giovedì 25 settembre 2014

D.M. 4 agosto 2014 n. 139: TUTTE LE NOVITA'

 Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2014


Il 23 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 139, recante modifiche al D.M.180/2010.

Diverse sono le modifiche apportate al D.M. 180/2010. Di seguito elenchiamo le più rilevanti:

- E’ stato previsto espressamente che il richiedente debba garantire un capitale minimo di 10.000 euro, in sostituzione di “quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità  limitata”;

- Ciascun organismo iscritto ha l’obbligo di comunicare al Ministero, alla fine di ogni trimestre, i dati statistici inerenti all’attività di mediazione svolta.

- Inoltre all’art. 10 primo comma del decreto sono previste disposizioni sanzionatorio nell’ipotesi di inosservanza della disposizione precedente. Infatti, si dispone la sospensione, per un periodo di dodici mesi, dell’organismo che non abbia effettuato le comunicazioni statistiche e/o dal provvedimento di cancellazione dal registro ove l’organismo medesimo non trasmetta, entro i tre mesi successivi, i dati compreso lo “storico” dei dodici mesi precedenti; 

- Il monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti, sarà effettuato da parte del Ministero con scadenza semestrale e non più annuale.

- All’articolo 14 – bis, sono state introdotte le incompatibilità ed i conflitti di interesse relativi al mediatore.

- Sono state aumentate le indennità spettanti agli organismi relativamente alle spese di avvio dovute da ciascuna parte “per lo svolgimento del primo incontro”, ovvero 80,00 per le controversie di valore superiore a 250.000 euro. Inoltre è stato espressamente previsto che in caso di mancato accordo le parti devono lo stesso corrispondere detti importi.

- Gli organismi di mediazione che alla data dell’entrata in vigore del regolamento non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 4, co. 2, lett. a), D.M. 180/2010, dovranno provvedere all’integrazione entro 120 gg. dall’entrata in vigore medesima, a pena di cancellazione. Ciò è espressamente previsto anche per gli enti di formazione, con riferimento, naturalmente, ai requisiti di cui all’art. 18, co. 2, lett. a), D.M. 180/2010.

- Infine, i mediatori che alla data di entrata in vigore del decreto non abbiano completato l’aggiornamento professionale (tirocinio assistito) di cui all’art. 4, co. 3, lett. b), D.M. 180/2010, sono tenuti a provvedervi entro il termine di un anno decorrente, dal 23 settembre 2014.

martedì 16 settembre 2014

PROFESSIONE MEDIATORE: FACCIAMO CHIAREZZA

Il Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 indica al capitolo 4 comma 3 quali sono i requisiti necessari per l'accesso alla professione di Mediatore civile e commerciale:

" Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18;
c)  il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento; "

Nello specifico l'iscrizione ai seguenti Ordini e Collegi permette l'accesso al Corso di formazione per Mediatori civili e commerciali e, in caso di superamento del corso, l'ammissione alla professione di Mediatore civile e commerciale:

Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Assistenti Sanitarie e Vigilatrici d’Infanzia;
Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali
Consiglio Nazionale degli Attuari
Consiglio Nazionale dei Biologi
Consiglio Nazionale dei Chimici
Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (in cui è confluito il Collegio dei Ragionieri)
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
Consiglio Nazionale Forense
Consiglio Nazionale dei Geologi
Consiglio Nazionale dei Geometri
Ordine Nazionale dei Giornalisti
Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali
Consiglio Nazionale Ingegneri
Federazione Nazionale Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ordine dei Medici Veterinari;
Consiglio Nazionale del Notariato
Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
Consiglio Nazionale degli Psicologi
Federazione Nazionale dei Collegi di Tecnici Sanitari di radiologia medica
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari
Consiglio Nazionale degli Agenti di Cambio

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: IL TESTO APPROVATO. DL 12 settembre 2014, n. 132

Il 12 settembre 2014 è stato approvato il Decreto Legge n. 132 contenente la sospirata Riforma della Giustizia.

Questo il link al documento completo:
http://www.sicea.info/it/mediazione/cos-e-la-mediazione/normativa


giovedì 11 settembre 2014

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: ORLANDO VS ANM

Il 29 agosto 2014 è stata approvata dal Ministro Orlando la “bozza” per la riforma della Giustizia con misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di Processo Civile.

Le principali novità sono:
Il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria.
 Viene introdotta una “translatio iudicii” dalla sede giurisdizionale a quella arbitrale: su istanza congiunta delle parti, la causa che non abbia ad oggetto diritti disponibili viene trasferita dal giudice al Consiglio dell’Ordine circondariale che provvede al procedimento di arbitrato. 

Procedura di negoziazione assistita da un Avvocato.
 Viene introdotta una “procedura di negoziazione assistita da un avvocato” mediante la quale le parti compongono la lite amichevolmente stipulando una convenzione con l’assistenza dei propri difensori. Il procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità per diverse materie. 

Separazioni consensuali e divorzi su domanda congiunta. 
In assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i coniugi possono separarsi o divorziare mediante procedura di negoziazione assistita da un avvocato. Possono anche concludere accordi di separazione o divorzio davanti ad un ufficiale dello Stato Civile. 

Processo esecutivo. 
Introdotte misure per rendere più efficiente e semplice il processo esecutivo; tra l’altro, introdotta la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Oltre a questo il 29 agosto sono stati portati all’esame del Consiglio dei Ministri altri sei provvedimenti presentati dal Ministro Orlando riguardanti: il disegno di legge sulla riforma della disciplina riguardante la responsabilità civile dei magistrati; il disegno di legge delega recante disposizioni per l’efficienza del processo civile; il disegno di legge delega per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace; il disegno di legge delega per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive; il disegno di legge recante le modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena.
Infine, di concerto con il ministero dell'Interno, il disegno di legge concernente le misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.

In questi giorni l’Associazione Nazionale Magistrati ha parlato di “riforma inefficace e deludente”: "Le notizie finora diffuse sulla riforma della giustizia non possono che suscitare delusione", sottolineano i magistrati, che definiscono gli interventi "di scarso respiro" e contestano alcuni provvedimenti come quello dell'annunciata riduzione delle ferie che, se confermata, "sarebbe un grave insulto non per l'intervento in se stesso ma per il metodo usato e per il significato che esso esprime", anche perché arriverebbe "con un decreto legge a efficacia differita (cioè un ossimoro) quando altre riforme ben più urgenti sono incerte o rimandate al disegno di legge o addirittura alla legge delega". 

Duro l'attacco sulla prescrizione: "L'annunciata modifica", spiega la nota, "non tocca la riforma del 2005, prodotto di una delle varie leggi ad personam: si risolve invece nella debole scelta di introdurre due nuove ipotesi di sospensione temporanea ed eventuale del suo decorso" e rileva come "l'inerzia della politica vada in parallelo con periodiche, violente accuse rivolte ai magistrati di volersi sostituire al legislatore".