Il Giudice di Pace di Salerno, Avv. Luigi Vingiani, in data 2 luglio 2012 ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale presentata senza tentativo di mediazione, in violazione cioè dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, nella parte in cui si prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le materie ivi previste.
E' interessante come con questa sentenza il Giudice abbia invitato le parti alla mediazione della controversia ed abbia invitato i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4 3° co.decr.lgsl.28/2010. Le parti vengono inoltre informate che l’istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e che, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita, che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, al versamento all’Erario di una somma parti al contributo unificato dovuto per il giudizio. Il Giudice ha infine disposto la comparizione delle parti personalmente in mancanza di esperimento della mediazione.
Sentenza 2/07/2012 Giudice di Pace di Salerno
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