martedì 4 dicembre 2012

IL RUOLO DEGLI OCC NELLA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Con la Legge L. n 3/2012 è entrata in vigore una disciplina specifica per la composizione delle crisi da sovraindebitamento che introduce, come soggetti centrali nella composizione della crisi, gli Organismi di Composizione della Crisi: ecco una breve guida per capire cosa sono e come funzionano gli OCC.

L’art. 15 della legge stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai possono operare come OCC. Tutti questi organismi devono essere iscritti ad un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Con apposito regolamento il Ministro della Giustizia stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nel registro e disciplina la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, la determinazione delle indennità spettanti agli organismi, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
Gli OCC, insieme alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della Giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni (art. 16).
L’art. 20 con norma transitoria stabilisce che i compiti e le funzioni attribuiti agli OCC possono essere svolti anche da un professionista in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare nominato dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

Gli OCC provvedono a moltissime attività durante l’intero arco della procedura. Operano in funzione di ausilio del debitore in sede di predisposizione del piano di ristrutturazione e della proposta di accordo, hanno inoltre il compito di verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e di attestare la fattibilità del piano. Depositato l’accordo, gli OCC devono effettuare la pubblicità e ricevere le dichiarazioni di consenso dei creditori, presentando successivamente una relazione ai creditori sull’esito della votazione, infine sono gli OCC che hanno l’onere di raccogliere le contestazioni e riferire al giudice circa la fattibilità del piano di definizione della crisi. Sempre gli OCC devono  effettuare le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedimento (art. 17, co. 3). Dopo l’omologazione, spetta agli OCC vigilare sull’adempimento dell’accordo e risolvere le difficoltà insorte nell’esecuzione. In questo modo il legislatore ha affidato numerosi compiti all’OCC: supporto al debitore, ausilio del giudice e controllore nell’interesse dei creditori. E’ ipotizzabile che questa disposizione apra la strada ad un conflitto d’interessi: l’organismo di composizione della crisi è al tempo stesso il consulente del debitore, l’attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano, organo che procede all’accertamento dell’esito della votazione e ne riferisce al giudice nei cui confronti opera come ausiliario, controllore dell’adempimento nell’interesse dei creditori. Una possibile soluzione al conflitto d’interessi può avvenire se le varie funzioni non sono svolte dal medesimo soggetto.



4 commenti:

  1. salve,
    vorrei consultare il registro degli occ ma sul sito del ministero della giustizia non è possibile reperire alcun link diretto o che vi faccia riferimento. dove posso consultare questo registro?sapreste darmi voi un link?

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  2. A questo link c'è l'ultimo aggiornamento del Ministero sull'argomento Crisi da Sovraindebitamento: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_1_2_1&contentId=SAN738012
    A quanto ci risulta il Registro degli OCC non è ancora stato istituito presso il Ministero della Giustizia poichè è probabile una ulteriore modifica normativa

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  3. ringrazio per la puntuale risposta. ne deduco che non è possibile attivare la procedura ...

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  4. Buongiorno,
    ci sono novità in merito alla possibilità di rivolgersi a un organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento?

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