole alla crescita. Il nuovo quadro di valutazione contribuirà a rafforzare i sistemi giuridici degli Stati membri, spronandoli a stimolare gli investimenti e l’occupazione”.

L’efficacia dei sistemi giudiziari è fondamentale per la crescita: l’affidamento sul pieno rispetto dello Stato di diritto si traduce direttamente in fiducia ad investire. Inoltre, poiché i giudici nazionali svolgono un ruolo essenziale nel garantire il rispetto del diritto dell’Unione, l’efficacia dei sistemi giudiziari nazionali è altrettanto fondamentale per l’effettiva attuazione del diritto dell’Unione. Le carenze dei sistemi giudiziari nazionali, quindi, non solo sono un problema per lo Stato membro interessato, ma possono anche influire sul funzionamento del mercato unico europeo e sull’attuazione dei relativi strumenti fondati sul riconoscimento reciproco e la cooperazione, mettendo a repentaglio la tutela che i cittadini e le imprese si aspettano dall’esercizio dei loro diritti sanciti a livello dell’UE.

Il quadro di valutazione della giustizia 2013 è incentrato sui parametri di un sistema giudiziario che contribuisca al miglioramento delle condizioni in cui operano le imprese e gli investitori. In particolare esamina gli indicatori di efficienza che riguardano le cause civili e commerciali e che hanno una rilevanza ai fini della soluzione del contenzioso commerciale. Analizza altresì il lavoro dei tribunali amministrativi, dato l’importante ruolo che svolge la giustizia amministrativa in un contesto imprenditoriale, per esempio per quanto riguarda il rilascio di licenze o le vertenze con le autorità fiscali o con le autorità nazionali di regolamentazione.

I risultati principali del primo quadro di valutazione sono i seguenti:

    la durata dei procedimenti giudiziari varia notevolmente tra gli Stati membri: in un terzo di questi, essa è almeno doppia rispetto a quella della maggioranza degli Stati membri. I problemi possono aggravarsi quando un tasso basso di cause definite porta ad un aumento del numero di cause pendenti;

    il monitoraggio e la valutazione servono a migliorare la celerità e la qualità della giustizia. Anche se la maggior parte degli Stati membri dispone di sistemi di monitoraggio, altri presentano ancora carenze;

    i metodi di risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione, riducono il carico di lavoro dei tribunali e dovrebbero essere usati più diffusamente;

    anche la percezione dell’indipendenza dei sistemi giudiziari nazionali varia molto da uno Stato membro all’altro. Benché vari Stati membri siano tra i primi 10 paesi al mondo in termini di percezione dell’indipendenza della giustizia, in altri il livello di questo indicatore espresso dalle imprese e dagli utenti finali dei sistemi giudiziari è decisamente basso.

                                                           Prossime tappe

I problemi individuati dal quadro di valutazione di quest’anno saranno tenuti in considerazione nella preparazione delle prossime analisi specifiche per paese nell’ambito del processo del semestre europeo, sulla base di un dialogo con gli Stati membri. In taluni casi la Commissione potrà decidere di adottare a maggio raccomandazioni specifiche per paese, che verranno poi trasmesse ai capi di Stato e di governo dell’UE per approvazione al Consiglio europeo di giugno. Gli Stati membri dovranno quindi integrare tali atti di indirizzo politico nella formulazione dei rispettivi bilanci annuali così come nel resto della loro legislazione.

Sulla base del quadro di valutazione, la Commissione europea invita ora gli Stati membri, il Parlamento europeo e tutte le parti interessate a partecipare al dialogo su come continuare a migliorare i sistemi giudiziari nazionali nell’UE nell’ambito del semestre europeo. Alla riunione dell’8 marzo del Consiglio Giustizia, i ministri europei del settore hanno già avuto una discussione preliminare su come dei sistemi giudiziari efficienti possano contribuire alla crescita economica (MEMO/13/173). La Commissione intende anche aprire un dibattito più ampio sul ruolo della giustizia nell’Unione europea, partendo dalle Assises de la Justice, la conferenza di alto livello prevista per il 21-22 novembre 2013.

                                                               Contesto

Il miglioramento della qualità, dell’indipendenza e dell’efficienza dei sistemi giudiziari rientra già nel processo di coordinamento della politica economica dell’Unione nel quadro del semestre europeo. Nel 2012 sono stati individuati sei Stati membri particolarmente problematici (Bulgaria, Italia, Lettonia, Polonia, Slovenia e Slovacchia), soprattutto per quanto riguarda la durata dei procedimenti giudiziari e l’organizzazione della magistratura. Le riforme nazionali dei sistemi giudiziari fanno parte integrante anche dei programmi di aggiustamento economico della Grecia, dell’Irlanda, della Lettonia e del Portogallo.

Il quadro di valutazione europeo della giustizia è diretto a fornire in modo sistematico una panoramica del funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali, che confluirà poi nelle raccomandazioni specifiche per paese risultanti dall’analisi annuale della crescita. Così il quadro di valutazione servirà sia all’Unione europea che agli Stati membri per garantire ai cittadini e alle imprese sistemi giudiziari più efficaci e aiuterà a rafforzare le strategie di crescita nei paesi interessati e nell’intera UE.

Il quadro di valutazione europeo della giustizia 2013 contiene dati sui tempi necessari alla definizione delle cause in giudizio, sul tasso di cause definite, sul numero di cause pendenti, sull’uso di mezzi elettronici per la gestione del contenzioso, sull’uso di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie, sulla formazione a disposizione dei giudici e sulle risorse assegnate ai tribunali. La giustizia non deve essere solo fatta, si deve anche vedere che è fatta: il quadro di valutazione raccoglie dati anche sulla percezione dell’indipendenza dei sistemi giudiziari, sulla base di dati del World Economic Forum e del World Justice Project.

Sebbene includa un confronto tra particolari indicatori, il quadro di valutazione non ha lo scopo di presentare una graduatoria unica generale o di promuovere un tipo particolare di sistema giudiziario; sarà usato piuttosto come strumento che rispetta la diversità dei sistemi e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri.