giovedì 21 gennaio 2016

VISIONI FUTURE DI ADR: LE PREVENTIVE ONLINE DISPUTE RESOLUTION

Il grave problema delle cause civili di carattere commerciale è, sempre più spesso, la mancanza di garanzie patrimoniali ed i tempi lunghissimi che rischiano di vanificare gli effetti positivi di un eventuale giudizio civile.
Il problema si acuisce maggiormente per le cause di valore basso (cioè inferiore a euro mille), il cui costo è in proporzione maggiore, andando a colpire, un intero settore, quello dell'e-commerce, che dovrebbe invece essere il motore del rilancio economico.

Un positiva via d’uscita sarebbe intervenire quando il denaro è già uscito dal patrimonio dell’acquirente, ma non è ancora nella libera disponibilità del venditore. La possibile soluzione potrebbe quindi essere l’implementazione di quelle che si possono chiamare P-O.D.R. (Preventive O.D.R.).

Si tratta di procedure di O.D.R. (Online Dispute Resolution) appunto “preventive”, che cioè prevengano la disputa vera e propria grazie al coinvolgimento del gestore del sistema di pagamento scelto per la transazione online.
Poiché, infatti, il pagamento del bene o del servizio online avviene normalmente tramite servizi bancari o simili (bonifici, carte di credito, altri sistemi di mobile payment, paypal, ecc.), il fornitore di questi ultimi potrebbe appunto “bloccare” per un tempo limitato il denaro (ad es. 48 ore dalla consegna del bene, con ciò invogliando il venditore anche ad accelerarne l'invio non appena avvenuto il pagamento), che, pur essendo già confluito nell'account del venditore stesso, non può ancora essere da quest'ultimo utilizzato.
Se nelle suddette 48 ore non pervenissero segnalazioni dal cliente, il denaro verrebbe sbloccato; qualora invece il cliente lamentasse errori o inadempimenti (per non dire truffe), dovrebbe fornire una serie di informazioni (secondo procedure standardizzate) ed a quel punto il venditore, cui venga notificata la contestazione, avrebbe un tempo uguale (per cui altre 48 ore) per avanzare le proprie controdeduzioni.
Ciò fatto il gestore del pagamento avrebbe abbastanza elementi per decidere non tanto a chi dare ragione o torto, bensì se dar corso all'ordine ricevuto dall'acquirente (sbloccando il denaro nell'account del venditore), oppure se rifiutarlo (e quindi restituire il denaro al cliente, dopo aver ovviamente ottenuto la prova della restituzione del bene).
Il tutto, in tempi brevissimi in modo semplice e senza costi.

Si tratta sostanzialmente dell'evoluzione del rapporto di “escrow” (contratto tipicamente anglosassone, che consiste nell’accordo tra due parti in forza del quale, appunto, somme di denaro oggetto del contratto vengono depositate presso una terza parte a titolo di garanzia, e rilasciate poi all’avveramento di determinate condizioni espressamente stabilite dalle parti stesse), che comincia già ad essere utilizzato nelle transazioni internazionali, ma che può essere migliorato, implementato ad hoc per il mercato interno e quindi utilizzato su più larga scala.

Se tale approccio si rivelasse corretto e conveniente, potrebbe poi pensarsi a un intervento legislativo (magari nel codice del consumo, visto che rappresenterebbe una concreta tutela per i consumatori negli acquisti a distanza), che rendesse obbligatorio o comunque incentivasse il sistema.

Nessun commento:

Posta un commento