lunedì 28 gennaio 2013

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2013: IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE PARLA DEI SISTEMI ADR

In occasione dell'Inaugurazione dell'anno giudiziario 2013 il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Ernesto Lupo legge la Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nell'anno 2012 e dedica un intero paragrafo alla Mediazione Civile. Riportiamo di seguito l'intero capitolo che delinea un profilo assolutamente positivo dell'istituto della mediazione civile.

"Gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione (ADR), pur non potendo essere considerati direttamente come strumenti generali di deflazione del contenzioso, ma costituendo più propriamente forme di risposta a domande di giustizia di particolare natura, possono certamente fornire un contributo alla riduzione dell'accesso alle corti o quanto meno alla riduzione del numero delle decisioni giudiziarie. Nella valutazione di tali strumenti, la CEPEJ ha individuato tre diverse tipologie di procedimento, la
mediazione, la conciliazione e l'arbitrato, non sempre presenti negli ordinamenti di tutti gli Stati e spesso differenziate secondo criteri diversi (ad esempio, il patteggiamento della pena è considerato una forma di mediazione in Francia, ma non in Italia e nei Paesi Bassi). La previsione di ADR è comunque in continua espansione, anche se diverse sono le materie per le quali esse sono previste e le forme nelle quali si realizzano: in particolare, l'ordinamento italiano esclude dalla mediazione gli affari amministrativi e, al pari di quello della Germania e del Regno Unito, anche gli affari penali, mentre l'ordinamento francese e quello spagnolo ammettono la mediazione per tutti gli affari.
Com'è noto, con sentenza n. 272 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, emanato dal Governo in attuazione della delega conferita dall'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui, nel disciplinare la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prevedeva, all'art. 5, comma 1, l'obbligatorietà del ricorso a tale strumento alternativo di definizione delle controversie, condizionando, in numerose tipologie di controversie civili, la procedibilità della domanda giudiziale al preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Nelle precedenti relazioni sull'amministrazione della giustizia, pur esprimendosi qualche riserva in ordine alla disciplina specificamente dettata dal decreto legislativo, in particolare con riguardo alla genericità dell'indicazione delle categorie di controversie assoggettate all'obbligo di mediazione, si era formulato un giudizio complessivamente positivo in ordine all'istituto in esame, evidenziandosi l'idoneità dello stesso a favorire una riduzione della durata dei processi civili attraverso la rimozione della principale causa di tale fenomeno, comunemente individuata nell'incapacità del nostro sistema giudiziario di far fronte ad una domanda di giustizia in costante crescita.
La brevità del periodo in cui la normativa ha avuto applicazione nel suo testo originario non ha consentito di verificare appieno la fondatezza di tali auspici, soprattutto con riguardo alle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per le quali l'obbligo della mediazione è entrato in vigore soltanto il 20 marzo 2012 (a differenza delle controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, per le quali ha trovato applicazione dal 21 marzo 2011). Ciò che può dirsi, peraltro, sulla base dei dati statistici forniti dal Ministero della giustizia (DGStat), è che il procedimento in questione ha avuto ampia applicazione non solo nelle controversie, come quelle in materia di diritti reali (19,3% dei casi), locazione (12,7% dei casi), divisione (5,6% dei casi), successioni ereditarie (3,3% dei casi), in cui il raggiungimento di un accordo tra le parti è agevolato dalla natura personale dei rapporti intercorrenti tra le parti e dal carattere non seriale degli interessi coinvolti, ma anche nelle controversie che, come quelle in materia di contratti bancari (9,1% dei casi) e assicurativi (8,3% dei casi), investono prevalentemente rapporti di massa.
L'efficacia deflativa dell'istituto trova poi conferma nella costatazione che, là dove le parti vi hanno fatto ricorso, esso si è rivelato realmente capace di favorire una soluzione conciliativa della controversia, avendo condotto ad una definizione concordata nel 46,4% dei casi.
Essendo però in quelli penali davanti al giudice di pace prevista invece una forma di conciliazione ad opera del giudice per i reati perseguibili a querela, che può realizzarsi anche attraverso interventi di mediazione di centri e strutture pubbliche (art. 29, commi 4 e 5, d. lgsl. 28 agosto 2000, n. 274).

