lunedì 19 novembre 2012

LA MEDIAZIONE COME STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Appare oggi di estrema attualità parlare di crisi da sovraindebitamento, sia per il delicato momento congiunturale che ci troviamo a vivere sia per la recente introduzione in Italia di una specifica previsione legislativa (L.n 3/2012) in materia.
In materia di sovraindebitamento la Commissione della Comunità europea nell’ultimo decennio ha fortemente sensibilizzato gli Stati membri nel valutare e promuovere soluzioni giuridiche al problema del sovraindebitamento e molto in questa direzione è già stato fatto da Francia, Germania, Olanda e Inghilterra.

Anche in Italia nell’ultimo anno sono state introdotte le “nuove procedure di sovraindebitamento, in particolare: il D.L. 212/2011, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
La L. 3/2012, recante disposizioni in materia di usura,  estorsione e composizione delle crisi da sovraindebitamento.

In sostanza la procedura di sovraindebitamento consente al debitore di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, con l’ausilio degli Organismi di composizione della crisi (OCC): si tratta di una procedura di composizione di tipo “negoziale”, che può assumere anche connotazione meramente liquidatoria; richiede l’approvazione dell’accordo da parte di una maggioranza qualificata di creditori, il ruolo attivo e di “mediazione” degli OCC e la nomina (eventuale) di un liquidatore.
 





Nessun commento:

Posta un commento