martedì 13 maggio 2014

PERCHE’ UN MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE


La Mediazione familiare si rivolge a tutti i membri del nucleo familiare, coinvolgendo in prima persona i membri adulti della famiglia: si tratta sia di coppie con figli che senza figli che si trovano ad attraversare una fase di crisi della famiglia, una separazione od un divorzio.

All’interno della procedura di mediazione ha fondamentale importanza la figura del MEDIATORE FAMILIARE: il Mediatore Familiare è un professionista neutrale, imparziale, tenuto al segreto professionale con alle spalle una formazione multidisciplinare. Il Mediatore Familiare può avere una pregressa professionalità sia nelle scienze giuridiche che in quelle psico- sociali ma deve aver necessariamente conseguito una preparazione specifica adeguata nella pratica della mediazione familiare, attraverso un percorso formativo certificato con standard professionali e deontologici.


Ruolo del Mediatore non è ricomporre il rapporto di coppia ma consentire alla coppia stessa, nell’ambito di un percorso relativo ad un processo di separazione o divorzio, di trovare le basi per un accordo reciproco e duraturo tenendo conto dei bisogni di ciascuno.
 
Il mediatore aiuta le parti a farsi accettare come un professionista :

  • neutrale ovvero coinvolto nell’accordo ma non nelle loro vicende personali,
  • imparziale quindi in equilibrio tra le parti,
  • che controlla il procedimento mentre cede alle parti il controllo dei contenuti,
  • che non accetta definizioni unilaterali sul problema ma ascolta le versioni di entrambi,
  • che li aiuta ad ideare soluzioni alternative per la risoluzione dei loro problemi,
  • che non ha, nel senso della connivenza, e non cela nessun segreto tra le parti e non permette a nessuno dei due di nascondere informazioni.

L’idea di sviluppare un Master in Mediazione Familiare nasce proprio nell’ottica di una professionalizzazione della figura del Mediatore Familiare: perché il percorso di mediazione familiare risulti efficace, infatti, deve essere gestito da una persona con vaste competenze e conoscenze multidisciplinari che sappia adoperare con serietà e professionalità tutte le moderne tecniche di mediazione e comunicazione. E’ necessario perciò seguire un percorso formativo ad hoc che garantisca l’acquisizione di competenze in mediazione a tutti coloro che hanno una laurea nei settori giuridico, psicologico, sociale, sanitario, educativo, economico e manageriale.


Il MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE DI SICEA si avvale di un corpo docente altamente qualificato e costituito da docenti, ricercatori universitari, mediatori di fama nazionale e internazionale, psicoterapeuti, avvocati, economisti. Sono previsti, inoltre, interventi di rappresentanti delle principali Associazioni Nazionali ed Internazionali di mediatori. 

Inoltre il Master comprende nel proprio programma le seguenti materie: 1. Mediazione familiare 2. Diritto 3. Economia 4. Psicologia 5. Sociologia 6. Comunicazione

Tutte le info su http://www.siceafamily.it/

giovedì 8 maggio 2014

PRECISAZIONI SULL'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL FEBBRAIO 2014

Lo scorso febbraio ha suscitato scalpore l’accoglimento del ricorso contro il regolamento 180/2010 da parte del Consiglio di Stato. Ad un’attenta lettura dell’ordinanza appare tuttavia chiaro che il Consiglio di Stato non ha affatto inteso bloccare l’effettività delle norme contestate, accogliendo la sospensiva contro un regolamento

In effetti, come si legge chiaramente nell’ordinanza, il Consiglio di Stato si è limitato a osservare che “considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione”. Dunque -allo stato- nessuna sospensione degli atti impugnati, ma -unicamente- rinvio del fascicolo al TAR Lazio perché decida sollecitamente nel merito.

Ecco, di seguito, il testo integrale dell’ordinanza.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2014, proposto da:
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
nei confronti di
Adr Center s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Tantalo, con domicilio eletto presso Luca Tantalo in Roma, via Germanico n. 168;
Associazione avvocati per la mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia, Associazione italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Unione nazionale giovani dottori commrcialisti, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno; Associazione degli avvocati romani e Associazione Agire e informare, rappresentate e difese dagli avv. Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, con domicilio eletto presso Giampiero Amorelli in Roma, via Gugliemo Pepe n. 37;
Unione nazionale camere civili (Uncc), rappresentata e difesa dagli avv. Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi e Francesco Storace, con domicilio eletto presso Francesco Storace in Roma, via Crescenzio n. 20;
 
per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 04872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi
 
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, di Adr Center s.p.a., di Associazione degli avvocati romani, di Associazione Agire e iInformare e di Unione Nazionale Camere Civili (Uncc);
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, Mario Sanino, Luca Tantalo, Giampiero Amorelli, De Notaristefani e l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo;
considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo;
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere