Attesa a giorni la pronuncia della Corte di Giustizia europea circa la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Giudice di Pace di Mercato San Severino in merito ad alcune questioni riguardanti il procedimento di mediazione civile e commerciale italiano. Intanto il
2 aprile 2012 la Commissione Europea ha inviato alla Corte di Giustizia Europea
le osservazioni scritte in merito alla causa C-492/11: domanda
di pronuncia pregiudiziale presentata dal Giudice di Pace di Mercato San
Severino relativamente ad una controversia in materia di Assicurazione.
Il
Giudice di Pace di Mercato di San Severino solleva il dubbio che alcune
disposizioni del D.lgs. 28/2010 potrebbero incidere sul diritto al ricorso
giurisdizionale e potrebbero alterare la relazione tra mediazione e
procedimento giudiziario garantita dalla direttiva 2008/52/CE.
In particolare:
- Il fatto che la proposta del mediatore possa essere formulata anche in caso d’indisponibilità delle parti a conciliare, espone la parte che rifiuta la proposta del mediatore all’applicazione di sanzioni economiche previste dal D.lgs. 28/2010 e il Giudice di Pace si chiede se l’applicazione di queste sanzioni economiche incida sul diritto delle parti ad un ricorso giurisdizionale come garantito dal diritto dell’Unione, costringendole nella sostanza ad aderire alla conciliazione.
- L’esperimento obbligatorio della mediazione appare in grado di comportare un ritardo sostanziale nell’introduzione dell’azione di fronte al giudice.
- Inoltre Giudice di Pace osserva, tramite comparazione dei costi tra procedimento giurisdizionale e mediazione, che i secondi possono arrivare ad essere anche doppi dei primi, e che la sproporzione aumenta con l’aumentare del valore della causa.
In
merito a tali quesiti la Commissione Europea ha presentato i suoi suggerimenti
alla Corte di Giustizia Europea:
- Le sanzioni previste dal D.lgs. 28/2012 per la parte che non partecipa alla mediazione senza giustificato motivo NON ostacolano né rendono particolarmente difficoltoso l’accesso al procedimento giudiziario.
- La normativa in oggetto prevede l’esperimento della mediazione obbligatoria entro 4 mesi: questo non comporta un ritardo nella introduzione e definizione del giudizio.
- La Commissione europea nota che ogni Stato membro è sovrano nello stabilire modalità procedurali, giudiziali o stragiudiziali, intese a garantire la tutela dei diritti dei singoli ma tali procedure devono rispettare i seguenti principi:
abbiano
lo scopo di velocizzare l’accesso alla giustizia e la risoluzione delle
controversie e non costituiscano invece un ostacolo
non
comportino un ritardo sostanziale nella proposizione della causa nel giudizio
ordinario
abbiano
bassi costi di accesso
assicurino
il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo
siano
accessibili a tutti
la
procedura extragiudiziale non sostituisca quella giudiziaria
le
parti che intendono accedere alla mediazione siano libere di abbandonare la
stessa
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