martedì 6 novembre 2012

ILLEGITTIMITA' MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: POSSIBILI SCENARI FUTURI


Il comunicato stampa della Corte Costituzionale, in attesa della pubblicazione della sentenza, impone una riflessione sull’istituto della Mediazione civile e commerciale e sui possibili cambiamenti che il pronunciamento della Corte potrebbe portare.
E’ facile capire come qualunque presa di posizione prima della pubblicazione della sentenza sia avventata e possa indurre a false posizioni: in ogni caso a distanza di 10 giorni dall’uscita del comunicato stampa è d’obbligo far un poco di chiarezza sulla vicenda.

Il vizio rilevato dalla Corte Costituzionale, l’eccesso di delega, non incide sull’istituto in sé, ma su quella parte, l’obbligatorietà, che, ancorché non prevista nella delega, il governo ha ugualmente legiferato. La Corte ha inviato alcune indicazioni al Governo: una per tutte il lungo periodo, oltre 18 mesi, a disposizione del governo per inserire nei provvedimenti legislativi il correttivo della delega (due gestazioni umane, oppure una di un rinoceronte). Anche l’irrituale modo di comunicare da parte della Corte può essere interpretato come un ulteriore messaggio al Governo, per metterlo di fronte a cosa potrebbe accadere tra qualche giorno a sentenza pubblicata.  

Andiamo ai fatti: esistono numerose associazioni di mediatori che stanno cercando di organizzare azioni a difesa della categoria. Negli ultimi giorni sono emerse alcune posizioni alle quali dobbiamo prestare attenzione: in particolare due posizioni hanno come obiettivo la reintroduzione della condizione di procedibilità, una con il ripristino puro e semplice dell’obbligatorietà mentre l’altra introduce un vincolo di  temporaneità.
Ambedue le proposte si sono concretizzate in altrettanti emendamenti da inserire in due provvedimenti in approvazione in questi giorni in Parlamento: la legge di stabilità ed  il decreto crescita (dl 179/2012).

Nel primo caso si tratta della riproposizione dell’art. 5 con legge ordinaria e quindi superando il vizio rilevato dalla Corte. Nel rinnovato art. 5 vi sarebbero però alcune precisazioni in capo a due materie (condominio e diritti reali) che permetterebbero di meglio identificare alcune fattispecie. Questo emendamento è stato presentato dagli on.li Briguglio (FLI) e Aracu (PDL)
Nel secondo caso, si tratta di un emendamento che varia l’art. 5 del D. Lgs. n. 2010 reintroducendo la condizione di procedibilità a “tempo determinato”, fino al 2017, e prevedendo la presenza obbligatoria, in caso di proposta, dei legali. Questo emendamento è stato presentato da Sen. De Lillo (PDL). 

Entrambe le strade sono in salita e la salita è aggravata dal poco tempo a disposizione in quanto la legislatura volge al termine. Ad oggi inoltre il Ministro Severino non ha preso una posizione chiara e lo farà, si presume,  solo dopo la pubblicazione della sentenza. La posizione del Governo è di fondamentale importanza: la speranza è che la questione venga posta in aggiunta alla razionalizzazione del sistema giudiziario. Se così fosse il tema prenderebbe molto più vigore ed a vantaggio della ns. causa.

Che la condizione di procedibilità venga o meno reintrodotta sarà necessario apportare alcuni correttivi organizzativi al ns. organismo che ci permetteranno di superare la dicotomia procedibilità si / procedibilità no, ed in un certo senso affrancarci da essa.
E’ necessario avere a disposizione più strumenti che vadano ad integrare l’istituto della mediazione, il modello SICEA varia per rafforzarsi: oggi abbiamo una grande opportunità, abbiamo strumenti adeguati, autorevoli  partnership e  progetti innovativi.
Per questo nessuna condizione di procedibilità potrà mettere in crisi il nostro progetto.

Prof. Ciro Lenti
Presidente SICEA



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