Positivo sarebbe potuto risultare il giudizio anche in ordine al livello di adesione delle parti alla procedura, in costante incremento (dal 26% al 35,7%) dall'entrata in vigore del decreto legislativo fino al momento in cui l'obbligo della mediazione è divenuto applicabile anche alle controversie in materia di risarcimento dei danni derivanti da circolazione dei veicoli e natanti, se su tale dato non avesse pesato in misura determinante l'atteggiamento di sfiducia, se non addirittura di preconcetta opposizione, manifestato dalle compagnie di assicurazione, le quali si sono astenute sistematicamente dal comparire dinanzi ai mediatori.
Questi rilievi, unitamente alla considerazione che nel 16% dei casi le parti hanno scelto di percorrere la strada della mediazione senza esservi costrette da alcuna disposizione di legge, dovrebbero indurre a meditare approfonditamente sulla convenienza di abbandonare al proprio destino un istituto la cui disciplina, opportunamente rimodulata alla luce della pronuncia d'illegittimità costituzionale, potrebbe contribuire a fornire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze di tutela nei rapporti tra privati.
In tale prospettiva, pur dovendosi prendere atto che, come ritenuto dal Giudice delle leggi, l'obbligatorietà del ricorso alla mediazione, assunta dal legislatore delegato quale profilo caratterizzante nella disciplina dell'istituto, non trovava adeguato riscontro nei principi e criteri direttivi enunciati dalla legge delega, ispirati invece alla volontarietà dell'iniziativa e all'intento di promuoverne la diffusione mediante la previsione di incentivi di carattere fiscale, non può non osservarsi che la scelta di favorire l'utilizzazione di strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione risponde ad esigenze di deflazione del contenzioso e di miglioramento dell'accesso alla giustizia fatte proprie anche dagli organi dell'Unione europea
Significativa, al riguardo, è la circostanza che, nel rilevare il difetto di delega, la Corte costituzionale abbia avvertito la necessità di sottolineare il legame dell'art. 60 della legge n. 69 del 2009 e del d.lgs. n. 28 del 2010 con i seguenti atti comunitari: a) la risoluzione del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, avente ad oggetto la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea; b) la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, nella quale si afferma esplicitamente che la mediazione «può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale», aggiungendosi che «gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti»; c) la risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011, sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare, nella quale, pur escludendosi l'imposizione generalizzata di un sistema obbligatorio di ADR a livello di UE, si prevede la possibilità di valutare un meccanismo obbligatorio per la presentazione dei reclami delle parti al fine di esaminare la possibilità di ADR; d) la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011, nella quale, passandosi in rassegna le modalità con cui alcuni Stati membri hanno proceduto all'attuazione della direttiva sulla mediazione, si osserva che «nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali». Il problema è che l’aderente non è comparso nel 64,2% dei casi, onde la percentuale di quasi la metà si riferisce soltanto al 31,2% delle mediazioni iscritte.
E' pur vero che dai predetti atti non si desume alcuna opzione esplicita o implicita a favore del carattere obbligatorio della mediazione, in quanto il legislatore comunitario si è preoccupato soltanto di disciplinare le modalità secondo le quali il procedimento può essere strutturato, senza imporre né consigliare l'adozione del modello obbligatorio, ma limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione che rende obbligatorio il ricorso alla mediazione (cfr. art. 5, comma 2, della direttiva 2008/52/CE). Peraltro, come ha rilevato lo stesso Giudice delle leggi, la Corte di giustizia UE, nella sentenza 18 marzo 2012, in causa C-317/08 ha riconosciuto, sia pure come obiter dictum e in riferimento a specifiche fattispecie, quantitativamente limitate e con una struttura peculiare, l'inesistenza di «un'alternativa meno vincolante alla predisposizione di una procedura obbligatoria, perché l'introduzione di una procedura extragiudiziale meramente facoltativa non costituirebbe uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione degli obiettivi perseguiti».
La fine anticipata della legislatura ha impedito l'esame di proposte di modificazione della disciplina della mediazione, idonee a vincere le resistenze culturali nei confronti di modalità innovative di gestione dei conflitti civili, attraverso l'imposizione quanto meno iniziale dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in alcune materie, magari temperata dalla previsione di una procedura meno gravosa nelle liti in cui esso ha minori chances di successo: mi riferisco, in particolare, alla proposta di rendere obbligatorio non il tentativo di conciliazione, ma solo quello di un incontro preliminare con il mediatore, al fine di valutare in concreto l'opportunità di procedere al tentativo, ovvero di porvi termine in quella sede, con costi e tempi decisamente inferiori.
Nell'attesa che il nuovo Parlamento prenda in esame proposte simili ed altre volte a favorire il ricorso alla mediazione, non può che ribadirsi quanto già affermato nelle relazioni sull'amministrazione della giustizia degli scorsi anni, e cioè che il successo d'interventi legislativi volti ad apprestare e promuovere l'utilizzazione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie esige un forte coinvolgimento di tutti i potenziali attori del processo, e quindi non solo delle parti, cui si richiede «una salda fiducia nella possibilità di trovare un accomodamento dinanzi al mediatore», ma anche della classe forense, chiamata a recuperare «la vocazione alla conciliazione delle parti in conflitto, che il nostro ordinamento assegna all'avvocato come fisiologico ruolo funzionale alla piena realizzazione della tutela dei diritti». Neppure va sottovalutata l'importanza dell'iniziativa del giudice, la cui facoltà di invitare le parti a tentare la mediazione, finora sottoutilizzata (2,8% dei casi), potrebbe contribuire a promuoverne la diffusione, soprattutto se accompagnata da un adeguato monitoraggio degli esiti di tale invito.
La praticabilità di questi interventi è testimoniata dagli stessi dati statistici relativi al breve periodo di applicazione del decreto legislativo, dai quali risultano, oltre alla già menzionata disponibilità delle parti ad avvalersi della mediazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, l'ampio ricorso dei contendenti all'assistenza legale (della quale si sono avvalsi l'84% dei proponenti e l'85% degli aderenti), che non ha rappresentato un ostacolo al conseguimento dei risultati positivi già segnalati (raggiungimento dell'accordo nel 46% dei casi), nonché i vantaggi derivanti dalla mediazione in termini di risparmio di tempo, o quanto meno l'inesistenza di svantaggi in termini di dilatazione dei tempi processuali (dal momento che la durata dei procedimenti non è risultata superiore ai 77 giorni, rispetto ad una durata del processo di primo grado che si aggira mediamente sui 1.066 giorni)."

