martedì 13 gennaio 2015

LE SOLUZIONI POSSIBILI ALLA CRISI D'IMPRESA

Non tutte le crisi aziendali sono uguali ed anche le soluzioni per il loro superamento non possono essere uguali. La soluzione alla crisi d’impresa va scelta tenendo conto di molteplici fattori, oltre che delle condizioni normative previste per l’accesso ai diversi strumenti di superamento della crisi d’impresa.

La prima scelta da fare è tra l’adozione di una soluzione di tipo manageriale o una di natura concorsuale.
Nel caso in cui non si rendesse praticabile una soluzione di tipo manageriale, l’imprenditore sarà chiamato a scegliere, nell’ambito delle procedure concorsuali, se adottare una soluzione concorsualeextragiudiziale (ossia senza passare per il Tribunale), oppure di tipo giudiziale.
Volendo semplificare la scelta è tra la procedura del piano di risanamento da una parte, e le procedure dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo dall’altra.

La prima soluzione (piano di risanamento) è preferibile nei casi in cui si registra la presenza di un passivo contenuto (sia in termini assoluti, sia in relazione al patrimonio complessivo), e la scarsa propensione dei creditori ad avviare azioni esecutive.


La soluzione giudiziale
Se la definizione di un piano di risanamento risultasse praticabile, la successiva scelta dovrà focalizzarsi tra l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex. art. 182-bis LF) e il concordato preventivo (artt. 160 e seguenti della LF).
Queste due soluzioni giudiziali presentano varie affinità: identiche condizioni di accesso ed in entrambe le procedure occorre presentare una domanda in Tribunale, i cui contenuti sono sostanzialmente gli stessi, come dimostra il fatto che l’art. 182-bis della Legge Fallimentare, relativo all’accordo, rinvia, per questo aspetto, all’art. 161, che disciplina la domanda del concordato preventivo.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti
è tuttavia una soluzione da preferire quando la crisi, pur essendo grave, è ancora abbastanza gestibile, tanto che è possibile soddisfare integralmente fino al 40% dei propri debiti, requisito non richiesto nella procedura del concordato preventivo.
Un altro elemento da considerare riguarda la volontà dell’imprenditore in crisi di continuare ad impegnarsi nell’azienda in difficoltà, o, in ogni caso, di gestirla personalmente. Se vi è questa volontà, allora la scelta deve ricadere sull’accordo di ristrutturazione dei debiti, visto che con il concordato preventivo la nomina di un commissario giudiziale toglie inevitabilmente autonomia all’imprenditore in crisi.
Ulteriori aspetti che possono rendere preferibile il ricorso all’accordo di ristrutturazione dei debiti sono rappresentati dalla presenza di un numero limitato di debitori, la possibilità di procedere al pagamento di almeno il 40% dei debiti…

Quand’anche il ricorso alle soluzioni concorsuali giudiziali non abbia avuto successo (oppure non si è ritenuto di utilizzarle), e lo stato di scarsa liquidità dell’impresa in crisi è diventato tale da portare l’azienda al fallimento, allora non resta che avvalersi, se vi sono le condizioni, delle soluzioni previste dalla procedura fallimentare, scegliendo tra:
- concordato fallimentare;
- esercizio provvisorio dell’azienda nell’ambito della procedura fallimentare;
- affitto dell’azienda nell’ambito della procedura fallimentare;
- vendita dell’azienda nell’ambito della procedura fallimentare.

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