
La direttiva 11/2013 segue la più nota 52/2008, relativa alla mediazione, la cui attuazione ha portato poi all'approvazione del Dlgs 28/2010 che ha introdotto in Italia un sistema strutturato di mediazione per le liti civili e commerciali. Questa nuova direttiva – che ancora non ha suscitato particolare interesse e che va recepita entro il 9 luglio 2015 – contiene una serie di norme destinate a incidere significativamente sulla normativa e sul dibattito italiano anche in materia di mediazione.
Nell'attesa che anche l'Italia si adegui alla nuova direttiva, va rilevato che tra le norme dettate dalla Ue vi è quella che indica tra i requisiti da rispettare nei procedimenti di Adr per i consumatori (e, perciò, anche dalla mediazione) quello in base al quale «le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale…». La ratio è agevolare l'accesso agli Adr da parte dei consumatori, tanto da precisare che gli Stati dovranno garantire che «le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura».
Il recepimento di questa nuova direttiva, quindi, creerà non poche discussioni, riaprendo un tema che sembrava definitivamente archiviato con la riforma della mediazione. La mediazione obbligatoria è a termine (sperimentazione quadriennale), ma intanto si può rilevare che nel piano «Destinazione Italia», varato dal Consiglio dei ministri il 19 settembre 2013 e tuttora in fase di consultazione, è prevista tra le modifiche da apportare alla mediazione proprio la possibilità di rinunciare all'assistenza legale.
Tratto da "La UE non prevede l'assistenza legale per la mediazione" articolo di Marco Marinaro pubblicato su IlSole24Ore il 4 novembre 2013
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