lunedì 21 gennaio 2013

LE SLIDE DI SICEA: SAPER ASCOLTARE

In mediazione il "saper ascoltare" è una qualità fondamentale per condurre a buon esito una conciliazione: la capacità di ascoltare è spesso una qualità innata della persona, tuttavia esistono tecniche e buone prassi che possono esser d'aiuto per migliorare la comunicazione interpersonale e porre l'ascoltatore nella condizione migliore per recepire il messaggio che gli viene inviato dal mittente.
Sicea ha elaborato alcune divertenti slide per scoprire il mondo dell'ascolto.

SAPER ASCOLTARE: LE SLIDE

venerdì 18 gennaio 2013

GIUSTIZIA CIVILE IN ITALIA: URGE UNA RIFORMA



La Banca d’Italia ha stimato che il malfunzionamento della giustizia civile costa agli italiani l’1% del PIL, circa 16 miliardi di euro, inoltre il Centro Studi di Confindustria stima che smaltire l’enorme mole di cause pendenti  frutterebbe alla nostra economia il 4,9% del PIL ma basterebbe abbattere anche del 10% i tempi di risoluzione delle cause per guadagnare lo 0,8% del PIL l’anno.

Il problema principale dell’inefficienza della giustizia in Italia consiste nell’eccessiva durata dei procedimenti. La media della durata dei processi civili di primo grado nei paesi aderenti all’Unione europea è di 287 giorni contro i 493 giorni in Italia. Secondo la classifica “Doing Business 2013” della Banca Mondiale, l’Italia si colloca al 160° posto, sui 185 paesi analizzati, per la durata di una normale controversia di natura commerciale:  paesi come l’Iraq, il Togo e il Gabon sono avanti all’Italia in classifica.

Questa situazione si riflette in particolare in una riduzione degli investimenti, soprattutto dall’estero, e fa sì che il mercato del credito e della finanza siano poco sviluppati e che vi siano asimmetrie nei tassi d’interesse tra diverse regioni del paese, a seconda della durata dei processi. A fronte della situazione disastrosa, il rapporto 2012 del Cepej, European Commission for the Efficiency of Justice del Consiglio d’Europa certifica che la spesa per la giustizia civile in Italia è superiore alla media degli altri paesi. Lo Stato italiano spende per il funzionamento dei tribunali 50,3 euro per abitante, il 36% in più della media europea, ossia 37 euro per abitante. La spesa pubblica per la giustizia civile è di € 3.051.375.987 (se si escludono i pubblici ministeri, il gratuito patrocinio e le carceri), pari allo 0,20% rispetto alla spesa pubblica complessiva e di poco inferiore alla media europea dello 0,24%. Di contro, l’erario incassa, tramite il contributo unificato, solo il 10,7% della spesa pubblica per la giustizia civile, contro una media europea del 28,3%. Infine di fronte ad una spesa pubblica in linea con le medie internazionali, abbiamo circa il 50% in meno dei giudici e del personale amministrativo e, prima dei recenti accorpamenti, il 21% in più di tribunali.

Gli studi di analisi economica della giustizia convergono sulla conclusione che in Italia i tempi dei processi civili sono straordinariamente lunghi a causa di un eccesso di domanda di giustizia, a fronte di una offerta e di investimenti in linea con le medie europee. In Italia vengono iscritte a ruolo 3.958 cause per 100.000 abitanti, il doppio della Germania e il 43% in più della Francia.
L’obiettivo è di  avvicinarsi alla media dei Paesi aderenti al Consiglio d’Europa di 2.738 cause per 100.000 abitanti. L’abuso dello strumento processuale non solo rallenta le cause reali ma ingolfa tutto il sistema rendendo inefficienti le procedure e poco produttivi i magistrati sommersi di fascicoli. 
In quest’ottica il ricordo a metodologie ADR costituisce una grande opportunità per alleggerire il lavoro dei tribunali.


La giustizia è un servizio fondamentale che lo Stato deve assicurare ai cittadini e alle imprese. Una giustizia inefficiente costituisce un fattore di disgregazione per la società e ne limita la crescita economica; per questo riteniamo che, qualunque sia il risultato delle prossime elezioni, il nuovo Governo dovrà avere come priorità una seria e qualificante riforma della giustizia civile.


lunedì 14 gennaio 2013

PARTECIPA ALLA STESURA DEL MANUALE DI QUALITA' DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Il 18 ottobre 2012 il Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia ha predisposto la stesura di un Manuale di qualità degli organismi di mediazione, il Libro Verde della mediazione.
Con la circolare del 20 dicembre 2011 (emanata a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 145/2011) è stato previsto che l’attività di vigilanza sugli standard di qualità del servizio di mediazione gestito dagli organismi accreditati, avrebbe potuto essere compiuta attraverso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

Dopo una prima fase, successiva all’entrata in vigore del d.m. 180/2010, orientata a fissare i criteri per la corretta redazione della domanda di iscrizione e per la verifica della regolarità dell’istanza di mediazione, la Direzione Generale ha ritenuto necessario procedere alla redazione di un Manuale di Qualità nel quale riportare in modo specifico gli standard di qualità che ciascun organismo di mediazione deve possedere ai fini della valutazione della idoneità del servizio di mediazione reso.

Il Manuale, dunque, ha la funzione di:
costituire il parametro di riferimento per gli organismi di mediazione per potere orientare il servizio reso secondo livelli necessari di qualità;
consentire una più agevole attività ispettiva, da compiersi secondo le linee indicate;


Al fine di coinvolgere, nell’elaborazione del Manuale di Qualità, tutti i soggetti coinvolti, mediatori, organismi, magistrati ed utenti, si è ritenuto di dovere elaborare preliminarmente un Libro Verde consistente in un questionario che contiene quesiti riferiti alle dimensioni della qualità del servizio di mediazione, in particolare si pone attenzione agli aspetti di:

Professionalità: art.60, comma 3, lett.b) della legge 18 giugno 2009 n.69;
Indipendenza: art.60, comma 3, lett.b) della legge 18 giugno 2009 n.69;
Stabilità: art.60, comma 3, lett.b) della legge 18 giugno 2009 n.69;
Serietà: art.16, comma primo, del d. lgs. 28/2010;
Efficienza: art.16, comma primo, del d. lgs. 28/2010;
Riservatezza: art.16, comma primo, del d.lgs. 28/2010.

Gli interessati possono fornire le risposte ai quesiti formulati (contrassegnati con la dicitura “Risposte al Libro Verde sul Manuale di qualità degli organismi di mediazione”) al seguente indirizzo di posta elettronica: organismiconciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it entro il 31 gennaio 2013.


giovedì 10 gennaio 2013

LA MEDIAZIONE DELEGATA: OPPORTUNITA' DA SVILUPPARE

Con la bocciatura dell’obbligatorietà del ricorso preventivo alla mediazione civile da parte della Corte Costituzionale italiana si aprono scenari tortuosi per il futuro dell’istituto: una possibile ancora di salvezza è rappresentata dall’istituto della mediazione delegata dal giudice. Per discutere sul ruolo centrale del magistrato nel condurre le parti al tavolo della conciliazione e delineare possibilità di collaborazione con i mediatori civili si svolgerà mercoledì 23 gennaio presso l’aula magna del Tribunale di Milano un incontro dal titolo “La mediazione demandata dal giudice” a cui parteciperanno avvocati, magistrati ed addetti ai lavori.
La mediazione delegata dal giudice è prevista dal secondo comma dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010, secondo cui:
“Il giudice, anche in sede d’appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”.
E’ necessario a questo punto riflettere sulla utilità del ricorso alla mediazione delegata per la definizione di quei procedimenti nei quali la mediazione non sia (o non sia più, come oggi dopo la pronuncia della Corte costituzionale) "obbligatoria" ma appaia opportuna per la natura della controversia e/o per i rapporti di "vicinanza" tra i litiganti, i quali potrebbero essere interessati a raggiungere un accordo che consenta loro di proseguire nella relazione piuttosto che a moltiplicare le liti che li riguardano. Inoltre è utile valutare l’opportunità di sottoporre l'istituto (finora utilizzato solo sporadicamente) a una verifica specifica, attraverso il monitoraggio degli esiti e della diffusione dell’istituto: a tal fine verrà presentato il “Progetto mediazione demandata dal giudice” elaborato dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che per un anno monitorerà l’andamento della mediazione delegata presso il Tribunale di Milano.

martedì 8 gennaio 2013

ALTRUISTI SI NASCE, EGOISTI SI MUORE

Riportiamo un interessante articolo pubblicato su "Il Venerdì" di Repubblica in cui Marino Niola introduce un'amara riflessione sull'individualsmo della società moderna: con vero piacere riportiamo qui il testo dell'articolo:

NOI, ALTRUISTI PER NATURA, EGOISTI PER CULTURA
La nostra identità non ci è data da madre natura ma è costruita da madre cultura.

E con la nostra partecipazione attiva. Nè geni o neuroni dunque. E nemmeno pulsioni. Piuttosto relazioni. Insomma non è vero che egoisti si nasce. Casomai sono la vita, l'ambiente, gli incontri, le circostanze a renderci tali. Ce lo dice a chiare lettere un bel libro dell'economista e filosofa Maria Grazia Turri con un titolo che è tutto un programma, Biologicamente sociali, culturalmente individualisti (Mimesis edizioni)
.
Oggi si tende spesso a chiedere alle neuroscienze una sorta di liberatoria etica. Una conferma che le nostre abitudini, e anche i nostri vizi, sono scritti nel DNA. Un modo per fornire un'assoluzione scientifica al nostro egoismo. E invece le scienze della vita ci dicono che perfino il nostro cervello è frutto di uno scambio. In arabo esiste la parola abab, che significa aggiungere al proprio qualcosa che è nel cervello dell'altro. Come dire che la comunicazione è la nostra vera natura. E che il tessuto connettivo dell'essere è in realtà un tessuto collettivo. Oggi i progressi della conoscenza ci dicono che l'abab non è solo una metafora poetica ma esiste veramente. Basti pensare a teorie come quella dei neuroni specchio, che sono il corrispettivo neurale della cura e dell'amore. Dell'empatia e della simpatia. Che restano il solo antidoto della vita contro l'individualismo che la minaccia. Perchè se altruisti si nasce, egoisti si muore.
di Marino Niola